Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3011 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3011 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 15173-2010 proposto da:
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. 00885091009, in persona del
Direttore Generale pro tempore Dott. ALESSANDRO
SANTOLIQUIDO, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE, 130, presso lo studio dell’avvocato
TERENZIO ENRICO MARIA, che la rappresenta e difende
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2290
contro

SIEPI ALBERTO;
intimato

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso la sentenza n. 440/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 28/04/2009, R.G.N. 67/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

04/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

udito l’Avvocato ENRICO MARIA TERENZIO;

Svolgimento del processo

Con

Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546

l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inflitto sanzioni a
numerose società assicuratrici,
Assicurazioni, per

fra cui la

s.p.a. Sara

avere esse posto in essere un’intesa

nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili
tra imprese concorrenti,

in relazione alle polizze di

assicurazione contro la responsabilità civile automobilistica.
Ha rilevato un notevole incremento dei premi, nel periodo
interessato dal comportamento illecito (anni 1994 -2000), con
riferimento sia al livello in vigore prima del 1994,
anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla
media dei premi sul mercato europeo, che è risultata inferiore
di circa il 20% rispetto alla media dei premi praticati in
Italia.
Alberto Siepi, avendo stipulato una polizza r.c.a. con la s.p.a.
Sara Assicurazioni dal 17 maggio 1998 al 17 maggio 2000, ha
convenuto in giudizio la società, chiedendo il risarcimento dei
danni

ai sensi dell’art. 33 legge 10 ottobre 1990 n. 287,

danni che ha quantificato in complessivi C 196,05, pari

al

venti per cento circa dei premi pagati.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo anche la
prescrizione del diritto azionato.
Con sentenza n. 440, pubblicata il 28 aprile 2009, la Corte di
appello di Salerno ha accolto la domanda,
3

condannando la

orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente

convenuta a pagare la somma richiesta, oltre alla metà delle
spese processuali.
Con atto la cui notificazione è stata richiesta in data 11
giugno 2010 la s.p.a. Sara propone due motivi di ricorso per
cassazione [illustrati da memoria?…].

Motivi della decisione

1.-

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e

falsa applicazione degli art. 2697,2727 e 2729 cod.civ., 115 e
116

c.p.c.,

12

preleggi

in

riferimento

alla

corretta

interpretazione ed applicazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi
dell’art.

360

c.p.c.,

l,

comma

n.

3;

insufficiente

e

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
l, n. 5.
Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 277 c.p.c., nonché dell’art. 12
delle preleggi in riferimento alla corretta interpretazione ed
applicazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2697 c.c. e
dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3; oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma l, n. 5″.
2.- Il Collegio rileva che motivi del tutto identici a quelli
ora indicati sono stati già esaminati e decisi da questa
medesima sezione della Corte di cassazione, in controversia
4

L’intimato non ha depositato difese.

analoga a quella in oggetto, con riferimento ad un ricorso
proposto dalla Sara Assicurazioni tramite il medesimo legale che
qui la difende, controversia decisa con sentenza 20 aprile 2012
n. 6269 del 2012.
Il ricorso deve essere rigettato per le medesime ragioni esposte

che qui debbono ritenersi interamente ripetute e trascritte,
che sono peraltro conformi a numerose altre (Cass. civ. Sez. 3,
2 ottobre 2012 n.16789;

Idem,

10 maggio 2011 n. 102011 e n.

10212; 20 giugno 2011 n. 13486; 20 dicembre 2011 n. 27554, fra
le tante).
3.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013
Il P e idente

e_

nella motivazione della citata sentenza 20 aprile 2012 n, 6269,

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