Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3011 del 07/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3011 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 466-2011 proposto da:
AUTO ELITE PARNASSO DI CAPRI’ MARIA & C. SAS
01389470830, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvcoato CANNAVO’ GUALTIERO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2012
9986

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

Data pubblicazione: 07/02/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 203/02/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di
MESSINA del 5/07/2010, depositata il 24/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO
SEPE.

consiglio del 20/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’alt 380 bis cod. proc. eiv., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:

La CTR di Palermo ha respinto l’appello della “Auto Elite Pamasso sas” contro la
sentenza n.535/06/2005 della CTP di Messina che aveva parzialmente accolto il
ricorso della medesima società ad impugnazione di avviso di accertamento per
maggiori IVA-IRAP-IRPEF relative all’anno 1998, avviso poi valorizzato ai fini
della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF ai
soci (le cui generalità non sono state indicate).
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —atteso che non può
attribuirsi efficacia vincolante alla pronuncia del giudice penale sui fatti oggetto della
ripresa fiscale- nessuna prova era stata addotta dalla parte contribuente circa la natura
effettiva delle operazioni che erano state contestate come fittizie.
D’altronde, la ricostruzione delle rimanenze finali era stata effettuata secondo un
procedimento logico e coerente, alla luce della documentazione extracontabile
rinvenuta nella sede della società.
La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia contribuente si è costituita con controricorso.
li ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi deirart.375 cpc.
In Fatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’ait14 del
D.I,gs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n.4 cpc) la ricorrente si duole in sostanza
dell’omessa pronuncia sulla questione integrazione del contradditorio da parte del
giudice del merito in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le
parti.

Il relatore eons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati
Osserva

Il motivo di impugnazione appare fondato ed è preliminare rispetto anche all’esame
della fondatezza della eccezione di illegittimità dei provvedimenti impugnati,
siccome risulta manifesto che il giudice di appello (pur dando atto la parte appellante
che nessuna espressa censura era stata proposta a tale proposito) non ha affatto
provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società.

imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente
dall’espressa censura di parte.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U. Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, Punitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.

4

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
20.6.2012 n.10145) anche per ciò che concerne la tassazione per trasparenza” dei
soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie)
in relazione alla società per ciò che attiene all’1RAP (e senza che possa rivelarsi di
qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo

circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di
Imposta regionale sull’attività produttiva.
Poiché è pacifico (per ciò che è stato allegato dalla parte controricorrente

e per

quanto nessuna delle parti abbia identificato nominativamente i soci interessati) che
nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato integrato —nei confronti dei
soci su cui si rifletterà il medesimo reddito societario, in proporzione al reddito da
partecipazione ed alla conseguente IRPEF da essi dovuta- in ossequio al principio
sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la
controversia al giudice di primo grado (la CTP di Messina), affinché provveda al
rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del
contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
mani festa fondatezza.
Roma, 30 giugno 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP

alla sola IVA), sicché non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la

di Messina che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
9 012.

Così deciso in Roma il 20 dicembre

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