Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30107 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 19/11/2019), n.30107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 562 del ruolo generale dell’anno 2018,

proposto da:

B.I. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Antonella Pirro (C.F.: PRR NNL 62D52 C800Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C. F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n.

7855/2017, pubblicata in data 11 luglio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 luglio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Secondo quanto emerge dagli atti, B.I. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione (cui è oggi subentrata l’ADER), nelle forme dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., comma 1, contestando una serie di cartelle di pagamento nonchè l’iscrizione ipotecaria su un suo bene immobile effettuata sulla base di alcune di tali cartelle.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Milano. Il Tribunale di Milano, in parziale in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, da parte dell’agente della riscossione, in relazione ai crediti di cui ad alcune delle cartelle in contestazione, rigettando l’opposizione in relazione alle ulteriori cartelle e ha dichiarato il diritto del medesimo agente della riscossione di procedere all’iscrizione ipotecaria, in relazione ai crediti di cui alle cartelle impugnate, ad eccezione di una di esse.

Ricorre il B., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’ADER.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto quali il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e la L. n. 890 del 1982, art. 14”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto quali gli artt. 148 e 149 c.p.c. e la L. n. 890 del 1982, art. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto quali la L. n. 890 del 1982, art. 7 e gli artt. 139,148,149 e 160 c.p.c. nonchè il D.L. n. 223 del 2009, art. 37”.

Con il quarto motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto quali l’art. 2697 c.c. e la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 160, attinenti all’assoluta carenza probatoria da parte dell’Ufficio”.

Il ricorso è inammissibile.

Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il presente ricorso, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Vengono indicati gli estremi di una iscrizione ipotecaria nonchè quelli di 28 cartelle di pagamento, che avrebbero formato oggetto di contestazione essenzialmente per vizi delle relative notificazioni; a tale elencazione fa seguito una serie di affermazioni, del tutto astratte, in ordine ai principi che, ad avviso del ricorrente, disciplinerebbero le notificazioni degli atti della procedura di riscossione, la loro sottoscrizione e la dimostrazione in giudizio della relativa regolarità, nonchè le maggiorazioni per ritardato pagamento, e che costituirebbero i motivi di opposizione. Non è però in alcun modo indicato nel ricorso in che modo, e per quali ragioni, di ciascuna specifica cartella di pagamento, ovvero della relativa notificazione, sarebbe stata in concreto predicata l’irregolarità, quali cartelle avrebbero fondato l’iscrizione ipotecaria e per quali eventuali ulteriori ragioni quest’ultima sarebbe stata da considerare illegittima, così come non sono specificamente indicate le eventuali maggiorazioni illegittime per ritardato pagamento richieste in relazione a ciascuna cartella e contestate. Altrettanto è a dirsi in relazione al contenuto delle difese delle parti nel giudizio di appello, esposte in modo del tutto generico, che non solo non consente di comprendere i concreti vizi denunciati in relazione a ciascuno degli atti impugnati, ma neanche di ricostruire lo specifico contenuto del gravame. Gli stessi motivi del ricorso per cassazione contengono affermazioni di principio del tutto astratte, non riferite in modo sufficientemente specifico ai concreti atti del procedimento di riscossione in contestazione e ai concreti vizi denunciati in relazione a ciascuno di essi.

In sostanza, almeno per quanto viene esposto nel ricorso, è possibile esclusivamente evincere, in concreto, che secondo il ricorrente non sarebbe stata fornita dall’agente della riscossione la documentazione dimostrativa dell’avvenuta notificazione delle cartelle, in quanto il solo estratto del ruolo sarebbe insufficiente a tal fine.

Sotto tale ultimo profilo, nella decisione impugnata si dà però espressamente atto, con riguardo alle cartelle in relazione alle quali le domande dell’opponente sono state rigettate (le uniche che assumono ancora rilievo nella presente sede, in mancanza di ricorso incidentale), che erano stati prodotti, oltre agli estratti del ruolo, anche i relativi avvisi di ricevimento, e sono altresì chiariti i motivi per cui tali documenti possono ritenersi, in linea generale, idonea documentazione della notificazione delle cartelle di pagamento (ciò sulla base d’altronde dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte che qui non occorre ribadire, stante l’inammissibilità del ricorso, che non consente di esaminarne il merito).

In proposito, si deve in effetti altresì rilevare che il ricorso non rispetta neanche l’ulteriore requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Pur avendo tutte le censure ad oggetto la regolarità delle notificazioni di una serie di cartelle di pagamento, affermata nella decisione impugnata e contestata dal ricorrente, non è infatti richiamato lo specifico contenuto nè l’esatta allocazione nel fascicolo processuale dei documenti attestanti tali notificazioni, ritenuti idonea prova della loro regolarità dal giudice del merito, e tanto meno sono indicate le esatte circostanze della loro avvenuta produzione nel giudizio di merito: nel ricorso vi è solo una affermazione, del tutto generica, secondo la quale tutti gli atti e i documenti richiamati sono contenuti nel fascicolo di ufficio (di cui è stata chiesta l’acquisizione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3). E’ evidente che una indicazione così generica non può essere sufficiente a far ritenere soddisfatto il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione appena richiamato (nè essa risulta del resto conforme, diversamente da quanto assume il ricorrente, ai principi desumibili da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317 – 01, decisione che riguarda l’onere di produzione degli atti e documenti ai fini della procedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma che precisa espressamente che “resta ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”). La Corte sarebbe nella sostanza costretta ad individuare essa stessa i documenti rilevanti e a rintracciarli nell’ambito del fascicolo processuale, nonchè a individuare gli eventuali vizi di ciascun atto e/o di ciascuna notificazione, così in pratica inammissibilmente sostituendosi alla parte nell’attività di sussunzione della fattispecie concreta nelle astratte previsioni di legge richiamate e nella individuazione delle eventuali cause di invalidità di ciascun atto.

In definitiva, l’esposizione sommaria dei fatti di causa operata dal ricorrente non risulta idonea a soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e manca comunque la specifica indicazione del contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso stesso è fondato, in violazione dell’ulteriore requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, nella quale dichiara che alcune delle cartelle oggetto della presente controversia sarebbero state oggetto di sgravio da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 4, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, mentre per le altre avrebbe presentato istanza di adesione alla procedura di saldo e stralcio prevista dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 184 a 187.

Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle oggetto del dedotto sgravio, mentre dichiara espressamente di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese ai sensi delle invocate disposizioni di legge sulla definizione agevolata, per le altre.

Alla memoria sono allegati una serie di documenti che (oltre a non comprovare il dedotto sgravio in relazione alle 25 cartelle ivi indicate) non possono essere presi in considerazione, in quanto non risultano notificati mediante elenco alla controparte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2 (nè può ritenersi formato in proposito regolare contraddittorio, come possibile, secondo Cass., Sez. U, Sentenza n. 450 del 19/06/2000, Rv. 537730 – 01, nel caso in cui i documenti siano richiamati nella memoria ed il difensore della controparte intervenga all’udienza di discussione, essendo il presente procedimento trattato in adunanza camerale).

Inoltre, la parziale rinuncia al ricorso (per le tre cartelle relative alla richiesta di definizione agevolata) non risulta notificata alla parte controricorrente e, di conseguenza, non potrebbe in nessun caso determinare la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 14/07/2006, Rv. 592489 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27133 del 19/12/2006, Rv. 595319 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 15/02/2007, Rv. 594912 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019 – 01).

3. L’impossibilità di prendere in considerazione i documenti allegati alla memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, unitamente al difetto di esposizione sommaria dei fatti nonchè alla mancata specifica indicazione del contenuto degli atti processuali e dei documenti rilevanti, nel’ambito del ricorso, impedisce altresì alla Corte di valutare in concreto la eventuale sussistenza dei presupposti di legge ai fini della invocata cessazione della materia del contendere per il dedotto (ma non documentato) sgravio di alcune delle cartelle in contestazione, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, così come la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità, ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 184 a 187.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA