Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30112 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 605-2018 proposto da:

U.K.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMEN GERARDA VETRONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5039/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’Appello di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino nigeriano U.J.H.. A sostegno della decisione è stata ritenuta la mancanza di credibilità del racconto del richiedente, incentrato sulla condanna alla pena di due anni e sei mesi di lavori forzati per aver dato medicine induttive dell’aborto alla propria fidanzata, provocandone la morte, nonchè sulla fuga avvenuta il giorno stesso della sentenza, essendo riuscito, una volta uscito dalla macchina della Polizia che doveva riaccompagnarlo in carcere dopo l’udienza, a sottrarsi alla sorveglianza degli agenti. Ha affermato di temere, in caso di rimpatrio, di essere arrestato ed ucciso.

E’ stata rilevata, già nel primo grado di giudizio, la genericità del racconto in relazione al collegamento ed alla compatibilità tra la vicenda personale ed il quadro sociale e politico del predetto paese. Non è stato, inoltre, chiarito quale reato sia stato contestato nè le modalità di evasione. In secondo grado nulla è stato opposto a tale valutazione negativa assunta anche in relazione alle informazioni assunte sul paese di provenienza. Deve escludersi, inoltre, che l'(OMISSIS), area di provenienza del ricorrente sia attraversato da criticità coerenti con il 1 parametro di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), secondo le fonti consultate.

Viene proposto ricorso per cassazione e depositato controricorso da parte del Ministero dell’Interno.

Nell’unico motivo viene contestato l’accertamento compiuto dalla Corte d’Appello in relazione all’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) ed anche la valutazione d’inattendibilità e di mancanza di collegamento tra la vicenda narrata e i pericoli riconducibili ad ipotesi di protezione internazionale.

Il motivo è radicalmente inammissibile sia perchè generico sia perchè diretto a contestare esclusivamente il merito del duplice accertamento svolto dal giudice del merito.

All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

L’ammissione al patrocinio a spese dello stato esclude l’applicazione del D.P.R., art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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