Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3011 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 22 INT 1, presso lo studio

dell’avvocato GENNACCARI GABRIELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RELLA LUIGI;

– ricorrente –

contro

LONGARREDA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SICILIA 169, presso lo studio dell’avvocato PENNETTA COSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONTICCHIO LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2004 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 17/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 3.4.2000 C.G. proponeva opposizione avverso il decreto ing. n. 290/00 RG con il quale, il giudice di Pace di Lecce, a seguito di ricorso proposto dalla srl Longarreda, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 3.379.998, oltre interessi e spese, in favore di quest’ultima, a titolo di saldo del corrispettivo di alcuni lavori di arredamento dalla medesima realizzati nel negozio dello stesso opponente.

Sosteneva questi di nulla dovere, in quanto a seguito dei vizi riscontrati dopo il montaggio della vetrina del suo esercizio commerciale, si era resa necessaria una variazione d’ordine per l’adozione di una diversa soluzione tecnica che aveva comportato la sostituzione dei tiranti d’acciaio che sorreggevano le mensole, con piu’ stabili elementi tubolari, rimediando in tal modo all’instabilita’ della vetrina. Si trattava pero’ di modifiche realizzate autonomamente dalla ditta, per le quali la stessa non poteva pretendere alcun sovrapprezzo. Si costituiva l’opposta deducendo che tra le parti era stata stabilita una differenza di prezzo per la sostituzione dei materiali e per l’acquisto di una specchiera in conformita’ con la variante progettuale richiesta dallo stesso C., che tra l’altro non aveva mai formalmente contestato i lavori eseguiti in esecuzione del primitivo progetto.

All’esito dell’espletata istruttoria, i G.d.P di Lecce con sentenza del 5 – 7/02/2001 accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ing. opposto.

Avverso tale pronuncia la srl Longarreda proponeva appello insistendo nelle precedenti difese.

L’adito tribunale di Lecce con sentenza n. 1108/2004 accoglieva l’impugnazione e per l’effetto, confermava il decreto ing. opposto, condannando l’appellato alle spese del grado.

Avverso la suddetta pronuncia l’odierno ricorrente propone ricorso per Cassazione sulla base di un solo mezzo; resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con l’unico motivo, deduce l’insufficienza e la contraddittorieta’ della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Osserva che il tribunale aveva fondato la sua decisione sulla scorta della mera presunzione per la quale nella variazione d’ordine risultante per iscritto, non vi era alcun riferimento al riscontro di difetti dell’opera consegnata, per cui non era riscontrabile alcun elemento che consentisse di qualificarla come “soluzione di ripiego”, atta cioe’ a consentire l’eliminazione degli eventuali vizi, con spese a carico della ditta esecutrice dell’opera.

In realta’ – sottolinea il ricorrente – l’indicata variazione d’ordine si era resa necessaria proprio per i vizi presenti nell’originaria fornitura, dovuti ad un errore di progettazione della vetrina, vizi che avevano comportato seri inconvenienti connessi con la riscontrata instabilita’ delle mensole ivi collocate (in quanto sostenuti da semplici fili d’acciaio, poi sostituiti da piu’ rigidi elementi tubolari verniciati). Peraltro nella variazione d’ordine in questione, non si fa riferimento ad alcun sopraprezzo per le nuove soluzioni adottate, mentre l’assegno versato al momento della consegna definitiva dell’arredamento, doveva ritenersi a saldo, come peraltro affermato da uno dei testi escussi. La doglianza appare infondata.

Giova al riguardo rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5 sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”. (Cass. S. U, n. 5802 dei 11/06/1998; n. 16459 del 20/08/2004; Cass. n. 15489 dei 11/07/2007; n. 5797 del 17/03/2005; n. 1380 del 25/01/2006; n. 11126 del 11/06/2004; n. 23929 del 19/11/2007; n. 18119 del 02/07/2008). Nella fattispecie il ragionamento seguito dal tribunale secondo cui l’intervenuta variazione d’ordine nella fornitura comportava un aumento del prezzo rispetto a quello originariamente convenuto e che non vi era stata alcuna contestazione circa eventuali difetti dell’opera, e’ certamente condivisibile perche’ lineare ed immune da vizi logici, scaturita da un ampio esame delle risultanze istruttorie.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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