Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30105 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/11/2019), n.30105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11619 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

S.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli avvocati

Ferdinando Emilio Abbate (C.F.: BBT FDN 61508 L126L) e Mara Manfredi

(C.F.: MNF MRA 65E42 M082Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18386/2017,

pubblicata in data 29 settembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

S.A. ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte dello Stato italiano, della normativa comunitaria che imponeva determinati limiti di presenza di arsenico nell’acqua potabile, per l’anno 2010.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Viterbo.

Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre la S., sulla base di unico motivo.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. L’amministrazione controricorrente ha depositato memoria in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denunzia “nullità della sentenza o del procedimento: decadenza dall’impugnazione per tardività dell’appello: Art. 327 c.p.c.”.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come emerge dalla stessa decisione impugnata, la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 12 novembre 2015. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015, e quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Detto termine scadeva quindi in data martedì 12 maggio 2016. La notifica dell’appello risulta pacificamente effettuata (come risulta del resto dalla sentenza impugnata) in data 9 settembre 2016.

Il gravame era dunque tardivo e, come tale, inammissibile: il rilievo dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (peraltro eccepito dalla parte appellata nel corso del giudizio di appello) avrebbe dovuto essere effettuato, anche di ufficio, dal giudice di secondo grado, che invece ha omesso di farlo ed ha erroneamente pronunciato nel merito.

Non colgono nel segno le argomentazioni dell’amministrazione controricorrente in ordine ad un preteso giudicato interno sulla questione, sostenute dal richiamo (sia nel controricorso che nella memoria) a precedenti di questa stessa Corte che in realtà non appaiono conferenti ed il cui senso non viene correttamente inteso. Nel caso qui in esame (a differenza di quelli oggetto dei suddetti precedenti), infatti, la censura del vizio della decisione di secondo grado per non avere dichiarato inammissibile il gravame tardivamente proposto dall’appellante risulta correttamente formulata dalla parte ricorrente, la quale, nella sostanza, lamenta con il proprio ricorso proprio la nullità della decisione di secondo grado per l’omessa dichiarazione, da parte del giudice di appello, di tale inammissibilità, regolarmente eccepita nel corso del giudizio, (oltre che rilevabile di ufficio), e non si limita a riproporre semplicemente in sede di legittimità (senza porla a fondamento di un espresso motivo di ricorso) la questione non decisa in appello. Il motivo di ricorso così svolto risulta dunque ammissibile e manifestamente fondato, anche tenuto conto che una vera e propria espressa censura di omissione di pronuncia in relazione a questioni processuali non è in realtà configurabile (cfr., ex multis: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019, Rv. 653579 – 01).

In accoglimento del ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione convenuta.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza di primo grado del giudice di pace è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di secondo grado e per quello di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza di primo grado del giudice di pace;

– condanna l’amministrazione controricorrente a pagare le spese del giudizio di secondo grado e di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 360,00, per il giudizio di secondo grado, ed in complessivi Euro 260,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso del contributo unificato nonchè spese generali ed accessori di legge, per il giudizio di legittimità, con distrazione in favore degli avvocati avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Mara Manfredi.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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