Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30103 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30103 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 20410-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f 06363391001), in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DIThLO STATO, che la rappresenta e difende, ope-legis;

– ricorrentecontro
A.0

CALENZANO

ASSOCIAZIONE

SPORTIVA

DILETTANTISTICA, in persona del Presidente pro-tempore Sig.
SIMONE PINELLI, nonché in proprio dai Sigg. SIMONE PINELLI
e FRANCO BADINI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO n. 3, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO
GIANNI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRO GENTILI;

Data pubblicazione: 14/12/2017

- controricorrenti nonchè contro
BALDASSINI PIERO;

– intimato –

TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
02/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 30 ottobre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 26/11/13 della
Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva parzialmente
accolto il ricorso della A.C. Calenzano ASD contro l’avviso di
accertamento IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che
la decisione del primo giudice era corretta in punto riconoscimento
della contribuente quale associazione sportiva dilettantistica,
sussistendone i presupposti di legge.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione 1′ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’associazione contribuente.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa
Ric. 2016 n. 20410 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

avverso la sentenza n. 157/29/2016 della COMMISSIONE

applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la CTR ha considerato
uno solo dei motivi del suo gravame ossia quello riguardante la più
generale questione della applicazione all’associazione contribuente del
regime agevolato previsto per le ASD ex legge 398/1991,
completamente obliterando la questione più particolare

contestazione circa la parziale inesistenza delle operazioni oggetto delle
fatture emesse dalla contribuente medesima.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
-«Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito,
che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione
di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo
di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in
concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al
convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto
formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa
pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del
16/05/2012, Rv. 622441 – 01);
-«In tema d’IVA, l’art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, in base al quale, se vengono emesse fatture per operazioni
inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o
corrispondente alle indicazioni della fattura, va interpretato nel senso
che il corrispondente tributo viene ad essere considerato “fuori conto”
e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella
risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso,
estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA
“a monte” che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19
Ric. 2016 n. 20410 sez. MT – ud. 08-11-2017
-3-

dell’indetraibilità dell’IVA nel caso, come quello in esame, di

d.P.R. citato (e ciò anche perché l’emissione di fatture per operazioni
inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come
delitto). Tale regola prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo,
quale quello ex art. 34 del citato d.P.R. 633 del 1972, in tema di debito
d’imposta del produttore agricolo» (Sez. 5, Sentenza n. 3197 del

E’ del tutto pacifico che la domanda erariale si basasse su due distinte
causae petendi, la prima, più generale, riguardante l’insussistenza dei

presupposti di legge per riconoscere alla associazione contribuente il
regime fiscale agevolato delle ASD ex legge 398/1991; la seconda, più
specifica, riguardante la limitazione alla detraibilità di parte dell’IVA
nell’annualità fiscale oggetto dell’atto impositivo impugnato, in quanto
vi era contestazione sull’esistenza oggettiva di larga parte delle
operazioni fatturate, con la conseguente inapplicabilità, parziale, del
regime IVA agevolato di cui all’art. 74, sesto comma, d.P.R. 633/1972.
Su tale autonoma domanda non vi è stata alcuna risposta da parte del
giudice tributario di appello, che si è limitato a valutare la prima, più
generale. Ne consegue che deve considerarsi pienamente integrato

l’ error in procedendo denunciato.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa
composizione, anche per le spee del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 8 novemb e 2017

18/02/2015, Rv. 634513 – 01).

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