Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30110 del 21/11/2018
Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22897/2014 proposto da:
C.R.S. Centro di Riabilitazione Sanitaria S.p.a., già C.R.S. Centro
di Riabilitazione Sollo S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Luciani n.
1, presso lo studio legale De Lorenzo, rappresentato e difeso dagli
avvocati De Lorenzo Renato e Kivel Mazuy Patrizia, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ASL Napoli (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Balduina n. 63, presso lo
studio dell’avvocato Savorelli Cristina, rappresentata e difesa
dall’avvocato Bracco Emilia, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 562/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/10/2018 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
la società Centro di riabilitazione Sollo ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata l’11-2-2014 e non notificata, con cui la corte d’appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ne ha respinto la domanda avanzata contro l’Asl Napoli (OMISSIS) per il pagamento di prestazioni riabilitative erogate nel mese di luglio 2007;
l’Asl Napoli (OMISSIS) ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la ricorrente ha fatto pervenire alla Corte un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente notificato alla controparte costituita;
non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese;
non opera il raddoppio del contributo unificato (v. Cass. n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018