Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30113 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33854-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

T.N., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO MANZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – Sezione distaccata di Pescara – il 9 maggio 2019 n. 422/07/2019, notificata il 11 settembre 2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2012 (con i relativi accessori), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di T.N. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti il 11 ottobre 2017 n. 700/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con la contribuente fosse necessario.

T.N. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente ai fini della validità dell’avviso di accertamento.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di verifiche fiscali, la regola in base alla quale l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perché la disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l’intromissione autoritativa dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato art. 12 (tra le altre: Cass., Sez. 6-5,nr 15010/2014; 17 gennaio 2017, n. 1007; Cass., Sez. 6-5, 10 maggio 2017, n. 11471; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30026; 2020 nr 1497). Nella specie, come si desume anche dall’accertamento fatto dai giudici di merito, l’amministrazione finanziaria aveva effettuato il (OMISSIS) un “accesso breve” presso il locale ove la contribuente esercitava l’attività commerciale sotto la ditta “Caffetteria T.N.” per un controllo sull’esatto adempimento degli obblighi strumentali e sulla corretta compilazione del modello di studio di settore. Tuttavia, il processo verbale di constatazione del 29 luglio 2016 rispetto al quale i giudici di merito hanno ravvisato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale – era stato redatto all’esito della richiesta alla contribuente di fornire chiarimenti e documentazione presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, la quale aveva proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento l’1 settembre 2016 all’esito della ricostruzione induttiva del reddito sulla base dei dati raccolti.

Dunque, è evidente che l’unitarietà complessiva dell’accertamento, al di là dell’intervallo temporale tra le varie fasi in cui l’azione dell’amministrazione finanziaria si è dispiegata, comporta che le postume acquisizioni di documenti siano funzionalmente conseguenziali all’accesso breve presso il locale della contribuente, essendo finalizzate alla verifica ed alla contestazione delle irregolarità riscontrate in tale sede.

Per cui, l’attività successiva all’accesso breve si delinea come una prosecuzione del medesimo accertamento, con la conseguenza che l’obbligo di osservanza del termine dilatorio per la comunicazione dell’atto impositivo alla contribuente deve essere riferito al verbale di contraddittorio e restituzione dei documenti del 29 luglio 2016, con il quale l’amministrazione finanziaria ha concluso le operazioni di verifica.

Cosicché, nel caso in esame, non può venire in rilievo l’indirizzo di questa Corte, che attiene a diversa fattispecie, secondo cui il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non deve essere rispettato nell’ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l’ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso presso i locali del contribuente medesimo (Cass., Sez. 6-5, 30 ottobre 2018, n. 27732).

Pertanto, stante la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di Euro 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

 

 

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