Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30111 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30111 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 25250-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope leg,is;

– ricorrente contro
TRABATTONI LEOPOI DO;

– intimato 3 -V-VCrSZ3

la sentenza n.

3229/52/2016

della COMMISSJONE

TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/0412016;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 17 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
10116/31/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che
aveva accolto il ricorso di Trabattoni Leopoldo contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2008. La CTR osservava in
particolare che essendo la decisione appellata fondata su due distinte
rationes decidendi e cogliendone il gravame agenziale soltanto una, era
appunto perciò inammissibile.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, 53, d.lgs.
546/1992, 112, 277, cod. proc. civ., poiché la CTR ha ritenuto
l’inammissibilità del suo appello per difetto dei motivi.
La censura è fondata.
Va ribadito che «Nel processo tributario, ove l’Amministrazione
finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed
argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato,
come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa
idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è
Ric. 2016 n. 25250 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:

da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art.
53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7369 del
22/03/2017, Rv. 643485 — 01; v. nello stesso senso Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 — 01, Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n.

Ciò si è puntualmente verificato nel caso di specie, ove il thema

decidendum

della lite è indubbiamente quello della validità

dell’accertamento induttivo “puro” ex art. 39, secondo comma, lett. d)
bis, d.P.R. 600/1973 (per l’ omessa risposta agli inviti di cui all’art. 32,
primo comma, nn. 3-4, d.P.R. 600/1973, 51, secondo comma, nn. 3-4,
d.P.R. 633/1972) e quindi conseguentemente della fondatezza delle
pretese erariali fondate sulle presunzioni c.d. “supersemplici” di cui alla
metodologia accertativa de qua.
Su tale oggetto della lite l’agenzia fiscale aveva devoluto la controversia
in appello, come chiaramente emerge dal testo del gravame agenziale per autosufficienza- riprodotto nel ricorso, e quindi il giudice tributario
di appello ha mancato di pronunciarsi nel merito, erroneamente
dichiarandone l’inammissibilità.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese
del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 8 nove bre 201

3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 — 01).

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