Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30108 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21162/2014 proposto da:

Fall. (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore R.P.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni n. 44/46, presso

lo studio dell’avvocato Ravidà Fabrizio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Porta Pinciana n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Santaroni Mario, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Imbardelli Fabrizio e Maisani

Andrea, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5085/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2018 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha chiesto l’estinzione per cessata materia del

contendere.

Fatto

RILEVATO

che:

in data 11-4-2012 la società Rizzi Zuin & c. Errezeta chiese il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

questa propose domanda di concordato ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, depositando il successivo 25-3-2013 la proposta, il piano el’attestazione;

la proposta non fu approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto, e venne quindi dichiarata improcedibile con decreto del 12/11/2013;

il 13-11-2013 la società depositò una nuova proposta di concordato, con incremento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari ricondotta all’impegno irrevocabile di acquisto di alcuni crediti in contenzioso da parte della Elle 2013 s.r.l. – società che già nella prima proposta era stata indicata come pronta ad assumere in affitto un ramo aziendale di (OMISSIS) s.r.l. per poi acquistarlo in caso di omologazione;

il tribunale di Roma, a seguito dell’improcedibilità della prima proposta di concordato, dichiarò il fallimenento della società con sentenza del 20-12-2013 e, con decreto 10-1-2014, dichiarò improcedibile la seconda succitata proposta di concordato preventivo poichè la proponente era stata nel frattempo dichiarata fallita;

la società propose reclamo e la corte d’appello di Roma lo ha accolto e ha revocato la sentenza di fallimento e il decreto di improcedibilità della domanda di concordato depositata il 13/11/2013, rimettendo gli atti al tribunale per la valutazione di ammissibilità di cui alla L. Fall., art. 161; contro la sentenza della corte d’appello di Roma, depositata il 30-7-2014, la curatela ha proposto ricorso affidato a due motivi;

la società (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in prossimità dell’udienza la curatela ricorrente, producendo in copia i relativi atti, ha evidenziato (1) che è stata, nelle more, presentata dalla società una domanda di concordato fallimentare; (2) che, all’esito del procedimento di cui alla L. Fall., art. 124, il concordato è stato omologato; (3) che con successivo decreto del tribunale di Roma il fallimento è stato chiuso ai sensi della L. Fall., art. 130;

da tanto può inferirsi che è venuto meno l’interesse al ricorso per

cassazione;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali;

non deve farsi luogo al raddoppio del contributo unificato essendosi in presenza di una inammissibilità sopravvenuta – id est, non originaria – del ricorso per cassazione (v, per tutte Cass. n. 13636-15).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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