Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30107 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16275/2014 proposto da:

M.A., Ma.Ma., Ma.Cr., R.M.,

Z.M.A., C.M., T.S., L.S.,

E.D.M., Zo.Re., F.G., elettivamente

domiciliati in Roma, Via F. Lippi n. 2, presso lo studio

dell’avvocato Tomassini Fabio, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in Liquidazione, in persona dei curatori

Dott. m.l. e avv. ma.an., elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Vescovio n. 21, presso lo studio

dell’avvocato Manferoce Tommaso, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovetti Alessandra, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Società (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 830/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2018 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da M.A. e altri avverso la sentenza del tribunale di Alessandria dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) ((OMISSIS)) s.p.a.. Ha rilevato che i reclamanti, tutti dipendenti della società fallita, erano privi di legittimazione all’impugnazione L. Fall., ex art. 18, non avendo un interesse attuale e concreto (e dunque giuridicamente tutelabile) a ottenere la riforma della decisione.

In particolare, la corte d’appello ha escluso che detto interesse potesse consistere nell’evitare il pregiudizio derivante dal passaggio a un diverso regime previdenziale (dalla gestione Inpdap alla gestione Inps), cui i reclamanti asserivano sarebbero stati sottoposti a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.

La valutazione è stata in punto di fatto motivata col non essere i reclamanti dipendenti pubblici, tanto che le prodotte buste paga avevano già indicato la loro posizione Inps, ed è stata giuridicamente sorretta dal rilievo che il diritto al mantenimento della condizione lavorativa non poteva dirsi incondizionato e generalizzato a prescindere dalle vicende della società, la quale, ove non dichiarata fallita, sarebbe stata comunque posta in liquidazione, in attuazione di delibera già assunta dall’assemblea dei soci.

Ancora la corte territoriale ha rilevato che nessuno dei dipendenti risultava creditore della società, in quanto dall’inizio della liquidazione tutti gli stipendi e gli oneri contributivi, previdenziali e fiscali, che li concernevano, erano stati onorati con fondi provenienti dal comune di Alessandria.

La sentenza è stata impugnata dai soccombenti con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La curatela del fallimento ha resistito con controricorso.

Avviata in un primo momento alla trattazione camerale, la causa, a seguito di presentazione di memorie, è stata rimessa in pubblica udienza dinanzi a questa sezione.

La curatela ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 18) i ricorrenti lamentano che la corte d’appello li abbia ritenuti privi di legittimazione a proporre il reclamo.

Sostengono di essere stati ammessi allo stato passivo del fallimento e che già tale circostanza avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a concretizzare il loro interesse. Assumono inoltre che la sentenza abbia errato nel ritenerli assoggettati al regime Inps (che ha in carico dal 1-1-1996 la gestione separata dell’Inpdap), atteso che le buste paga prodotte evidenziavano “l’imponibile Inpdap”. Contestano, infine, la valutazione di indifferenza, per loro, dell’esito della liquidazione societaria anzichè concorsuale.

2. – Col secondo motivo i ricorrenti denunziano che, nel rigettare il reclamo per una supposta carenza di legittimazione attiva, la corte d’appello non abbia deciso circa la dedotta violazione della L. Fall., art. 22.

3. – Col terzo motivo, infine, ulteriormente denunziano, sempre in consecuzione alla ritenuta insussistenza del profilo di legittimazione, che la corte del merito non abbia esaminato il punto decisivo della controversia rappresentato dalla esclusione degli enti pubblici dalle disposizioni sul fallimento.

4. – Il primo motivo è fondato e tanto assorbe ogni residua questione.

La corte d’appello ha ritenuto insussistente la legittimazione dei reclamanti per essere infondata in fatto la loro affermazione circa la risultante negativa della dichiarazione di fallimento rispetto al diverso regime previdenziale allegato, visto che doveva escludersi che i reclamanti fossero, rispetto alla società municipalizzata, equiparati ai pubblici dipendenti. Ha aggiunto che un incondizionato loro diritto a mantenere assolutamente invariato lo status lavorativo non poteva dirsi configurabile neppure in astratto, e che l’alternativa al fallimento era in ogni caso costituita dalla liquidazione volontaria, già deliberata dall’assemblea.

Infine la corte territoriale ha osservato che il dedotto interesse non aveva il necessario rilievo processuale poichè costituente un interesse solo riflesso e di fatto, privo di tutela da parte dell’ordinamento siccome basato su valutazioni del tutto ipotetiche, a fronte della necessità di individuare invece, a presidio della L. Fall., art. 18, un interesse qualificato ai sensi dell’art. 100 c.p.c., scaturente dalla minaccia di un pregiudizio direttamente scaturente dal provvedimento.

5. – La motivazione della corte d’appello appare inconferente rispetto al tema, e del tutto elusiva.

Quello dell’interesse a impugnare è tema correlato alla posizione assunta dalla parte rispetto agli effetti del provvedimento, e non alla fondatezza o meno degli eventuali rilievi argomentativi sostenuti.

Secondo l’ampia dizione della L. Fall., art. 18, è legittimato a impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato” – e, perciò, si dice, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale (v. Cass. n. 21681-12).

Giova precisare che un tale principio non può essere sminuito nei termini indicati dall’impugnata sentenza, mediante cioè sottolineatura dell’essere stato enunciato con riferimento a un soggetto (il fallito) legittimato ex lege a fronte dell’intervenuta chiusura del fallimento per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura (tale era la fattispecie giudicata da Cass. n. 21681-12).

Non può esserlo perchè ai fini dell’art. 18, in tutte le formulazioni sia precedenti che successive agli interventi di riforma del 2006 e del 2007, la legittimazione è stata riconosciuta a qualsiasi soggetto che sia titolare di una posizione suscettibile di ricevere un pregiudizio specifico – di qualsiasi natura e, quindi, anche solo morale – dalla dichiarazione di fallimento (v. già Cass. n. 7943-97), in considerazione dell’efficacia erga omnes di questa.

Per tale ragione l’interesse che muove un soggetto al reclamo non è necessariamente coincidente con un interesse dipendente (erroneamente la corte territoriale ne stigmatizza la natura di interesse “riflesso”), ma può ben essere correlato agli effetti pregiudizievoli anche indiretti, purchè concreti, che conseguano (o possano conseguire) al fallimento.

In altre parole, la natura dichiarativa erga omnes della sentenza di fallimento spiega perchè l’interesse non si radica semplicemente nella soccombenza rispetto alla platea di legittimati in sede prefallimentare – gli unici rispetto ai quali potrebbe correttamente discorrersi di interesse diretto.

L’interesse in funzione legittimante resta invece correlato agli effetti discendenti dalla sentenza di fallimento, tanto che non può negarsi quanto ai creditori o ai terzi oggetto di possibili azioni recuperatorie.

E allora un eguale criterio deve valere per i terzi che possano essere incisi dalle speciali previsioni di cui alla L. Fall., artt. 72 e segg., come certamente sono i lavoratori dipendenti della fallita. Difatti anche ai rapporti di lavoro si applica la disciplina generale della L. Fall., art. 72 (cfr. Cass. n. 799-80, nonchè implicitamente Cass. n. 7473-12 e, da ultimo, Cass. n. 13693-18), alla cui stregua il curatore può sciogliersi dal contratto con tutte le conseguenze che ne derivano. E’ quindi da concludere che sicuramente, al di là delle argomentazioni prospettate, i lavoratori dipendenti erano legittimati a reclamare la sentenza dichiarativa.

L’interesse a impugnare la dichiarazione di fallimento deve essere invero affermato in relazione all’utilità giuridica di una eventuale rimozione della dichiarazione stessa. E un tal tipo di interesse, diversamente da quanto ritenuto dalla corte d’appello, non era (e non è) annoverabile tra quelli di mero fatto.

6. – Vale la pena di aggiungere che non è rilevante, in contrario, la circostanza che sia stato nella specie autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività ai sensi della L. Fall., art. 104.

Ciò è affermato dalla curatela nella memoria ex art. 378 c.p.c., il che però non rende decisiva, ai fini dell’interesse al reclamo, l’inferenza che qualsivoglia interesse dei lavoratori alla conservazione del proprio impiego fosse stato comunque tutelato anche in sede fallimentare. Invero – come d’altronde la curatela riconosce – tanto poteva dirsi solo “compatibilmente con le finalità della procedura concorsuale e per tutta la durata della precitata autorizzazione”, e proprio questo limite induce a relegare l’asserita tutela alla conservazione del rapporto di lavoro in un ambito del tutto precario e temporaneo, non certamente tale da escludere l’effettività di un interesse alla rimozione della declaratoria di fallimento.

7. – Il secondo e terzo motivo restano assorbiti.

L’impugnata sentenza va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla medesima corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, si uniformerà ai richiamati principi e provvederà a esaminare il merito del reclamo L. Fall., ex art. 18.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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