Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30107 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30107 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 21182-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ATL\ DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALI
DI TI D STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrente contro
(;AMBINO GROUP SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 636/25/2016 della Commissione
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
18/02/2016;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, nella parte che qui rileva, accoglieva parzialmente
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la
sentenza n. 424/6/11 della Commissione tributaria provinciale di
Palermo che aveva accolto il ricorso della Gambino Group srl contro
l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2005. La CTR
osservava in particolare che non poteva considerarsi fondato il motivo
dell’appello agenziale relativo alla contestata deducibilità dei costi per
carburante e detraibilità dell’IVA correlativa, non avendo l’Ente
impositore addotto elementi probatori adeguati al riguardo, mentre di
contro doveva essere valorizzato in senso favorevole alla società
contribuente l’esito di un controllo dell’Agenzia delle dogane che
evidenziava la congruità dei chilometri percorsi dai mezzi rispetto alla
documentazione della spesa de qua.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
La società intimata non si è difesa.
Considerato che:
Con il primo mezzo ed il secondo mezzo—ex art. 360, primo comma,
nn. 3-4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 4, d.P.R. 444/1997 e comunque denuncia di nullità
la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.,
poiché la CTR ha affermato la sufficienza della prova logica allegata
Ric. 2016 n. 21182 sez. MT – ud. 08-11-2017

Rilevato che:

dalla società contribuente al fine del riconoscimento fiscale dei costi de
quibus, ancorchè le “schede carburanti” difettassero nella compilazione
dell’indicazione dei chilometri percorsi dai mezzi e del soggetto
passivo, quindi non avessero i requisiti formali previsti dall’evocata
disposizione legislativa sostanziale.

sono fondate.
Va infatti ribadito che «In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità
di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di
carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio
dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede
carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare,
rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e,
quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al d.P.R. n. 444
del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini
antielusivi, non surrogabile da altri documenti» (Sez. 5 – , Sentenza n.
24409 del 30/11/2016, Rv. 641735 – 01).
Pacifico in fatto che la contabilità aziendale della società contribuente
verificata, in particolare le “schede carburante”, non ha i requisiti
formali prescritti dalle disposizioni legislative de quibus (indicazione
chilometrica e soggetti passivi) la sentenza impugnata è evidentemente
in contrasto con il principio di diritto di cui al citato arresto
giurisprudenziale e comunque non ha risposto alla relativa questione
devolutale.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i
motivi proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM

Ric. 2016 n. 21182 sez. MT – ud. 08-11-2017
-3-

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 8 nove bre 2017

Schirò

Ste

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