Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30104 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/11/2019), n.30104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9234 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

O.G. (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso;

– ricorrente –

nei confronti di:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.

9685/2017, pubblicata in data 29 settembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 giugno 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

che:

Secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, il Banco di Napoli S.p.A. ha proposto opposizione ad un atto di precetto di pagamento intimatogli dall’avvocato O.G..

Il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l’opposizione.

Il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’avvocato O., sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata (che, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica ed in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è inammissibile (come del resto già ritenuto da questa Corte in identica fattispecie: cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12730 del 14/05/2019).

In esso, dopo la sommaria indicazione delle ragioni dell’opposizione a precetto e delle difese della parte opposta, vi è la pedissequa riproduzione della sentenza di primo grado, dell’atto di appello, della comparsa conclusionale di parte appellante e della sentenza di appello.

In tal modo non risulta assolto l’onere processuale di sommaria esposizione dei fatti di causa.

Il ricorso stesso, infatti, in quanto redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, risulta carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (fra le tante, da ultimo, Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771). La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è infatti, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (fra le tante: Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973 – 01).

Il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01), circostanza che peraltro non può ritenersi sussistere nel caso di specie.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto alcuna concreta attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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