Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30108 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30108 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 21183-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
Dl A,0 STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrente contro
GANIBINO GROUP SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 640/25/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGION AIF. di PALERMO, depositata il
18/02/2016;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
ALAN ZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, nella parte che qui rileva, rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 425/6/11 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che
aveva accolto il ricorso della Gambino Group srl contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in
particolare che non poteva considerarsi fondato il motivo dell’appello
agenziale relativo alla contestata deducibifità dei costi per carburante e
detraibilità dell’IVA correlativa, non avendo l’Ente impositore addotto
elementi probatori adeguati al riguardo, mentre di contro doveva
essere valorizzato in senso favorevole alla società contribuente l’esito
di un controllo dell’Agenzia delle dogane che evidenziava la congruità
dei chilometri percorsi dai mezzi rispetto alla documentazione della
spesa de qua.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
La società intimata non si è difesa.
Considerato che:
Con il secondo ed il terzo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 4-3,
cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la
sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. ed
altresì lamenta la violazione dell’art. 4, d.P.R. 444/1997, poiché la CTR
non ha pronunciato sulla questione, devoluta, delle varie irregolarità
Ric. 2016 n. 21183 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

Rilevato che:

contabili afferenti gli acquisti di carburante sia della società
contribuente verificata che della società fornitrice ed ha altresì
affermato la sufficienza della prova logica allegata dalla società
contribuente al fine del riconoscimento fiscale dei costi de quibus, pur
nell’assenza della regolare compilazione delle “schede carburanti” (in

come imposto dall’evocata disposizione legislativa nel caso, quale
pacificamente quello di specie, in cui non si sia fatto ricorso alla
procedura contabile c.d. di netting.
1e censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
Va infatti ribadito che «In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità
di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di
carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio
dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede
carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare,
rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e,
quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444
del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini
antielusivi, non surrogabile da altri documenti» (Sez. 5 – , Sentenza n.
24409 del 30/11/2016, Rv. 641735 -01).
Incontestato in fatto che la società contribuente non ha fatto ricorso
alla procedura contabile c.d. di netti lig e che la contabilità aziendale della
contribuente verificata non corrisponde ai requisiti formali prescritti da
tali disposizioni legislative, con particolare riguardo alla compilazione
delle “schede carburanti” (mancate indicazioni chilometriche), la
sentenza impugnata è evidentemente in contrasto con il principio di
diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale e comunque non ha
pronunciato sulla questione, devolutale, delle plurime irregolarità
Ric. 2016 n. 21183 sez. MT – ud. 08-11-2017
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particolare: indicazione dei chilometri percorsi dal mezzo rifornito)

contabili riscontrate in sede di verifica presso la società contribuente e
la sua fornitrice di carburante (Petroli srl).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo ed al
terzo motivo, assorbito il primo motivo, con rinvio al giudice a quo
per nuovo esame.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il
primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 8 novembre 2017

PQN1

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