Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30108 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/11/2019), n.30108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2246 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

L.S.E.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Stella Castellano (C.F.: CST SLL 63H65 B716C);

– ricorrente –

nei confronti di:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di

UNICREDIT S.p.A. (C.F.: non indicato);

LO.Ma. (C.F.: (OMISSIS));

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di NEXENTI

ADVISORY S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), a sua volta in rappresentanza di

ZEUS FINANCE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS));

D.M. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3482/2017,

pubblicata in data 4 luglio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 luglio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Per quanto emerge dagli atti, L.S.E.R. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Bari.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bari.

Ricorre la L.S., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

L’attestazione di conformità all’originale contenuto nel fascicolo informatico della copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente ai sensi della disposizione appena richiamata è, infatti, priva di sottoscrizione autografa del difensore e gli intimati sono rimasti tali (cfr. in proposito Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01).

Ciò senza contare che la suddetta attestazione (non autografa) risulta effettuata dalla parte, avvocato L.S.E.R. (costituita nel giudizio di appello in proprio, quale difensore di sè stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.) successivamente al momento in cui la medesima aveva già rilasciato la procura al suo difensore per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (cfr. in proposito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30846 del 29/11/2018, Rv. 651862 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4764 del 19/02/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14750 del 29/05/201.9).

2. Il ricorso è comunque inammissibile.

Con il primo motivo si denunzia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della norma di cui agli artt. 186 e 186 bis disp. att. c.p.c., e agli artt. 51 e 52 c.p.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 159,555,567,617,618 e 630 c.p.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia “nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 159,555,617 e 618 c.p.c. in riferimento agli artt. 2655 e 2929 c.c.. Vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

Orbene, in primo luogo non è rispettato il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle partì in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

In esso non viene specificamente indicato, in particolare, quali fossero gli immobili oggetto dei due pignoramenti oggetto di riunione (la stessa ricorrente afferma che le procedure esecutive sarebbero in realtà state originariamente due, poi riunite), nè risultano specificamente individuati i rispettivi soggetti passivi dell’esecuzione, i rispettivi creditori procedenti e quelli intervenuti. Neanche sono chiariti esattamente il concreto contenuto del decreto di trasferimento impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi e, soprattutto, non vi è la specifica indicazione dei motivi posti a base dell’opposizione e le difese di merito degli opposti in relazione a ciascun motivo di opposizione.

Il ricorso non rispetta neanche l’ulteriore requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che in esso non è richiamato lo specifico contenuto degli atti e dei documenti oggetto delle censure avanzate (in particolare, tra l’altro, quello degli atti di pignoramento, delle certificazioni notarili attinenti ai beni pignorati, del decreto di trasferimento opposto, degli atti posti in essere dal giudice di cui si sostiene l’incompatibilità ai sensi dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c.).

In base all’esposizione dei fatti di cui al ricorso, dunque, non è possibile ricostruire esattamente l’oggetto del giudizio di merito. Di conseguenza non risultano sufficientemente specifiche, anzi risultano sostanzialmente non intelligibili le censure espresse con i singoli motivi di ricorso, nè è possibile verificare l’interesse ad agire e l’interesse ad impugnare della ricorrente e stabilire se il contraddittorio sia stato integro nel procedimento di primo ed unico grado e se la sentenza impugnata sia quindi valida o radicalmente nulla per difetto di contraddittorio.

L’esposizione sommaria dei fatti di causa operata dalla ricorrente non risulta in definitiva idonea a soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e manca inoltre la specifica indicazione del contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso stesso è fondato, in violazione dell’ulteriore requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Non è stato di conseguenza possibile l’esame del merito dell’impugnazione (merito al quale risultano esclusivamente dedicate le osservazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, nella quale, nonostante il chiaro tenore della proposta del relatore, nulla la ricorrente ha ritenuto di argomentare in ordine all’ammissibilità del ricorso).

3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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