Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30102 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 21/11/2018), n.30102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2653/14, proposto da:

Azienda sanitaria di Firenze, in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, al Largo dei Lombardi n. 4, presso l’avv.

A. Turco, rappres. e difesa dall’avv. Gaetano Viciconte con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDILGAMMA s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via Lagrange n. 1 presso l’avv. Pietro Golisano

che la rappres. e difende con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

EDILGAMMA s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via Lagrange n. 1 presso l’avv. Pietro Golisano

che la rappres. e difende con procura speciale in calce al

controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

Azienda sanitaria di Firenze, in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, al Largo dei Lombardi n.4, presso l’avv. A.

Turco, rappres. e difesa dall’avv. Gaetano Viciconte con procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 778/2013 emessa dalla Corte d’appello di

Firenze, depositata il 21.5.2013;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 20 marzo 2018.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’ATI tra Edilgamma s.r.l. (mandataria) e altre due società, a seguito di licitazione privata, con contratto d’appalto stipulato il 7.8.95 assunse i lavori di ristrutturazione, sistemazione e di adattamento di un edificio (OMISSIS), adibito a residenza sanitaria assistita. L’ATI richiese una proroga del termine di ultimazione dei lavori a causa di modificazione dei lavori rispetto a quanto previsto dal contratto; inoltre, durante l’esecuzione dei lavori fu redatta perizia suppletiva per la necessità di eseguire nuove opere e contestualmente fu concessa altra proroga. Successivamente alla concessione della proroga per 180 giorni, l’appaltatrice appose quattro riserve.

Premesso ciò, l’ATI convenne in giudizio l’USL di Firenze innanzi al Tribunale di Firenze, chiedendo: accertare che il protrarsi della durata dei lavori contrattuali per ulteriori 180 gg. rispetto al termine previsto era imputabile a colpa della convenuta, costituendo inadempimento contrattuale; condannare la convenuta al pagamento della somma richiesta per risarcimento dei danni, di cui alle riserve apposte, oltre rivalutazione e interessi.

Si costituì l’USL, eccependo l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 310.000,00 circa oltre rivalutazione e interessi;

La Usl propose appello; la Edilgamma s.r.l. si costituì, proponendo appello incidentale; l’Usl propose appello incidentale incidentale.

La Corte d’appello ha accolto parzialmente l’appello principale, condannando l’Usl al pagamento di una somma inferiore a quella oggetto della sentenza di primo grado, e rigettando l’incidentale, in quanto: la prima riserva era inammissibile perchè tardiva, essendone stata irrituale la esplicitazione dei motivi su fogli allegati al registro della contabilità; la seconda riserva era ammissibile perchè non rinunciata all’atto della stipula dell’atto di sottomissione del 3.6.98; anche le altre riserve erano ammissibili e fondate.

L’USL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Edilgamma s.r.l. si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale; l’USL ha depositato controricorso all’incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo del ricorso principale è stata denunziata la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e del R.D. n. 350 del 1835, artt. 53, 54 e 64, nonchè omessa e insufficiente motivazione, lamentando che la Corte d’appello, nel ritenere ammissibili le prime due riserve, aveva violato le norme disciplinanti l’interpretazione contrattuale, in quanto: l’atto di sottomissione aveva la medesima causa che giustifica la riserva, poichè ne era parte integrante; la concessione della proroga, sebbene sottoscritta dal solo appaltatore, era da interpretare nel senso di far salvi i diritti dello stesso appaltatore nel caso in cui la maggior durata dei lavori contrattuali fosse imputabile al committente (ipotesi ritenuta esclusa nel caso concreto); le riserve erano state intempestive, considerata la carenza della progettazione sin dal primo Sal.

Con il secondo motivo sono stati denunziati i medesimi vizi di cui al primo, oltre alla violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, avendo la Corte d’appello ritenuto illegittima la sospensione dei lavori, non ostante essa fosse stata causata da motivi di forza maggiore riconducibile ad atto del comune di Firenze (che aveva revocato la gestione della residenza).

La Edilgamma s.r.l. si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad unico motivo con cui ha denunciato la nullità della sentenza per violazione e inesatta interpretazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 52, 53 e 54, lamentando che il giudice d’appello aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo erroneamente inammissibile la prima riserva. Al riguardo, la società ha esposto che la riserva era stata formulata legittimamente, su fogli allegati al registro della contabilità, per la mancanza di spazio apposito sullo stesso registro.

Il primo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.

La doglianza riguardante i criteri interpretativi è inammissibile poichè non è stata indicata la norma ermeneutica violata dalla Corte d’appello, mentre la censura tende piuttosto al riesame dei fatti. L’infondatezza concerne invece la questione della violazione di legge circa l’intempestività delle prime due riserve, avendo il giudice di secondo grado chiarito che la progettazione avvenne nel corso dell’esecuzione dei lavori e, dunque, non sussisteva onere di formulare le riserve all’inizio dei lavori.

Il secondo motivo è fondato. Parte ricorrente ha lamentato l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 e delle citate norme del R.D. n. 350 del 1895, nonchè vizio di motivazione, in quanto la Corte d’appello aveva ritenuto ammissibile e fondata la quarta riserva apposta dall’impresa appaltatrice riguardo alla sospensione dei lavori nella parte nord del cantiere e al blocco progressivo di tutti i fronti d’intervento nell’ala sud, disposti a causa dell’indisponibilità della residenza sociale – (OMISSIS) – a far effettuare lavorazioni nelle zone ancora occupate dai degenti e dei ritardi nella consegna della restante porzione dell’immobile ancora da ristrutturare a causa del protrarsi dei tempi necessari per il trasloco dei degenti stessi nella parte di edifico già ultimata.

In particolare, il giudice d’appello ha affermato con motivazione immune da vizi logici o giuridici, non altrimenti sindacabile, che tale sospensione non dipese dal caso fortuito, forza maggiore, nè da ragioni o necessità di pubblico interesse, e che essa, pertanto, fu illegittima ab initio. Malgrado ciò, la Corte territoriale ha però escluso la tardività della riserva (non iscritta nel verbale di sospensione, ma in quello di ripresa dei lavori) argomentando che “in altre parole l’appaltatore non aveva motivo di contestare la legittimità del provvedimento di sospensione a fronte di un’obiettiva impossibilità di proseguire i lavori, pertanto non veniva meno l’obbligo per lo stesso appaltatore di continuare i lavori dopo la sospensione”.

Tale pronuncia si pone però in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui se la sospensione è ab initio illegittima, l’appaltatore deve iscrivere subito la riserva (per i danni) nel verbale stesso di sospensione (Cass., 2016/21734 e 2017/7479) a meno che la potenzialità dannosa della sospensione non si riveli o possa essere percepita soltanto in un secondo momento (Cass. 2008/17083).

Ne consegue la fondatezza del motivo afferente alla violazione di legge, mentre non è accoglibile la doglianza dell’omessa motivazione, poichè la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulla questione.

Il ricorso incidentale va parimenti accolto.

E’ stato accertato in fatto che il registro della contabilità era stato formato in via telematica e presentava uno spazio esiguo per indicare i motivi delle riserve; la Corte d’appello ne ha tratto il convincimento dell’irregolare esplicitazione dei motivi della riserva su fogli dattiloscritti allegati al registro, rilevando la decadenza dalla stessa riserva poichè poi iscritta nel registro solo in occasione del terzo Sal.

Il giudice d’appello ha invece ritenuto irrituale l’indicazione delle ragioni della quarta riserva, poichè sarebbe stato onere dell’impresa segnalare la problematica al committente.

La motivazione della Corte d’appello, secondo cui l’impresa avrebbe dovuto segnalare l’inadeguatezza del registro di contabilità, avendo comunque indicato chiaramente i motivi della riserva, allegandoli al registro, non è condivisibile. Al riguardo, giova richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui in caso d’indisponibilità del registro l’imprenditore deve comunicare le riserve all’amministrazione (Cass. n. 8242/12). Nel caso concreto, a fronte dell’inadeguatezza materiale del registro, l’imprenditore vi ha allegato fogli dattiloscritti che hanno raggiunto lo scopo informativo, per poi inserire la riserva nel terzo Sal.

Va rilevato altresì che: tali motivi sono stati considerati ed esaminati dall’ente committente (come accertato in punto di fatto attraverso le risultanze della c.t.u.); tale interpretazione appare avallata dalla ratio delle riserve che è quella di avvisare l’ente delle nuove richieste, maggiori rispetto a quelle fondate sul contratto, e per consentire le verifiche e i controlli; l’irregolarità contestata non presenta comunque valenza sostanziale tale da infirmare la validità e l’efficacia della stessa riserva.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello competente, anche per le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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