Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30104 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Napoli, con provvedimento del 21.4.2010, depositato il

3.5.2010, nel procedimento n. R.G. 3175/09 pendente fra:

D.C., + ALTRI OMESSI

;

E

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero:

1. “La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 3 maggio 2010, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in un giudizio di equa riparazione promosso L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per il superamento del termine ragionevole di durata di un processo amministrativo svoltosi davanti al Tar Campania con sede in Napoli e nel quale la Corte di appello di Roma si era dichiarata incompetente con decreto del 21 gennaio 2009, ravvisando la competenza della Corte di appello di Napoli;

OSSERVA:

2. la competenza sembra appartenere alla Corte di appello di Roma ai sensi dell’art. 11 c.p.p., essendosi il giudizio presupposto svolto dinanzi al Tar Campania con sede in Napoli; le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanze del 16 marzo 2010 nn. 6306 e 6307, hanno affermato che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede. (In applicazione di tale principio, con l’ordinanza n. 6307/10, le S.U. hanno dichiarato competente la Corte di Appello di Salerno, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi al Consiglio di Stato, era iniziato davanti al Tar Calabria avente sede nel distretto della Corte di appello di Catanzaro);

3. tale principio è stato enunciato per le ragioni che seguono: esso considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge (Cass. 2010/9930;);

4. l’orientamento enunciato dalle Sezioni Unite trova applicazione nel presente regolamento e, alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate memorie nè conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere annullato il decreto della Corte di appello di Roma in data 21 gennaio 2009 e va dichiarata la competenza di detta Corte;

considerato infine che, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (Cass. 2004/21737; 2007/1167; 2011/7596).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, annulla il decreto della Corte di appello di Roma in data 21 gennaio 2009 e dichiara la competenza di detta Corte di appello.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA