Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30112 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30112 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 7312/2013 proposto da:
S.G.C. s.r.l. Societa’ Gestione Crediti, nella qualita’ di procuratrice e
servicer nominata di SARC – Società Acquisizione e Rifinan7iamento
Credit( s,r ‘ t„ (n persona del legale rappresentante pro tempore,
elettívdmente domicibto in Roma, via Aureliana n. 2, presso
l’avvocato Petraglia Antonio Umberto, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Di Menno Di Bucchianico Cesare, I.C.D. s.n.c. di Di Menno Di
Bucchianico Cesare;
– intimati nonché contro

c

Data pubblicazione: 14/12/2017

I.C.D. s.n.c. di Di Menno Di Bucchianico Cesare, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Di Menno Di Bucchianico Cesare, in
proprio, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato
Giovanni Osvaldo Piccirilli, giusta procura in calce al controricorso e

-controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
S.G.C. S.r.l. Societa’ Gestione Crediti;
– intimato avverso la sentenza n. 194/2012 della CORTE D’APPELLO de
L’AQUILA, depositata il 08/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/04/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTI DI CAUSA
S.G.C. s.r.I., quale procuratore di SARC s.r.I., ricorre per cassazione
nei confronti di I.C.D. di Di Menno Di Bucchianico Cesare, come pure
nei confronti di Cesare Di Menno Di Bucchianico in persona propria, e
svolge due motivi per la cassazione parziale della sentenza resa dalla
Corte di Appello de L’Aquila, 8 marzo 2012.
La vicenda processuale, in cui si inserisce la sentenza così
impugnata, muove da un’opposizione, proposta dalla I.C.D. e da Di
Meno Di Bucchianico, al precetto che la Banca Nazionale del Lavoro
(che in prosieguo di tempo avrebbe ceduto il credito di cui al
precetto alla s.r.l. SARC) aveva notificato loro, per ottenere il
pagamento di rate scadute di un mutuo fondiario espresso in ECU.
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ricorso incidentale;

Gli opponenti hanno contestato, in particolare, la debenza di talune
delle somme pretese al riguardo dalla Banca (somme in parte pure
già riscosse).
Con due sentenze (una, non definitiva, n. 304/2044; l’altra,
definitiva, n. 159/2007), il Tribunale di Lanciano ha accolto

a carico degli opponenti. La Banca ha sporto allora appello avanti la
Corte de L’Aquila, nella resistenza degli opponenti.
Con la decisione qui impugnata, la Corte territoriale per un verso ha
confermato l’accoglimento dell’opposizione a precetto; per altro
verso, ha accolto parte delle ragioni di appello che le erano state
prospettate dall’appellante, così rideterminando il montante della
somma residua a credito.
Nei confronti del ricorso resiste con controricorso la s.n.c. I.C.D., che
ha pure proposto un ricorso incidentale, articolando un motivo in
proposito. La stessa ha anche depositato memoria.
Non ha invece svolto attività difensive Cesare Di Menno Di
Bucchianico.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- I motivi svolti dal ricorso principale denunziano i vizi qui di
seguito richiamati.
Il primo motivo risulta essere così intestato: «sulla mancata
dimostrazione, da parte dell’istituto mutuante, di avere reperito la
provvista in ECU per il tramite di una banca estera e sul mancato
riconoscimento, in capo al predetto istituto, del diritto a richiedere la
maggiorazione del 2°/o rispetto al tasso Ibor, prevista dall’art. 3,
punto 2, dell'”atto di erogazione a saldo, quietanza relativo a mutuo
fondiario” del 17.02.1989, a rogito del notaio Rocco Marino (re. n.
22988 – raccolta n. 13841) – violazione o falsa applicazione degli
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l’opposizione e dichiarato che non residuava nessun debito ulteriore

artt. 1372, 2700 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.».
Il secondo motivo è stato, a sua volta, così intestato: «sulla mancata
dimostrazione, da parte dell’istituto mutuante, di avere reperito la
provvista in ECU per il tramite di una banca estera e sul mancato

maggiorazione del 2% rispetto al tasso Ibor, prevista dall’art. 3,
punto 2, dell'”atto di erogazione a saldo, quietanza relativo a mutuo
fondiario” del 17.02.1989, a rogito del notaio Rocco Marino (re. N.
22988 – raccolta n. 13841) – contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,
n. 5, cod. proc. civ.».
2.- I due motivi, che danno corpo al ricorso principale, vanno
esaminati in maniera congiunta in ragione della complementarietà
dei medesimi.
Nella sostanza, gli stessi censurano (uno, sotto il profilo del n. 3
dell’art. 360 cod. proc. civ.; l’altro, sotto quello del n. 5) il punto
della sentenza in cui la Corte territoriale – dopo avere riscontrato
che il testo contrattuale collega una data maggiorazione del tasso
corrispettivo del mutuo alla specifica giustificazione data dal trattarsi
di «commissioni … per la banca estera che ha messo a disposizione
la valuta estera ECU» – ha rilevato come, nel concreto della
fattispecie in analisi, la «banca abbia omesso di dimostrare d’avere
reperito la provvista per il tramite d una banca estera».
Ad avviso del ricorrente, invece, la «prova dell’acquisizione della
provvista, per il tramite di una banca estera, è contenuta nel
contratto di mutuo medesimo», che viene riportato per ampi stralci.
Del resto, assume ancora lo stesso, l’«approvvigionamento, da parte
di una banca, di una moneta estera, quale l’ECU, non poteva
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riconoscimento, in capo al predetto istituto, del diritto a richiedere la

avvenire (e, infatti, non è avvenuto) ricorrendo al mercato
domestico».
3.- I motivi del ricorso principale, così appena rappresentati, sono
inammissibili e pure infondati.
Intestato nelle norme degli artt. 1372, 2700 e 2697 cod. civ., il

territoriale avrebbe fatto falsa applicazione delle stesse o,
comunque, le avrebbe violate. Il secondo motivo si riporta, d’altro
canto, a una formulazione del n. 5 dell’art. 360 non più vigente
all’epoca del ricorso; né comunque individua un «fatto» storico, il cui
specifico esame sia stato omesso dalla Corte.
A parte questo, entrambi i motivi vengono a richiedere un riesame di
fatto, con accertamento che è per contro precluso all’esame di
questa Corte. Del resto, gli assunti svolti in proposito dalla Corte
appaiono più che ragionevoli: tenuto pure conto che la porzione di
testo contrattuale riportato dal ricorrente non contiene nessuno
spunto a suffragio della tesi dallo stesso predicata e che
l’affermazione, per cui l’approvvigionamento di una moneta estera
non può avvenire su un mercato domestico, si manifesta di tratto
a utoreferenziale.
4.- Il motivo di ricorso incidentale, che è stato articolato da I.C.D.
assume «omesso esame dell’art. 2 del contratto di mutuo fondiario
del 18.01.1989 con conseguente insufficienza, contraddittorietà e
illogicità della motivazione con violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione in
relazione all’art. 3, punto 2, dell’atto di erogazione a saldo,
quietanza relativo al mutuo fondiario del 17.02.1989 con violazione
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Violazione e omessa applicazione

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primo motivo non indica le ragioni per cui la motivazione della Corte

degli articoli 1362, 1363 ss. cod. civ. dell’art. 2697 cod. civ. in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».
Nella sostanza, il motivo rimprovera alla Corte di avere ritenuto che
il rischio delle fluttuazione del cambio tra ECU e lire gravi sul
mutuatario. Per contro, ad avviso del ricorrente incidentale, il testo

previsione di cui all’art. 2 (la provvista «sarà procurata
alternativamente: a. sul marcato finanziario nazionale; b. mediante
assunzione di prestiti in ECU accordati alla Sezione da Istituzioni
creditizie estere e internazionali non assistite dalla garanzia dello
Stato per il rischio di cambio») – indica l’opposta soluzione.
5.- Il motivo si manifesta inammissibile.
Lo stesso sollecita, invero, una revisione dell’interpretazione del
contratto, a suo tempo intervenuto tra le parti.
E’, peraltro, fermo orientamento di questa Corte che l’«omesso
esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è
riconducibile al vizio di cui al n. 360 n. 5 cod. proc. civ., in quanto
l’interpretazione di una clausola contrattuale non costituisce “fatto”
decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli
elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi» (Cass., 8
marzo 2017, n. 5795).
D’altra parte, pure è consolidato indirizzo di questa Corte che
l’«interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di
accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine
di fatto riservata al giudice di merito», censurabile per cassazione
solo per violazione delle regole ermeneutiche o per inadeguatezza
della motivazione (cfr., Cass., 14 luglio 2016, n. 14355). Il che non
risulta essere avvenuto nel caso concretamente in esame: in effetti,
la clausola contrattuale, a cui la sentenza fa riferimento in proposito,
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contrattuale – nel suo complesso e anche, più specificamente, nella

stabilisce che l’ammontare delle singole rate sarebbe stato
«maggiorato o diminuito di una percentuale corrispondente al
rapporto di cambio dell’ECU rilevato al momento della scadenza delle
singole rate ed il valore dell’ECU rilevato al momento della
conversione dell’ECU in lire».

il ricorso incidentale.
Compensate le spese in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e respinge il ricorso
incidentale. Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2000, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrente principale e da parte del ricorrente incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a noma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 27 aprile 2017.

Funzionalio. 91.

il
’13 ott.ssa Fabr ‘z’a

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Il Presidentés ,_

6.- In conclusione va respinto il ricorso principale; e pure va respinto

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