Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30106 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30106 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 20993-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVNTOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrente contro
G t JERRA FRANCESCA, elettivamente domiciliata ROMA, ATTA
TAGLIAMENTO n. 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI
PI ERRO, rappresentata e difesa dall’avvocato SIINATORI:.
PARATORF;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 237/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata l
’11/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 8 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da Guerra
Francesca avverso la sentenza n. 1559/3/14 della Commissione
tributaria provinciale di Firenze che ne aveva respinto il ricorso contro
l’avviso di liquidazione IVA ed altro 2009. La CTR osservava in
particolare che sussisteva il presupposto dell’agevolazione IVA c.d.
“prima casa” con specifico riguardo alla circostanza di fatto, oggetto
essenziale della lite, che l’immobile abitativo acquistato dalla
contribuente non avesse superficie utile superiore a mq. 240, essendo
secondo la normativa vigente ratione tentpotis tale circostanza uno dei
presupposti per considerare l’immobile medesimo “non di lusso” e
quindi suscettibile di acquisto fiscalmente agevolato; la CTR ritraeva
questo convincimento dal fatto che la trasformazione del vano in
contestazione -secondo l’agenzia fiscale di superficie eccedentaria detto
limite- da cantina a locale abitabile solo successiva all’acquisto e perciò
stesso non rilevante ai fini dell’applicabilità della norma agevolativa de
qua.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.

Ric. 2016 n. 20993 sez. MT – ud. 08-11-2017
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NIANZON.

Resiste con controricorso la contribuente, che successivamente ha
anche depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa

131/1086 e tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/1972, 6, DM 2
agosto 1969, poiché la CTR ha escluso dalla valutazione della
superficie rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale in oggetto una
cantina successivamente all’acquisto trasformata in vano utilizzabile.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
-«In tema d’imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di
lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima
casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del
1986, nella formulazione “rationc temporis” vigente, ci si deve riferire
alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del d.m.
Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta
detratta, dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto, la
superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto
macchina, a prescindere dal requisito dell’abitabilità, elemento non
richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo
rutilizzabilità” degli ambienti, sicché i vani, pur qualificati come
cantina e soffitta ma con accesso dall’interno dell’abitazione e ad essa
indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile
complessiva» (Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016, Rv. 640972 01);
-ancor più specificamente, che «In tema di imposta di registro, per
stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa
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applicazione degli artt. 1, nota 11 bis, tabella parte I, allegata al d.P.R.

dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, terzo
comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131,
occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva”
di cui all’art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del
quale è irrilevante il requisito delrabitabilità” dell’immobile, siccome

ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce
parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una
abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove,
mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella
superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in
concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aeroilluminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in
coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la
marcata potenzialità abitativa dello stesso» (Sez. 5, Sentenza n. 25674
del 15/11/2013, Rv. 629374- 01).
Tali principi di diritto, senz’altro applicabili al caso di specie ancorchè
si tratti di un agevolazione IVA, sono stati all’evidenza disattesi dal
giudice tributario di appello, che si è limitato a considerare il fatto,
peraltro pacifico, della trasformazione in vano abitabile della superficie
indicata nell’atto di acquisto come “cantina” successivamente all’atto
medesimo e con ciò ritenendo non rilevanti le sue caratteristiche
precedenti.
Di contro, una corretta applicazione dei principi medesimi, doveva
indurre la CTR toscana a valutare in concreto proprio tali
caratteristiche, in particolare stabilendo se il vano in contestazione
fosse concretamente utilizzabile e se fosse indissolubilmente collegato
all’abitazione oggetto dell’acquisto nonché, tenuto particolarmente

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da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli

conto del secondo principio di diritto, che la trasformazione del vano
stesso da “utilizzabile” l’ha addirittura reso “abitabile”.
E’ per questa essenziale e dirimente ragione che le considerazioni
esposte nella memoria difensiva della Guerra -particolarmente in punto
pertinenza dei precedenti di legittimità citati e completezza valutativa

risulta particolarmente carente)- non inducono ad una diversa
decisione collegiale rispetto alla proposta del relatore.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 8 novemb e 211n 7
Il P
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1%(

della pronuncia meritale del giudice tributario di appello (che anzi

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