Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30113 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25699/2017 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Accebbi Daniele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Verona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2063/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

pubblicata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2063/2017, pronunciata in un giudizio promosso da A.A., cittadino del Pakistan, nei confronti del Ministero dell’Interno, in opposizione al provvedimento della Commissione Territoriale di Verona di diniego della protezione internazionale (anche, in via subordinata, sussidiaria o umanitaria), ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto della richiesta dello straniero. In particolare, la Corte distrettuale ha rilevato che i(richiedente si era limitato ad addurre una vicenda del tutto personale (essere stato costretto ad allontanarsi dal Pakistan per sottrarsi all’indagine per un omicidio, in realtà non commesso, delitto questo punito in quel Paese con l’impiccagione o l’ergastolo), poco credibile e non coerente, comunque non correlata ad una situazione generale del paese di violenza indiscriminata per conflitti armati o internazionali ovvero idonea ad integrare i presupposti per la protezione umanitaria, anche a livello di definizione della presumibile durata di un’esposizione a rischio.

Avverso la suddetta sentenza, A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, D.Lgs. n. 2517 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c ter), non avendo la Corte d’appello ritenuto credibile il racconto del richiedente, pur in presenza di elementi ben circostanziati; con il secondo motivo, si denuncia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riguardo a questioni relative all’onere probatorio, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), all’obbligo di cooperazione istruttoria in capo al giudice ed ai “criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedente”; infine, con il terzo motivo, si denuncia la violazione del principio di “non refoulement” di cui agli artt. 3 della CEDU e 33 della Convenzione di Ginevra, diritto dello straniero a non essere respinto od espulso verso uno Stato in cui correrebbe il rischio di una seria minaccia alla propria vita, diritto assoluto che non può subire limitazioni nè bilanciamenti.

2. La prima censura è inammissibile.

Il ricorrente incentra la sua doglianza sul mancato accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria ed umanitaria.

Ora, questa Corte (Cass. 16925/2018) ha, di recente, chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori”.

Come precisato, inoltre, da questa Corte (Cass. 14006/2018) con riguardo alla protezione sussidiaria, “in tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 dei 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una con testuaizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

Nel ricorso, non si spiegano e ragioni per le quali, nello specifico, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela in favore del ricorrente, limitandosi il ricorrente a riferire del rischio in caso di suo rientro nel paese d’origine (il Pakistan) di essere condannato, ingiustamente, all’ergastolo o alla pena di morte, per un delitto comune, non commesso.

Nonostante la formale denuncia della violazione di legge, parte ricorrente mira, insomma, del tutto inammissibilmente, a confutare le valutazioni di merito operate dalla Corte distrettuale, tra e quali quella relativa alla sua inattendibilità, tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria, cui il motivo sostanzialmente si riferisce, presuppone che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente, infatti, si limita, poi, a fare riferimento ad una situazione, nel Pakistan e nella zona di provenienza e residenza del richiedente (Punjab), di abuso dell’utilizzo della pena di morte, concludendo nel senso che, in un tale quadro, un eventuale rientro del richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza determinerebbe, senz’altro, l’incorrere del medesimo in seri rischi per la propria incolumità, essendo stato accusato, del tutto ingiustamente, di concorso in un omicidio, delitto punito anche con l’impiccagione, ed avendo lo stesso avuto “paura della Polizia”, essendo povero e non in grado di difendersi. Tale situazione tuttavia risulta non collegata ad uno stato di violenza indiscriminata all’interno del paese di origine ovvero ad una situazione personale, credibile ed attendibile, rapportata alla situazione in generale della giustizia del Paese di provenienza riferita ai reati comuni.

La doglianza in merito al mancato accoglimento della richiesta di protezione umanitaria è, del pari, inammissibile.

Questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 4455/2018) che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, del richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, essendosi lo stesso limitato a riferire di una situazione personale di rischio di subire una condanna nel paese di origine per un delitto comune. La genericità del racconto del ricorrente, collegato a vicende nate comunque in un contesto familiare del passato, rimaste prive di elementi di riscontro, ha giustificato la pronuncia. Tale giudizio è sorretto da una valutazione di totale inattendibilità di quanto dedotto, che, essendo adeguatamente motivata, non è censurabile in questa sede, implicando accertamenti di merito che sono per loro natura estranei al giudizio di legittimità (Cass. 2858/2018).

Miglior sorte, infine, nemmeno toccherebbe, eventualmente, al motivo in esame alla stregua del testo del D.Lgs. n.25 del 2008, art. 32, comma 3, come recentemente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, tuttora in fase di conversione in legge, non recando la prospettazione dell’odierno motivo di ricorso alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018.

3. Il secondo motivo è infondato.

Secondo l’assunto del ricorrente, il giudice può accertare la sussistenza di un determinato titolo di protezione internazionale, pur in difetto di allegazione del medesimo da parte dell’attore.

Tuttavia, come già rilevato da questa Corte (Cass. 19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”.

La Corte territoriale ha rilevato, nella domanda formulata dalla ricorrente, una carenza di allegazione dei fatti costitutivi del diritto di protezione invocato. Tali fatti andavano perciò dedotti in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha provveduto, con conseguente insussistenza della violazione dell’obbligo di cooperazione officiosa invocato.

4. Anche alla luce di quanto sopra esposto, il terzo motivo è infondato, non sussistendo la violazione lamentata.

Il ricorrente invoca il principio del cd. “non refoulement” (divieto di espulsione o di respingimento), ormai recepito nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1., secondo cui nessun rifugiato o richiedente la protezione internazionale può essere espulso o respinto verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Tuttavia, il suddetto divieto di respingimento o espulsione implica, pur sempre, che sussista il concreto pericolo, per il richiedente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti, in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (cfr. Cass. 3898/2011).

Il rischio in oggetto deve essere dunque accertato con riferimento ad elementi reali e concreti, nella specie, per quanto sopra esposto, giudicati insussistenti.

Peraltro, questa Corte ha altresì chiarito che, ove tali condizioni ostative siano state precedentemente dedotte nella domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, e siffatta domanda sia stata rigettata, in sede di opposizione all’espulsione, potranno essere fatti valere soltanto fatti nuovi e diversi, che siano specificamente allegati come sopravvenute ragioni di divieto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (Cass. n. 15296/2012; Cass. n. 18539/2016; Cass. n. 27430/2018).

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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