Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30103 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza 8322-2010 proposto da:
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. cron. 511 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del
6.11.09, depositato il 19/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott STEFANO SCHIRO’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:
“1. P.G. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 19 febbraio 2010, con il quale la Corte di appello di Cagliari – pronunciando in un giudizio in materia di equa riparazione ex art. 2 legge 2001/89, promosso dallo stesso P. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo promosso davanti al TAR Lazio – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Roma; il Ministero intimato non ha svolto difese;
OSSERVA:
2. il ricorrente deduce che la competenza appartiene anche alla Corte d’appello di Cagliari, in quanto la propria residenza, presso cui deve essere eseguita dal debitore la prestazione, è ricompresa nel distretto di detta Corte;
3. la competenza sembra appartenere alla Corte d’appello di Perugia;
infatti le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6307/10, hanno affermato il principio che la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1 – che stabilisce che la domanda di equa riparazione si propone davanti alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata – si applica anche nei giudizi svoltisi davanti a giudice diverso da quello ordinario e, per quel che in questa sede rileva, anche davanti al giudice amministrativo;
in base a tale orientamento, nel caso di specie, essendosi il giudizio presupposto svolto davanti al TAR Lazio, appare competente la Corte di appello di Perugia, secondo il criterio fissato dall’art. 11 c.p.p.;
4. si ritiene pertanto che il proposto regolamento di competenza da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Perugia e che l’esito del giudizio – avuto riguardo alla richiesta del ricorrente, rimasta disattesa, di dichiarare la competenza della Corte di appello di Cagliari – giustifica la compensazione delle spese processuali relative al regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011