Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3011 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23344/2014 proposto da:

COMUNE DI CAGLIARI, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCA FRAU, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del

Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 87/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, emessa il 12/12/2013 e depositata il

04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 87/01/14, depositata il 4 marzo 2014, non notificata, la CTR della Sardegna accolse l’appello proposto dall’Università degli studi di (OMISSIS) nei confronti del Comune di Cagliari, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Cagliari, che aveva invece respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2004, con il quale il Comune di Cagliari aveva contestato l’omesso versamento del tributo riguardo ad immobili di proprietà dell’Università.

La sentenza della CTR della Sardegna ha ritenuto, infatti, sussistenti i presupposti per usufruire della richiesta esenzione dal tributo, sia ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), ritenendo che la relativa disposizione dovesse essere interpretata in senso non restrittivo, ricomprendendo quindi nella nozione di Stato “tutti gli enti che sono emanazione dello stesso ed attraverso i quali lo Stato persegue i propri fini istituzionali”, sia in relazione alla lett. c) del medesimo articolo, stante la destinazione dei fabbricati utilizzati dall’Università di (OMISSIS) ad usi culturali, sia, infine, in relazione alla lett. i) della citata norma, in relazione alla loro destinazione ad attività didattiche e culturali.

Avverso detta pronuncia il Comune di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Università si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con ciascun motivo l’Amministrazione ricorrente censura ogni singola ratio decidendi dell’impugnata pronuncia: in particolare con il primo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e analogamente, in relazione sempre all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, col secondo motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5 bis e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. c), ed infine con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione del citato gs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

I motivi sono manifestamente fondati.

In relazione al primo motivo è agevole in primis rilevare che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono norme di stretta interpretazione (cfr., tra le molte, più di recente, proprio in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, Cass. sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869). Peraltro è di tutta evidenza come una pubblica Università degli Studi, come quella di Cagliari, non possa in alcun modo essere equiparata allo Stato, avendo personalità giuridica propria e godendo di ordinamento autonomo con proprio Statuto e regolamento.

Del resto in tal senso è chiara la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 10 maggio 2006, n. 10700; tra le successive conformi, tra le altre, si veda, più di recente, Cass. sez. 1, 13 maggio 2016, n. 9880), secondo cui “alle Università statali, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi”.

Quanto al secondo motivo, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. c), individua i fabbricati con destinazione ad usi culturali, con riferimento al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5 bis, che prevede che debba trattarsi di “immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione del bene”. La sussistenza di dette specifiche condizioni deve essere accertata dal giudice di merito, dovendo, in mancanza, escludersi il riconoscimento del diritto all’esenzione (cfr. Cass. sez. 5, 6 luglio 2011, n. 14931), mentre nella fattispecie la CTR ha affermato la spettanza dell’esenzione senza alcun riferimento a qualsivoglia specifica circostanza di fatto, limitandosi ad affermare che alcun reddito, se non di natura fondiaria, derivi all’Università dal possesso dei fabbricati in oggetto.

Infine, con riferimento al terzo motivo, giova premettere che nella fattispecie in esame l’accertamento è relativo all’anno 2004, sicchè viene in rilievo il testo originario del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), a mente del quale sono esenti dall’imposta “gli immobili utilivati dai soggetti di cui all’art. 87” (ora 73), “comma 1, lett. c) del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonchè delle attività di cui della L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”.

Non viene dunque, nella fattispecie, in rilievo, l’applicabilità delle modifiche, riconosciute dalla giurisprudenza di questa Corte come aventi carattere innovativo (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 16 giugno 2010, n. 14530 e Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14795) di cui, dapprima, al D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, quale introdotto dalle Legge di Conversione n. 248 del 2005, che aveva esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e poi dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, che, sostituendo del citato art. 7, il comma 2 bis, ha stabilito che l’esenzione disposta del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Ciò premesso, nella fattispecie, l’esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che le attività in oggetto, nella fattispecie in esame di natura didattica e culturale, fossero svolte con modalità non commerciali.

Tale conclusione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19035; Cass. sez. 5, n. 14225 e 14226 dell’8 luglio 2015).

La sentenza impugnata, nel riconoscere l’esenzione anche ai sensi della citata norma, da un lato appare del tutto tautologica laddove afferma avere l’Università offerto la prova “che gli immobili, dalla medesima detenuti, sono destinati esclusivamente ad attività culturali”, mentre dall’altro ha totalmente omesso l’esame delle circostanze di fatto addotte dal Comune di Cagliari, oggetto di discussione tra le parti, quali riepilogate alle pagine 9 e 10 del ricorso, idonee, secondo l’ente, a comprovare l’utilizzazione dei fabbricati medesimi con modalità commerciali.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di diritto, come innanzi enunciati, sulle condizioni per il riconoscimento dell’applicabilità o meno dell’esenzione in relazione alle diverse ipotesi invocate dalla contribuente.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sardegna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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