Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30115 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6115-2018 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

FATIDRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 927/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Trieste, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da I.F., di nazionalità pakistana.

Il richiedente ha dichiarato di essere di religione mussulmana sunnita; di essere fuggito perchè esposto ad aggressioni e minacce di morte da gruppi rivali che avrebbero ucciso un suo amico e lo avrebbero denunciato per aver esploso colpi di arma di fuoco.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che il cittadino straniero non poteva ritenersi del tutto credibile e che le minacce denunciate provenivano da gruppi privati. Peraltro, ai fini della protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente non presenta pericoli, secondo le fonti consultate ed, infine, non sussistono i gravi motivi di carattere umanitario non essendo sufficiente l’elemento dell’integrazione in Italia attestato mediante produzione documentale della frequenza di corsi d’italiano, corsi relativi alla prevenzione infortuni e l’iscrizione al Centro per l’impiego, in mancanza di situazioni di vulnerabilità collegate alla situazione del paese di provenienza.

Ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a tre motivi, l’ultimo dei quali ha ad oggetto la richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, per avere la Corte d’Appello non ritenuto credibile la narrazione del ricorrente sia in relazione all’esposizione personale al pericolo per la propria vita ed incolumità sia in relazione alla situazione generale. La censura è inammissibile essendo in larga parte generica e ricognitiva di norme ed orientamenti giurisprudenziali e per la rimanente essendo attinente alla valutazione di merito effettuata, insindacabilmente, dalla Corte territoriale.

Nel secondo motivo, analoga censura viene prospettata in relazione al rigetto del permesso umanitario ma lo sviluppo argomentativo del motivo presenta i medesimi profili d’inammissibilità del primo motivo.

In relazione al terzo motivo, deve rilevarsi che ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 13, convertito nella L. n. 46 del 2017, peraltro coerentemente con il principio codicistico stabilito dall’art. 373 c.p.c., comma 1, la Corte di cassazione non pronuncia sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, essendo la competenza attribuita in via esclusiva al giudice che lo ha adottato.

Il ricorso in conclusione è inammissibile. In mancanza di difese della parte intimata, non vi è statuizione relativa alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dell’importo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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