Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30113 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3565-2018 proposto da:

D.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLA CHIANDOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 874/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Trieste ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero di nazionalità senegalese. Il richiedente aveva dichiarato di essersi trasferito a quattro anni nella regione del (OMISSIS) e di aver subito pressioni dallo zio al fine di unirsi ai ribelli i quali secondo il racconto dello zio avevano già ucciso suo fratello. Egli allora era fuggito nella regione di provenienza del padre, dalla quale si era allontanato dopo la sua morte ma le pressioni dello zio lo avevano raggiunto anche lì tanto da spingerlo a scappare. I ribelli, veniva precisato in udienza, erano gli attivisti del Movimento Forze democratiche di (OMISSIS). La Corte d’Appello ha escluso il rifugio politico per non essere state accertate ragioni di persecuzione personale. Quanto alla protezione sussidiaria ed umanitaria, le fonti consultate portano ad escludere che nella zona di ultima residenza del ricorrente vi siano pericoli di un conflitto generalizzato o di violenze indiscriminate dal momento che l’area non presenta particolari problemi di sicurezza. Inoltre anche nella regione di (OMISSIS) i problemi d’instabilità ed insicurezza non hanno raggiunto un grado così elevato da far temere per la incolumità del ricorrente.

In relazione alla protezione umanitaria il percorso formativo documentato è insufficiente ad integrare i seri motivi richiesti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Ricorre per cassazione il ricorrente con tre motivi accompagnati da memoria.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 3 e 5, per essere stata valutata la credibilità del ricorrente fuori dai parametri legali.

Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza. La Corte d’Appello ha escluso la sussistenza dei presupposti oggettivi della protezione internazionale, come desumibili dalla vicenda narrata, ritenendo non integrate cause di persecuzione e condizioni relative alle ipotesi di protezione sussidiaria.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non essere state assunte informazioni aggiornate al 2017, della zona di (OMISSIS).

La censura è inammissibile perchè non censura anche l’altra ratio decidendi posta a sostegno del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, ovvero quella riguardante la non pericolosità dell’area di ultima residenza del ricorrente. Il documento allegato alla memoria depositata ex art. 378 c.p.c., relativo alla formale residenza del ricorrente in (OMISSIS), è stato prodotto in violazione dei termini di cui all’art. 369 c.p.c., ed è, conseguentemente inammissibile. In conclusione, anche alla luce delle osservazioni contenute nella memoria, non risulta superato l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello relativo alla non collocazione in (OMISSIS) dell’ultima, effettiva residenza del ricorrente.

Nel terzo motivo viene dedotta nuovamente la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’omessa considerazione del dictum della sentenza della Corte di Giustizia meglio nota come caso Elgafaji e per l’omessa motivazione sulla domanda di asilo costituzionale formulata fin dal primo grado, contenente anche la domanda relativa alla protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile per la prima parte perchè ripetitivo di rilievi già svolti nei due precedenti, per la seconda perchè privo di specificità non essendo stato indicato dove e come la domanda di asilo costituzionale contenente la protezione umanitaria sia stata formulata.

In conclusione il ricorso proposto è inammissibile. Non deve procedersi ad alcuna statuizione in relazione alle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono le condizioni processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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