Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30114 del 14/12/2017


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Cassazione civile, sez. I, 14/12/2017, (ud. 30/05/2017, dep.14/12/2017),  n. 30114

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza non definitiva n. 876/12 del 16.2.2012 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello spiegato dalla Mafar s.p.a. ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado del Tribunale di Cassino – che aveva respinto l’azione promossa dall’appellante per la ripetizione delle somme incamerate dalla Banca Popolare del Cassinate a titolo di interessi anatocistici ed ultralegali e di commissioni di massimo scoperto sul presupposto che i pagamenti effettuati costituissero adempimento di un’obbligazione naturale – ha ritenuto che nella specie facesse difetto ai fini della dell’invocata liberatoria la condizione della spontaneità dell’adempimento richiesta dall’art. 2034 c.c. ed ha affermato che “comunque” l’erogazione di somme non dovute, segnatamente quando essa ha luogo in base ad un titolo invalido, dà di per sè luogo alla ripetizione dell’indebito “astraendo dalla spontaneità”.

1.2. Ravvisata pertanto la ripetibilità delle somme anzidette, con successive sentenze, rispettivamente, 1275/14 in data 26.2.2014 e 2692/16 in data 28.4.2016 – la prima delle quali ancora non definitiva, la seconda emessa a definizione della vertenza – la Corte d’Appello romana, con la prima sentenza, ha disatteso le obiezioni sollevate dalla banca in ordine alla rituale acquisizione degli estratti conto relativi al rapporto, oggetto, tra l’altro, di ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha disposto l’integrazione della già esperita CTU impartendo le necessarie istruzioni operative ai fini di colmare i “vuoti” documentali emersi dal materiale istruttorio ed ha dichiarato che non spettano alla banca gli interessi ultralegali e le commissioni di massimo scoperto perchè “senza previsioni pattizie”; con la seconda e definitiva sentenza ha quindi nuovamente rigettato le predette obiezioni e proceduto alla quantificazione delle partite creditorie a debito della banca.

1.3. Avverso la prima decisione e quelle successive ricorre ora con distinti ricorsi a questa Corte la banca sulla base complessivamente di cinque motivi. Ad essi resiste la MAFAR con controricorso, a cui ha replicato la banca con memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ragione della connessione rilevabile ictu oculi tra i proposti ricorsi ne va disposta previamente la riunione e la trattazione congiunta.

2. Impugnando la sentenza 879/12, la banca ricorrente dispiega due ordini di censure, sostenendo, con un primo motivo, che la decisione è affetta da un vizio motivazionale avendo il giudice d’appello ricusato la spontaneità dell’adempimento sulla base della considerazione, estrapolata da un più ampio ed articolato ragionamento sviluppato dal giudice di primo grado, secondo cui la Mafar era stata minacciata del blocco dei fidi e, quindi, con un secondo motivo, che la decisione è errata in diritto in quanto la ripetibilità delle somme, pur se non dovute, è esclusa quando l’adempimento sia spontaneo.

3. Rispetto alle dispiegate ragioni di doglianza va previamente osservato che, essendo la sentenza retta, come si è visto nella pregressa narrativa di fatto, da una duplice ratio decidendi (il pagamento non è avvenuto spontaneamente; sono comunque ripetibili le somme pagate quando non siano dovute), nell’economia del decisum risulta prioritario il secondo di questi argomenti (quand’anche il pagamento fosse stato spontaneo, esso è comunque ripetibile non essendo dovuto), onde, in ragione di ciò, si impone la disamina in via preliminare del secondo motivo di ricorso.

4. Riguardo ad esso è indubbiamente vero – di contro al principio cui si è attenuto il giudice d’appello – come allegato dalla ricorrente, che nella giurisprudenza di questa Corte si rinvenga l’affermazione secondo cui la ripetibilità va esclusa quando l’adempimento dell’obbligazione consistente nel pagamento di interessi ultralegali sia avvenuto in assenza di un patto scritto ex art. 1284 c.c., trattandosi di adempimento di un’obbligazione naturale.

L’osservazione non è però risolutiva, poichè, pur volendo seguire questa impostazione, si è ritenuto necessario chiarire che “intanto può aversi l’irripetibilità, in quanto un patto, benchè invalidamente documentato, abbia comunque determinato la misura degli interessi”, traendo da ciò la conclusione che, ove quel patto non vi sia, la regola dell’irripetibilità non trova applicazione (così in motivazione, Cass., Sez. I, 16/02/2010, n. 3619). Nella giurisprudenza di questa Corte, cui si richiama il precedente citato dalla ricorrente, è infatti convinzione stabilmente invalsa che l’indicato presupposto, secondo cui il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l’irripetibilità della somma così pagata, “non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all’addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo” (Cass., Sez. 1, 9/04/1984, n. 2262). Di modo che, rettamente interpretando il precedente richiamato dalla ricorrente alla luce di questa convinzione, la più recente giurisprudenza di questa Corte è venuta ad orientarsi nel senso – a cui il collegio intende aderire che il principio dell’art. 2034 c.c. non operi in difetto di una pattuizione che determini la misura degli interessi, in tal caso non essendo invero argomentabile, ove pure lo fosse, un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile. E poichè nella specie qui in disamina non è documentato che la specifica pretesa della banca avesse un fondamento pattizio – anzi a dire il vero, leggendo l’ultima pagina, della seconda sentenza vi è affermazione del contrario – l’assunto del giudice d’appello, come qui integrato, si sottrae alla sollevata censura e non merita perciò sanzione.

5. Va da sè che in ragione di ciò, e della vista premessa che la decisione impugnata dispone di una duplice ratio, il rigetto dell’impugnativa riguardo ad una di esse solleva, per quanto già affermato da questa Corte (Cass., Sez. 1, 18/09/2006, n. 20118), dal procedere all’esame dell’altro motivo di ricorso a cui si riporta la banca, essendone venuto meno l’interesse.

6. Impugnando le susseguenti sentenze 1275/14 e 2692/16) la banca ricorrente ne lamenta la contrarietà al diritto in relazione ai provvedimenti istruttori adottati in prosieguo di giudizio e, segnatamente, il duplice errore in cui è incorso il giudice d’appello, da un lato, nell’impartire ad essa ricorrente l’ordine di esibizione degli estratti conto, malgrado l’istanza in questo senso avanzata dalla Mafar in primo grado non fosse stato reiterata in sede di appello e malgrado la Mafar disponesse a tal fine del mezzo previsto dall’art. 119 TUB e, dall’altro, nell’aver ritenuto indispensabili i documenti prodotti in appello quantunque i principi in materia elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte – rispetto ai quali la pronuncia delle SS.UU. 10790/17 opera uno strappo non condivisibile – non consentissero l’aggiramento delle intervenute preclusioni istruttorie.

7. Riguardo alle declinate doglianze non è previamente assorbente in senso preclusivo l’eccezione di tardività del ricorso fatta valere dall’intimata, atteso che circa le questioni qui oggetto di censura non risulta applicabile l’art. 361 c.p.c., comma 1.

Invero la sentenza 1275/14 reitera in ordine alla domanda di nullità degli interessi legali e della commissione di massimo scoperto statuizioni già contenute nella sentenza 879/12 – e peraltro coperte da giudicato non essendo state impugnate con il ricorso avverso detta ultima sentenza -, onde essa è sfornita di quella portata decisoria a cui si connette l’istituto della riserva. Peraltro, quand’anche la sentenza 879/12 avesse mancato di prendere posizione al riguardo la preclusione invocata non sarebbe parimenti operante dal momento che le statuizioni di cui la ricorrente si duole con i motivi in rassegna,non hanno alcuna valenza decisoria e ricadono perciò a pieno titolo nell’ambito di quelle questioni su cui il giudice ha pronunciato senza definire il giudizio alle quali si rende perciò applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 3.

8. Ciò detto, nessuno dei dispiegati motivi merita adesione.

Non il primo, posto che l’istanza di esibizione, ritenuta statuibile dal giudice dell’impugnazione, non integra la denunciata violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., in quanto la sua proposizione avanti a quel giudice consta dalle conclusioni rassegnate dall’appellante Mafar come testualmente riprodotte a pag 3 della sentenza 879/12.

Non il secondo, poichè, pur condividendosene la fondatezza in tesi, ne va tuttavia esclusa la decisività, apprendendosi dal ricorso che la Mafar avrebbe prodotto con la citazione gli estratti conto “dal 1990 al 1996” (pag. 3) e che la banca, adempiendo all’ordine di esibizione, avrebbe invece provveduto alla produzione “a far tempo dal 1993” (pag. 4), onde basandosi l’impugnata pronuncia su elementi di cognizione comunque ritualmente introdotti nel processo la cassazione di essa ed il rinvio al giudice a quo risulterebbe inutile.

Non infine il terzo, dovendo in contrario seguirsi il recente arresto delle SS.UU. a tenore del quale “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass., Sez. U, 4/05/2017, n. 10790), a cui il deliberato d’appello si accorda e rispetto al quale le critiche di principio enunciate dalla ricorrente in memoria non incarnano idonee ragioni di ripensamento.

9. I riuniti ricorsi vanno dunque conclusivamente rigettati.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Decidendo sui ricorsi riuniti iscritti al RG 9334/13 e 14079/16, li respinge entrambi e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017

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