Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30105 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30105 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 20741-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrentecontro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RAINBOW
CENTER, in persona del legale rappresentante pro-tempore e
VAIRANI MORENA STINTA, in qualità di soggetto coobbligato in
solido destinatario, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
OSLAVIA n. 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO)
NARDOCCI che le rappresentata e difende unitamente all’avvocato
LUCA IANDI;

Data pubblicazione: 14/12/2017

- controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2894/67/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONA1_,F, SEZIONE DISTACCATA di
BRESCIA, depositata il 16/05/2016;

partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
N1ANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 8 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva
l’appello proposto dall’ Associazione sportiva dilettantistica (ASD)
Rainbow Center e dall’associata Vairani Morena Silvia avverso la
sentenza n. 121/2/14 della Commissione tributaria provinciale di
Cremona che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di
accertamento IRAP, IRES, IVA 2006-2007. La CTR osservava in
particolare che sussistevano i presupposti di legge per

il

riconoscimento all’associazione contribuente del regime fiscale
agevolato previsto per le ASD.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resistono con controricorso l’associazione contribuente e la Vairani.
L’agenzia fiscale ricorrente ha successivamente depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 148, 149, TUIR, poiché la CTR ha sussunto

Ric. 2016 n. 20741 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

l’attività della Rainbow Center ASD in dette previsioni normative di
agevolazione tributaria (e norme collegate), escludendo la natura
commerciale di detta attività dedotto quale fatto costitutivo fondante le
pretese creditorie erariali portate dagli atti impositivi impugnati.
La censura è inammissibile.

-«Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può
rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento
dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal
momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere
di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di
individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare
le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le
risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011);
-«In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge
consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento
impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge
implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità,
attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).
Orbene, non essendo dedotto il vizio motivazionale, la censura per
come articolata pertiene ai profili di valutazione meritale/fattuale che,
Ric. 2016 n. 20741 sez. MT – ud. 08-11-2017
– 3-

Va infatti ribadito che:

stanti i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, non
sono sindacabili in questa sede.
N’a infatti notato che la sussunzione della fattispecie concreta in quelle
astratte evocate in lite operata dal giudice tributario di appello, pur con
forme argomentative singolari, comunque sufficientemente chiare, si

tale giudizio non può appunto essere revisionato da questa Corte.
La memoria agenziale depositata non induce a diverso convincimento,
fondandosi su considerazioni generiche e sostanzialmente avulse dal
contesto decisionale.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’agenzia fiscale
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo
spese generali ed accessori d legge.
Così deciso in Roma, 8 nove bre 017

basa sulla ponderazione degli indici di fatto che rilevano a tal fine, ma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA