Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30106 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/11/2019), n.30106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21438 del ruolo dell’anno 2018,

proposto da:

L.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Maurizio Benedetti (C.F.: BND MRZ 62R20 A944X);

– ricorrente –

nei confronti di:

C.F.S. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Emilio Mariotti (C.F.: MRT MLE 56D13 F029C);

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Bologna n.

cronol. 7186/2017, del 21 dicembre 2017, emessa nel procedimento

iscritto al n. 2260/2017 R.G. (e notificata a mezzo PEC in data 15

gennaio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

L.A. ha agito in giudizio nei confronti di C.F.S. per ottenere la restituzione di una somma di danaro a suo dire concessa in prestito allo stesso.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello dell’attrice, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..

Avverso detta ordinanza ricorre la L., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il C..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La memoria della ricorrente L. è inammissibile, in quanto depositata tardivamente, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, solo in data 26 giugno 2019, in vista dell’adunanza camerale del 27 giugno 2019. In ogni caso gli argomenti in essa esposti non sono tali da superare le osservazioni che seguono sull’inammissibilità del ricorso.

2. E’ pregiudiziale ed assorbente la verifica della tempestività del ricorso.

Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado e il relativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità (ex multis: Cass., Sez. U -, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2594 del 09/02/2016, Rv. 639068 – 01; Sez. U, Sentenza n. 25208 del 15/12/2015, Rv. 637628 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014, Rv. 633488 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 – 01, la quale espressamente precisa, sulla base di considerazioni cui va dato integralmente seguito, che, con riguardo al regime normativo così ricostruito “va esclusa qualunque violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, nè, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’art. 348 bis c.p.c.”).

Altrettanto è a dirsi per il caso in cui, eccezionalmente, risulti direttamente ricorribile per cassazione la stessa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, che va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3 (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015, Rv. 636967 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25456 del 12/12/2016, Rv. 641935 – 01; nel medesimo senso, per l’eventuale revocazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017, Rv. 644646 – 01).

Non sussiste dunque alcuno spazio per l’ammissibilità di un ricorso per cassazione (nè contro la sentenza di primo grado nè contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello) proposto oltre il termine in questione.

Nella specie, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, depositata in data 21 dicembre 2017, risulta comunicata a mezzo P.E.C. al procuratore costituito della ricorrente (come dichiara quest’ultimo nel ricorso, documentando la circostanza con la relazione di notificazione della comunicazione stessa) in data 15 gennaio 2018.

Il termine per proporre il ricorso scadeva dunque in data 16 marzo 2016.

Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 16 luglio 2018.

Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

A scopo di completezza espositiva si osserva comunque che il ricorso risulta inammissibile anche per la violazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali (fra le tante: Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771; Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01), nonchè alla stregua dei principi espressi da questa Corte, a Sezioni Unite, in relazione ai limiti per la proposizione del ricorso per cassazione direttamente avverso le ordinanze di inammissibilità dell’appello pronunciate dai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368/69/70 – 01), limiti nella specie certamente non rispettati, essendo sostanzialmente censurata l’ordinanza in questione per motivi attinenti al merito della controversia e non per vizi suoi propri di natura processuale.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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