Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30110 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22897/2014 proposto da:

C.R.S. Centro di Riabilitazione Sanitaria S.p.a., già C.R.S. Centro

di Riabilitazione Sollo S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Luciani n.

1, presso lo studio legale De Lorenzo, rappresentato e difeso dagli

avvocati De Lorenzo Renato e Kivel Mazuy Patrizia, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL Napoli (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Balduina n. 63, presso lo

studio dell’avvocato Savorelli Cristina, rappresentata e difesa

dall’avvocato Bracco Emilia, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2018 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la società Centro di riabilitazione Sollo ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata l’11-2-2014 e non notificata, con cui la corte d’appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ne ha respinto la domanda avanzata contro l’Asl Napoli (OMISSIS) per il pagamento di prestazioni riabilitative erogate nel mese di luglio 2007;

l’Asl Napoli (OMISSIS) ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente ha fatto pervenire alla Corte un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente notificato alla controparte costituita;

non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese;

non opera il raddoppio del contributo unificato (v. Cass. n. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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