Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30110 del 14/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30110 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso 21658-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;
– ricorrente contro
GAMBINO GROUP SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 639/25/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
18/02/2016;
Data pubblicazione: 14/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, nella parte che qui rileva, rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 471/6/11 della Commissione tributaria provinciale di Paletino che
aveva accolto il ricorso della Gambino Group srl contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2008. La GrR osservava in
particolare che non poteva considerarsi fondato il motivo dell’appello
agenziale relativo alla contestata deducibilità dei costi per carburante e
detraibilità dell’IVA correlativa, non avendo l’Ente impositore addotto
elementi probatori adeguati al riguardo, mentre di contro doveva
essere valorizzato in senso favorevole alla società contribuente l’esito
di un controllo dell’Agenzia delle dogane che evidenziava la congruità
dei chilometri percorsi dai mezzi rispetto alla documentazione della
spesa de qua.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
La società intimata non si è difesa.
Considerato che:
Con il secondo ed il terzo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 4-3,
cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la
sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. ed
altresì lamenta la violazione dell’art. 4, d.P.R. 444/1997, poiché la CTR
non ha pronunciato sulla questione, devoluta, delle varie irregolarità
Ric. 2016 n. 21658 sez. MT – ud. 08-11-2017
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Rilevato che:
contabili afferenti gli acquisti di carburante sia della società
contribuente verificata che della società fornitrice ed ha altresì
affermato la sufficienza della prova logica allegata dalla società
contribuente al fine del riconoscimento fiscale dei costi de quibus, pur
nell’assenza della regolare compilazione delle “schede carburanti” (in
come imposto dall’evocata disposizione lep-,islativa nel eito, muale
i-medicai-ne- une (Indio di pccic
.
in cui non i ma tatto ncorio
alla
procedura contabile c.d. di netting.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
Ya infatti ribadito che «In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità
di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di
carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio
dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede
carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare,
rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e,
quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444
del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini
antielusivi, non surrogabile da altri documenti» (Sez. 5 – , Sentenza n.
24409 del 30/11/2016, Rv. 641735 – 01).
Incontestato in fatto che la società contribuente non ha fatto ricorso
alla procedura contabile c.d. di netti ng e che la contabilità aziendale della
contribuente verificata non corrisponde ai requisiti formali prescritti da
tali disposizioni legislative, con particolare riguardo alla compilazione
delle “schede carburanti”
(mancate indicazioni chilometriche), la
sentenza impugnata è evidentemente in contrasto con il principio di
diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale e comunque non ha.
pronunciato sulla questione, devolutale, delle plurime irregolarità
Ric. 2016 n. 21658 sez. MT – ud. 08-11-2017
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particolare: indicazione dei chilometri percorsi dal mezzo rifornito)
contabili riscontrate in sede di verifica presso la società contribuente e
la sua fornitrice di carburante (Petroli sr1).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo ed al
terzo motivo, assorbito il primo motivo, con rinvio al giudice a quo
per nuovo esame.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il
primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 8 novemllre 2017
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