Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30104 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30104 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 20458-2016 proposto da:
RISPOLI NIASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI -PIETRO SANNA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in RON1A, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DF,L1,0 STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 83/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 17 dicembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Liguria accoglieva parzialmente gli appelli proposti da
Rispoli Massimo avverso le sentenze nn. 564-565/3/14 della
Commissione tributaria provinciale di Savona che ne aveva respinto i
ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF 2006-2007. La CTR
osservava in particolare che doveva considerarsi fondato, ancorchè
solo parzialmente, l’appello relativo all’annualità fiscale 2006 (sent. n.
564/3/14 CTP Savona), valorizzandosi gli esiti di un procedimento
penale per truffa attestanti l’insussistenza dell’ entrata reddituale per
cessione di azienda posta a base di una delle riprese fiscali; che di
contro dovevano considerarsi fondate le altre riprese fiscali per il 2006
e per il 2007, induttivamente determinate dall’Ente impositore ai sensi
dell’art. 41, d.P.R. 600/1973 (dichiarazioni fiscali omesse).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo due motivi.
Rcsíste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

che!
CoiD4i deraio
.
Con il prúnt> motivo —ex art. 360, primo cornma, n. 4, cod. proc. civ.il ricorrente dennuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio
motivazionale radicale.
Ric. 2016 n. 20458 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

MANZON.

La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta
da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché

ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“,

sufficienza” della motivazione»

(Sez. U, Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830).
I,a motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamentc
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti

Ric. 2016 n. 20458 sez. MT – ud. 08-11-2017
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recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il

giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo
costituzionale”.
La CTR ligure infatti, del tutto assertivamente ed apoditticamente ha
affrontato le questioni, poste con i gravami, del contraddittorio
endoprocedimentale e dell’adeguatezza delle difese mentali del

questione della motivazione delle sanzioni irrogate con gli atti
impositivi impugnati.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 8 novemb 2017

contribuente, omettendo del tutto ogni considerazione sull’ulteriore

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