Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30115 del 14/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/12/2017, (ud. 31/05/2017, dep.14/12/2017),  n. 30115

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il ricorso in atti la Geodil s.r.l. – premesso in fatto di essere stata chiamata in via di regresso dalla Cattolica Assicurazioni nel giudizio promosso per opporsi al decreto ingiuntivo con cui era stata escussa la polizza fideiussoria da essa rilasciata in favore dell’ATI partecipata dall’odierna ricorrente – impugna la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato la natura solidale, quantunque la Geodil non figurasse tra i sottoscrittori della polizza, della responsabilità che ad essa compete in quanto impresa riunita nei confronti dell’appaltante in forza del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37, comma 5.

Resiste al ricorso, fondato su un solo motivo e due censure, la compagnia con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Non hanno svolto attività processuale le altre parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso la Geodil si duole dell’impugnata determinazione adottata dal giudice d’appello che, nel pronunciarsi nei riferiti termini, avrebbe violato l’art. 37 citato e sarebbe incorso nel vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa il fatto che la polizza azionata non era intestata ad essa ricorrente o al suo legale rappresentante ed era priva perciò di efficacia vincolante nei suoi confronti, e ciò anche alla luce della considerazione che secondo la giurisprudenza amministrativa la garanzia, onde poter generare la solidarietà affermata dal giudice d’appello, deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento.

3. Entrambe le argomentazioni che sorreggono il motivo, operandone uno scrutinio di merito, sono prive di fondamento e vanno dunque disattese con conseguente rigetto della proposta impugnazione ed assorbimento della pregiudiziale di rito sollevata dalla ricorrente in memoria, risultando in ragione di ciò l’adempimento reclamato processualmente ultroneo.

4. Non è per vero dirimente la circostanza che la polizza non rechi nella sua intestazione alcuna indicazione che induca a credere che essa, oltre ad obbligare l’impresa mandataria che ne risulta sottoscrittrice e ne figuri perciò quale contraente, vincoli solidalmente anche l’odierna ricorrente – e segnatamente il fatto opposto dalla ricorrente che la polizza non sia intestata nè sia stata sottoscritta da lei o dal suo legale rappresentante – dal momento che la solidarietà è un effetto naturale dell’aggiudicazione dell’appalto che si produce per sola forza di legge, stabilendo infatti la norma citata al comma 5, applicabile ratione temporis, che “l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.

Ne discende, come già statuito da questa Corte che, posto che la società capogruppo di una associazione temporanea di imprese, aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, agisce, in mancanza, di diversa ed esplicita volontà delle parti, quale mandataria delle altre società partecipanti all’associazione, “il contratto di garanzia autonoma da questa stipulato nell’interesse delle altre imprese è vincolante anche per queste ultime, le quali tutte sono obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente” (Cass., Sez. 3, 5/04/2012, n. 5526).

Del resto la solidarietà che si perpetua in questo ambito (Cass., Sez. 3, 5/02/2008, n. 2670) è perfettamente coerente con gli effetti tipicamente propri del pagamento con surrogazione. L’obbligazione di regresso qui azionata, per effetto della surrogazione del garante nei diritti del creditore che consegue al fatto del pagamento ai sensi degli artt. 1203 e 1949 c.c., è infatti la medesima obbligazione che poteva essere fatta valere dal creditore e, dunque se nei confronti di questo sussisteva la responsabilità solidale di tutti i partecipanti al raggruppamento, parimenti solidale è la responsabilità che il garante adempiente fa valere in via di regresso reclamando da ciascun debitore solidale a mente dell’art. 1951 cod. civ. la ripetizione di quanto pagato (Cass., Sez. 3, 18/04/2001, n. 5669).

5. Neppure può condividersi il secondo argomento allegato a supporto del motivo dalla ricorrente, in guisa del quale si assume che, onde esplicare l’invocato effetto vincolante anche contra se la fideiussione dovrebbe comunque essere stipulata anche a suo nome ovvero avrebbe dovuto essere sottoscritta dal suo legale rappresentante.

Benchè l’argomento rieccheggi, pur se non del tutto fedelmente, un principio più volte affermato dal giudice amministrativo, esso è nel caso de quo del tutto mal speso. E’ vero, infatti, che l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha infatti statuito che la cauzione provvisoria dovuta dall’ATI, dovendo individuare l’obbligazione garantita in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate (Cons. Stato, Ad. plen., 4/10/2005, n. 8). Ma, in disparte dalla precisazione ripresa pura dalla giurisprudenza successiva secondo cui la garanzia fideiussoria non richiede necessariamente la sottoscrizione delle imprese associate, in caso di raggruppamento, essendo la stessa operante fra garante e beneficiario (quest’ultimo, nel caso di specie, identificabile nella stazione appaltante), con piena efficacia anche se uno dei soggetti garantiti non è a conoscenza del contratto (Cons. Stato, Sez. 6, 27/03/2012, n. 1799), il principio si applica alle sole ATI costituende – così del resto, anche i precedenti più remoti citati dalla ricorrente e ciò per la ragione, pure spiegata dal giudice amministrativo nella detta occasione ed in prosieguo (Cons. Stato, Sez. 6, 23/01/2013, n. 387), che la cauzione assolve in tale ipotesi una duplice funzione, essendo volta non solo ad indennizzare la stazione appaltante dall’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, ma anche a sanzionare i possibili inadempimenti contrattuali degli altri concorrenti, donde perciò la sua inoperatività come a contrario chiarito dalla motivazione dello stesso più recente precedente citato dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. 5, 28/02/2011, n. 1247) – laddove il raggruppamento sia già costituito all’atto di essere officiato dell’appalto e la fideiussione sia diretta solo a regolare il rapporto tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante in caso di inadempimento del primo.

6. Il ricorso va dunque respinto. Spese alla soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017

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