Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30113 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.V., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. De Paola Gabriele, presso il

cui studio in Roma, alla via Giulia di Colloredo 46/48, elettivamente

domicilia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della corte d’Appello di Bari emesso il 26.10.010,

depositato il 28.11.010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.M. e al difensore: “Premesso in fatto:

che la Corte d’Appello di Bari, con decreto del 26.10.010, comunicato il 4.11.010, pronunciando sulla domanda proposta da V. C. nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze per ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento da lui promosso, dinanzi al TAR del Lazio, con ricorso del 26.4.2000 e definito con sentenza di rigetto del 19.11.08, ha declinato la propria competenza in favore della Corte d’Appello di Perugia, rilevando che il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p. e richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1 va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il procedimento presupposto; che contro la decisione il C. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, notificato il 3.12.010, con il quale ha dedotto che la Corte territoriale ha violato il principio tempus regit actum, facendo applicazione retroattiva dell’ordinanza n. 6306 del 16.3.010, resa a S.U. da questa Corte, a suo dire valevole per i soli ricorsi introdotti in data successiva a quella della sua pubblicazione; che, peraltro, secondo il ricorrente, il principio enunciato dall’ordinanza citata non è condivisibile, in quanto fondato su ragioni letterali e logico-funzionali del tutto opinabili, per cui la competenza per la trattazione di ricorsi riguardanti processi celebratisi dinanzi a giudici non ordinari deve essere individuata in base ai principi generali e quindi con riferimento all’art. 25 c.p.c., con conseguente competenza sia del giudice del luogo dove l’obbligazione è sorta sia del giudice del luogo dove l’obbligazione deve essere eseguita;

che, dunque, nella specie, avendo egli residenza in Bari, il giudice adito è stato correttamente individuato in base al criterio del forum destinatae solutionis; che il Ministero dell’Economia e Finanze non ha svolto difese;

osserva in diritto che:

1) il problema dell’operatività solo per il futuro od anche in via retroattiva di un arresto innovativo di pregressa, consolidata giurisprudenza, non può porsi con riguardo a mutamenti di esegesi di disposizioni processuali in materia di competenza, dai quali non derivano decadenze o preclusioni per la parte e che pertanto non si risolvono in una compromissione del suo diritto di azione o di difesa (Cass. S.U. nn. 15144/011, 2067/011);

2) che non si scorgono possibilità di rimeditazione del nuovo indirizzo interpretativo inaugurato dall’ordinanza a S.U. n. 6306/010 (da ultimo richiamato da Cass. n. 7214/011), attesa l’autorevolezza, la chiarezza e la persuasività del decisum;

3) che la competenza del giudice individuato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. è funzionale ed inderogabile;

4) che, ove si condividano tali considerazioni, l’applicazione de criterio di collegamento di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1 della porta a concludere che la competenza a decidere sul ricorso proposto dal C. spetta alla Corte d’Appello di Perugia.

Il C. ha depositato memoria, con la quale chiede preliminarmente che il ricorso sia deciso in pubblica udienza.

La richiesta non può essere accolta, versandosi in tema di istanza per regolamento di competenza, sulla quale, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 4, la Corte pronuncia in camera di consiglio.

Ciò premesso, la memoria si limita a richiamare le deduzioni già svolte nel ricorso e non illustra nuovi profili di fatto o di diritto atti a contrastare le argomentazioni svolte nella relazione, che il Collegio pienamente condivide e fa proprie.

Va, in particolare, ribadito che il principio enunciato da Cass. S.U. n. 15144/011, secondo cui il mutamento da parte della Corte di nomofilachia della propria precedente interpretazione di una norma processuale non opera nei confronti della parte che in detta interpretazione abbia incolpevolmente confidato, non può trovare applicazione con riguardo a mutamenti di esegesi di disposizioni in materia di competenza, dai quali non derivano preclusioni o decadenze per la parte, il cui diritto di azione e di difesa non è certo compromesso dallo spostamento della controversia dinanzi al giudice dichiarato competente.

P.Q.M.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, nel quale il Ministero intimato non ha svolto difese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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