Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30103 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 21/11/2018), n.30103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16451/2013 proposto da:

C.A., C.N., Co.Al.,

B.A., elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n.87,

presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca di Romagna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n.98G,

presso lo studio dell’avvocato Buffarini Guidi Guido, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ceroni Maria Fiorella,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A., C.N., Co.Al.,

B.A., elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n.87,

presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Vassalle Roberto, giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 231/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte di

Cassazione respinga il ricorso principale ed accolga il ricorso

incidentale con le conseguenze previste dalla legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2005, C.A., C.N., C.A. ed B.A. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, la Banca di Romagna s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità, o – in via subordinata – pronunciarsi l’annullamento o la risoluzione dei contratti di investimento finanziario operati dalla suddetta banca, aventi ad oggetto l’acquisto di obbligazioni argentine, e condannarsi la convenuta alla restituzione agli istanti degli importi versati e al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 977/2007, dichiarava risolti i contratti di negoziazione in strumenti finanziari intercorsi inter partes, condannando la convenuta alla restituzione delle somme percepite in esecuzione degli stessi.

2. Con sentenza n. 231/2013, depositata il 27 febbraio 2013, la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla Banca di Romagna e dell’appello incidentale proposto dagli investitori, dichiarava nulla, per mancanza di valido contratto quadro, la sola operazione di acquisto di obbligazioni (OMISSIS) per il controvalore di Euro 15.493,70, posta in essere in data 11 maggio 2000, condannava l’istituto di credito alla restituzione del relativo importo, e rigettava tutte le altre domande proposte dagli appellanti incidentali. La Corte riteneva, invero, insussistente l’inadempimento della banca agli obblighi informativi, posto a fondamento della domanda di risoluzione dei contratto di intermediazione proposta dagli investitori” e – di conseguenza infondata la pretesa risarcitoria avanzata dai medesimi, peraltro sfornita di prova, quanto al preteso danno ed al relativo rapporto di causalità.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso C.A., C.N., C.A. ed B.A. nei confronti della Banca di Romagna s.p.a., affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ.. La resistente ha replicato con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi, e con memoria. La ricorrente ha, a sua volta, replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, C.A., C.N., C.A. ed B.A. denunciano la violazione della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6 e art. 9 del Regolamento Consob n. 5387 del 1991 e art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6.

1.1. Si dolgono gli istanti del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di nullità delle operazioni per mancanza di un valido contratto quadro, in relazione ai contratti in data 20 aprile 1995, sottoscritto da C.A. e relativo al dossier n. 17071/8, e 7 dicembre 1995, sottoscritto dai fratelli C.A., N. ed Al., relativo al dossier n. 18031/4, sebbene il contenuto di detti contratti – ancorchè redatti per iscritto – non fosse conforme al dettato delle disposizione succitate, e non fosse stato neppure aggiornato in base alla nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 415 del 1996ed al D.Lgs. n. 58 del 1998. In altri termini, la Corte territoriale si sarebbe fermata al solo profilo formale, ossia al rilievo che detti contratti erano stati comunque redatti per iscritto, come previsto dalla normativa applicabile ratione temporis, pretermettendo del tutto gli evidenziati profili di nullità del contratto sotto l’aspetto contenutistico.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Va osservato, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe, invero, ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 08/03/2007, n. 5353).

1.2.2. Ebbene, nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto condividendo il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure – che la sanzione di nullità prevista, dapprima, dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18 dipoi, dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23) nella cui vigenza sono state poste in essere le successive operazioni di investimento -, fosse limitata al solo profilo formale, ovverosia “alla mancanza della forma scritta del contratto di intermediazione, senza possibilità di estendere l’operatività della sanzione all’aspetto contenutistico” (pp. 21 e 22). Tale affermazione è, del resto, conforme a quanto statuito da questa Corte, secondo cui la nullità per legge dei contratti di intermediazione finanziaria è limitata al difetto di forma scritta, peraltro richiesta dalle disposizioni succitate con esclusivo riferimento al contratto quadro, e non anche ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali, salvo che – ipotesi non ricorrente, peraltro, nel caso di specie – lo stesso contratto quadro la preveda anche per quelli (Cass., 29/02/2016, n. 3950; Cass., 09/08/2017, n. 19759).

A fronte di tali corrette argomentazioni del giudice di appello gli istanti si sono limitati, per contro, a rilevare – del tutto genericamente – che la Corte territoriale sarebbe “incorsa in errore di diritto”, atteso che anche il contenuto del contratto potrebbe dare luogo a nullità, “ove non conforme alla norma imperativa”, senza, peraltro, neppure specificare sotto quale specifico profilo i contratti stipulati nella specie sarebbero contrari a tali norme. E ciò benchè, come dianzi detto, le disposizioni nella cui vigenza sono state poste in essere le operazioni finanziarie riferiscono la nullità al solo profilo formale, e sebbene i contratti quadro siano stati stipulati in forma scritta, come richiesto dalla L. n. 1 del 1991, art. 6, comma 1, lett. c) (applicabile ratione temporis).

1.2.3. Del tutto inconferente, poi, si palesa il richiamo alle sentenze delle Sezioni Unite 19/12/2007, n. 26724 e 26725, atteso che tali decisioni hanno ad oggetto il diverso profilo relativo alla distinzione tra la nullità – derivante da carenze strutturali e funzionali della fattispecie negoziale – e la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, che concerne, invece, l’inadempimento agli obblighi di informazione facenti carico all’intermediario finanziario.

1.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la doglianza, in quanto inammissibile, non può trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, C.A., C.N., C.A. ed B.A. denunciano la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23,commi 1 e 6, artt. 1724 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente, sulla base di elementi presuntivi, l’ordine di investimento dell’il maggio 2000, di acquisto di obbligazioni (OMISSIS) per Euro 113.315,09, effettuato a nome di C.A., sebbene tale ordine non fosse stato mai conferito in forma scritta o telefonica registrata. Tale forma sarebbe, invece, prevista dalla legge, in materia, quanto meno ad probationem.

2.2. La censura è infondata.

2.2.1. Deve, per vero, osservarsi che l’art. 60 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nella cui vigenza è stata effettuata l’operazione in questione) – che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente – costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere. Siffatta modalità non impone, per contro, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma; sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all’art. 2725 cod. civ. (Cass., 15/01/2016, n. 612; Cass., 08/02/2018, n. 3087).

2.2.2. Ne consegue che – come correttamente affermato dalla Corte d’appello nel caso di specie – è da ritenersi senz’altro ammissibile anche la prova presuntiva dell’ordine in questione, desunta dagli atti di causa.

2.3. Il mezzo va, di conseguenza, disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, C.A., C.N., C.A. ed B.A. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 del Regolamento Consob n. 5387 del 1991, 5, comma 1, del Regolamento Consob n. 10943 del 1997, 28, comma 1, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e art. 1337 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Si dolgono gli istanti che la Corte d’appello – nel disattendere la domanda di risoluzione dei contratti stipulati inter partes – abbia erroneamente escluso la violazione degli obblighi informativi passivi da parte della banca, ai sensi dei Regolamenti Consob nn. 10943 del 1997 (art. 4) e 11522 del 1998 (art. 28), e non abbia ritenuto rilevante neppure la mancata consegna del documento sui rischi generali.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha accertato (pp. 12 e 13) – sulla base degli elementi probatori in atti (documenti nn. 4, 20 e 27 prodotti dalla banca e non disconosciuti dagli investitori, mancato interrogatorio formale, deposizione del teste F.C.) – che i clienti avevano rifiutato di fornire le informazioni richieste dall’istituto di credito sulla “loro situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, con dichiarazioni sottoscritte nelle quali i clienti erano stati edotti dai dipendenti (…) che tali informazioni erano necessarie per la cura dei loro interessi”.

La circostanza in parola aveva trovato, poi, ulteriore conferma “nella mancata comparizione degli interessati a rendere l’interrogatorio formale loro deferito”, e nella deposizione del teste F., che aveva gestito la filiale competente dell’istituto di credito resistente dal 1995 al 1996.

3.2.2. Tanto premesso, va osservato – al riguardo – che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

3.2.3. Nel caso concreto, sub specie del vizio di violazione di legge, i ricorrenti – a fronte dell’accertamento in fatto in ordine alla mancanza di un inadempimento colpevole della banca, operato dal giudice di seconda istanza – mirano, in realtà, ad una rivisitazione del merito della vicenda, certamente inammissibile in sede di legittimità. E lo stesso è a dirsi anche per la mancata consegna del documento sui rischi generali, avendo la Corte d’appello accertato che tale omissione – che, peraltro, rileva esclusivamente sul piano della responsabilità precontrattuale, neppure dedotta in giudizio dai C. – non rivestiva i caratteri dell’inadempimento grave nell’economia del rapporto tra le parti, tenuto conto degli altri elementi probatori in atti (p. 18).

Ebbene, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (Cass., 30/03/2015, n. 6401; Cass., 28/06/2006, n. 14974).

3.3. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso, C.A., C.N., C.A. ed B.A. denunciano la violazione della L. n. 1 del 1991, art. 6, comma 1, lett. e), art. 5 del Regolamento Consob b. 10943 del 1997 2 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. I ricorrenti censurano l’impugnata sentenza, per avere ritenuto che l’istituto di credito resistente avesse adempiuto l’obbligo informativo specifico (attivo), relativo ai titoli in questione (bonds argentini), ai sensi degli artt. 5 del Regolamento Consob n. 10943 del 1997 e 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998. E ciò ancorchè la banca non avesse neppure avvertito il cliente che non aveva garanzia alcuna di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati, nè fornito nessuna informazione in ordine alla natura del titoli da acquistare (obbligazioni argentine), alla mutevole situazione dell’emittente, al rating dei titoli, ed all’adeguatezza delle operazioni in relazione al profilo degli investitori ed alla loro propensione al rischio.

4.2. La censura è fondata.

4.2.1. Questa Corte ha, invero, affermato in proposito che, in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2 e art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente (Cass., 26/01/2016, n. 1376; Cass., 31/03/2017, n. 8314).

4.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la motivazione, circa l’insussistenza di una carenza informativa da parte della banca, sul rifiuto dei clienti di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento perseguiti, sulla loro esperienza in materia di operazioni di investimento dello stesso genere – pur dichiarandosi espressamente consapevole del fatto che, secondo la giurisprudenza prevalente, ciò non esime l’intermediario dall’adempimento degli obblighi informativi (p. 17) -, sulla presenza nel loro portafoglio di investimenti in titoli con elevato rapporto rischio/rendimento, e su due deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe emerso che uno dei clienti (il solo C.A.) si recava spesso in banca, prima di concludere l’acquisto, “perchè intendeva riflettere”. Tale circostanza evidenzierebbe, secondo il giudice di seconda istanza, che ogni operazione di investimento “era di norma preceduta da approfonditi colloqui con gli operatori della banca” (p. 18). La motivazione della sentenza non contiene, per contro, la benchè minima indicazione circa l’asserito, concreto, adempimento, da parte dell’istituto di credito, dei diversi obblighi informativi previsti dalle disposizioni succitate, derivandone una palese violazione dei principi suesposti in tema di obblighi di protezione e di informazioni facenti carico agli intermediari finanziari, enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte.

4.2.3. Nè rilevanza alcuna può ascriversi alla esperienza negli investimenti ed alla propensione degli investitori ad effettuare operazioni ad alto rischio, nonchè al rifiuto dei medesimi a fornire indicazioni in ordine alla loro situazione patrimoniale ed ai loro obiettivi di investimento. Invero, ai fini della valutazione di adeguatezza delle informazioni che l’intermediario è tenuto a dare al cliente, nonchè delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il quest’ultimo abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un’esperienza “alta” con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio, nè che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale (Cass., 23/09/2016, n. 18702).

4.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il mezzo in esame deve essere accolto.

5. Con il quinto motivo di ricorso, C.A., C.N., C.A. ed B.A. denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1 I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia escluso l’esistenza di un conflitto di interessi tra l’intermediario finanziario e gli investitori, omettendo di considerare che parte dei titoli in discussione erano stati acquistati dalla banca prima che i clienti conferissero i relativi ordini, al fine di lucrare – rivendendoli agli investitori – la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita degli stessi, e che, per i titoli acquistati dopo il conferimento degli ordini, la banca “aveva applicato una maggiorazione di prezzo, sottaciuta ai clienti” (p. 65).

5.2. La censura è inammissibile.

5.2.1. Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

5.2.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto – sulla scorta degli accertamenti peritali – che l’istituto di credito provvedeva ad acquistare i titoli secondo le richieste pervenute dai clienti, “tant’è che l’entrata e l’uscita dal portafoglio di proprietà avvenivano nello stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi”, che dagli atti di causa non era emersa prova alcuna circa possibili situazioni di conflitto di interesse con gli investitori, e che non risultava neppure “allegato dagli investitori appellati che il prezzo di vendita praticato da banca di Romagna non fosse in linea con quello di mercato o che comunque essi abbiano subito un danno in conseguenza della vendita in contropartita diretta” (pp. 19 e 20). A fronte di tali accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si traduce in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede.

5.3. La doglianza – poichè inammissibile – va, pertanto, disattesa.

6. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale, va rilevato che, con il primo motivo, la Banca di Romagna s.p.a. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23,artt. 1418,1425 e 1444 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. L’istituto di credito lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto nulla, per mancanza di valido contratto quadro, l’operazione di acquisto di obbligazioni (OMISSIS) per il controvalore di Euro 15.493,70, posta in essere in data 11 maggio 2000, riferita al dossier 18029/2. Ad avviso della Corte territoriale, invero, il contratto quadro a monte di tale operazione consisterebbe in “una mera dichiarazione unilaterale proveniente dai soli clienti, a fronte della quale appare del tutto mancante l’accettazione scritta dell’istituto intermediario, che non risulta da alcun documento prodotto in giudizio” (p. 22). Sostiene, per contro, la ricorrente che sarebbe sufficiente – a rispettare il disposto del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23che sancisce la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria non redatti in forma scritta – la sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, potendo la volontà della banca di fare proprio il contratto risultare dalla sua produzione in giudizio, o da altri successivi atti posti in essere nel corso del rapporto (come la comunicazione degli estratti conto).

6.2. Il mezzo è fondato.

6.2.1. La questione è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato – al riguardo – che, in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma. Ne discende che tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. Sez. U., 16/01/2018, n. 898; Cass. Sez. U., 23/01/2018, n. 1653).

6.2. Ne consegue che, nel caso concreto, il contratto quadro del 7 dicembre 1995, a monte dell’operazione contestata, deve ritenersi pienamente valido, in quanto regolarmente sottoscritto dagli investitori. Per cui la censura non può che essere accolta, restando assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

7. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il primo, il terzo ed il quinto motivo ed infondato il secondo; accoglie in primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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