Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30106 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29370/2014 proposto da:

Edilki S.r.l. in liquidazione, già F.lli P. S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Boncompagni n. 93, presso lo studio

dell’avvocato Corradi Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato

Lorenzon Angelo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a., incorporante Unipol Assicurazioni

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, presso

lo studio dell’avvocato Caroli Enrico, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Cesare Andrea, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

IPM Italia S.r.l., già Rinol Italia S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell’avvocato Prosperi Mangili

Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Saulle

Luca, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Cattolica Assicurazione S.p.a., quale avente causa della Duomo Uni

One Assicurazioni S.p.a. (già denominata Il Duomo Assicurazioni e

Riassicurazioni S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.

38, presso lo studio dell’avvocato Coletti Pierfilippo, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Z.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Teso Alberto, giusta procura in calce al controricorso

e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Ceggia;

– intimato –

contro

SACE BT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso

l’avvocato Cicala Curzio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Pavan Francesco, giusta procura in calce al

controricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1244/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal cons. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 1244/14 del 21.5.2014, la Corte d’Appello di Venezia, in riforma dell’impugnata decisione di primo grado – che, in merito alla controversia promossa dalla F.lli P. s.p.a. per il pagamento del saldo dovuto dal Comune di Ceggia in relazione all’appalto per la costruzione di una scuola, aveva, tra l’altro, accolto la domanda riconvenzionale di quest’ultimo, intesa a conseguire la condanna dell’appaltatore per vizi dell’opera (nella specie, in particolare, si era rilevata la presenza nel pavimento di solventi non consentiti) ed aveva pure pronunciato la condanna in manleva dei subappaltatori IPM Italia s.r.l. e B.M. & C. s.n.c. in liquidazione – ha accolto l’appello di costoro, ferma restando per il resto la già pronunciata condanna della F.lli P., rimasta contumace nel giudizio di appello, sull’assunto dell’intervenuta decadenza dell’appaltatore dall’azione di regresso prevista dall’art. 1670 c.c., per decorrenza del termine.

Avverso la detta decisione insorge la soccombente, ora Edilki s.r.l. in liquidazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, al quale resistono con controricorso e memoria la IPM Italia s.r.l., la Cattolica di Assicurazioni s.c.a r.l., la SACE BT s.p.a., l’Unipol Assicurazioni s.p.a. e, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, Z.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, dispiegato su due doglianze, la Edilki s.r.l. censura l’impugnato deliberato di seconde cure – dell’avviso, si è detto, che, dovendo l’azione dispiegata dall’appaltatore ricondursi alla specie dell’art. 1670 c.c., era fondata l’eccezione di decadenza fatta valere in suo danno di subappaltatori evocati, non avendo il chiamante neppure allegato, ricevuta la denuncia dal Comune, di averne tempestivamente notiziato i subappaltatori – deducendo, sulla premessa che l’appaltatore, escusso dal committente, possa agire in responsabilità dei subappaltatori, oltre che ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c., anche in forza dell’art. 2043 c.c., il decidente d’appello, da un lato, non avrebbe dovuto “soffermarsi a valutare la domanda di manleva nella sola logica ex art. 1670 c.c., ma doveva spingersi ad interpretare la medesima nel suo complesso e, dunque, anche in ottica ex art. 2043 c.c.”, dall’altro sarebbe perciò incorso “nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.

2.2. Il motivo, osteggiato dai controricorrenti sotto molteplici profili, tutti intesi a rimarcarne preliminarmente l’inammissibilità, non si sottrae in effetti alla detta declaratoria, che reputa il collegio di dover dichiarare primamente per ragioni che si riconnettono alla sua palese mancanza di autosufficienza.

Ed invero, assumendo il ricorrente che la prospettazione della domanda da lui proposta nei confronti dei chiamati avrebbe potuto legittimarne l’inquadramento in diritto anche sotto l’egida della responsabilità da fatto illecito, in tal modo rendendo perciò irrita l’interpretazione operatane dal decidente che vi aveva invece visto solo un addebito di responsabilità declinato in danno dei subappaltatori a mente dell’art. 1670 c.c., traendo da ciò la contestata conclusione della maturata decadenza, sarebbe stato onere del medesimo, che lamenta l’erroneità di questa chiave di lettura e su queste basi reclama la cassazione dell’impugnata sentenza, assolvere previamente il compito commessogli dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, trascrivendo ovvero riproducendo nei suoi esatti termini il contenuto della domanda oggetto del denunciato errore interpretativo, e ciò onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità della formulata asserzione prima di scrutinarne nel merito la fondatezza.

Al contrario, pur in disparte da quanto ex adverso si oppone sul punto (cfr. il controricorso IPM, ove a pag. 11 si trascrive la domanda della ricorrente, evocante eloquentemente l’applicazione nella specie dell’art. 1670 c.c.), il ricorso risulta insanabilmente carente sotto la rilevata angolazione, dal momento che la ricorrente rivendica, si, con forza la legittimità di una diversa impostazione ricostruttiva della vicenda, da condursi anche nella prospettiva delineata richiamando l’art. 2043 c.c., ma nel far questo omette di offrire alla conoscenza di questa Corte, riportando le proprie istanze, gli indispensabili elementi di valutazione per procedere in questa direzione, risultando per ciò il ricorso privo della necessaria autosufficienza e divenendo per questo oggetto della conseguente declaratoria in rito.

3. Dichiarata dunque l’inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Unipolsai, IPM Italia, Cattolia e Sacet BT in Euro 12200,00 cadauno, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di Z. in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ sezione civile, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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