Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30102 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32239-2019 proposto da:

SANT’ELMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO BARBERA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1754/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata

il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Sant’Elmo srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso l’atto di irrogazione di sanzioni notificato in data (OMISSIS) di Euro 24.761,52, per asserito impiego di lavoratori dipendenti, non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto del difetto di rappresentanza della società in capo a R.O. firmatario del mandato alle liti.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia rigettava l’appello non essendovi prova della prevista e dovuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate della avvenuta cessazione della carica di B.C., precedente rappresentante legale della società.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2475,2383,2384 e 2448 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 15 e 35, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene che la CTR ha errato, ai fini della individuazione del soggetto legittimato a rappresentare in giudizio la società, ad applicare il regime degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, disposizione che attiene al destinatario della notifica, e non alla normativa civilistica che attribuisce al legale rappresentante, la cui nomina è stata iscritto al Registro delle Imprese, il potere di conferire il mandato alle liti.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3, dell’art. 182 c.p.c., dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, per non aver rilevato la CTR che la prosecuzione da parte della società del giudizio nelle successiva fase ha comunque determinato la sanatoria ex tunc di ogni vizio processuale.

1.2 Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso per Cassazione, il cui mandato alle liti è stato conferito dall’amministratore unico e legale rappresentante S.G..

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Risulta acclarato che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario della società per essere stata la procura alle liti sottoscritta da R.O., persona fisica ritenuta priva della legale rappresentanza che invece era attribuita a B.C..

2.2 La contribuente, come si evince dalla lettura della sentenza della CTR, aveva argomentato con il motivo di appello che, al momento della proposizione del ricorso la rappresentanza legale spettava al R. come si evinceva dalla visura camerale depositata.

2.3 Tale essendo il thema decidendum la CTR così motiva la propria decisione di rigetto dell’appello “premesso che l’atto impugnato è stato notificato al rappresentante legale della srl sig. B.C. e che non vi è prova in atti della prevista e dovuta comunicazione all’Agenzia dell’Entrate dell’eventuale cessazione dalla carica della suddetta rappresentante legale, ne consegue che la semplice affermazione di parte sul punto è priva di qualsiasi rilevanza ed influenza”.

2.4 E’ evidente che la CTR ha completamente trascurato di compiere l’accertamento circa l’individuazione della persona fisica che al momento della presentazione del ricorse era munita del potere di rappresentanza sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese, ancorando l’efficacia della modifica della rappresentanza della società ad un insussistente adempimento di trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

3 Il secondo motivo e’, anch’esso, fondato.

3.1 Risulta che l’atto di appello sia stato proposto dalla società attraverso S.V. persona fisica che incontestabilmente era munita dei poteri rappresentativi.

3.2 Questa Corte con costante orientamento ha affermato che “deve ritenersi che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell’autorizzazione preventiva alla proposizione dell’azione da parte dell’organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del “falsus procurator”” (cfr. tra le più recenti Cass. n. 17986 del 2019, Cass. n. 20840 del 2018, Cass. n. 23274 del 2016 e Cass. n. 8821 del 2015).

3.3 Pertanto, anche a voler ritenere che la società nel giudizio di primo grado non era correttamente rappresentata, in quanto colui che aveva rilasciato la procura era privo di legitimatio ad processum, è indubbio che la proposizione dell’atto appello da parte della società, attraverso S.V., persona fisica che incontestabilmente era munita dei poteri rappresentativi, abbia sanato con efficacia ex tunc il difetto di rappresentanza.

3.4 Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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