Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30101 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), M.N. (OMISSIS)

nella loro qualità rispettivamente di madre e nonna materna di

Mi.Na., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SARTO RINA, che le

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.T.M. nella qualità di curatore speciale del minore

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTINO CLAUDIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto Notaio

Pierluigi Saija di Roma, in data 31.8.2011, n. rep. 360692, che viene

allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER

I MINORENNI DI ROMA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI ROMA, SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI ROMA –

nella qualità di tutore – Ufficio Tutele Dipartimento (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2832/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.4.2010, depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

udito per la controricorrente l’Avvocato Claudio Martino che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona dei Dott. SORRENTINO

Federico che dichiara di aderire alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti: “Il relatore, cons. Stefano Schirò, esaminati gli atti, OSSERVA:

1. Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 19 giugno 2009, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore V. M., nato a (OMISSIS).

La Corte di appello di Roma, con sentenza 30 giugno 2010, ha respinto l’appello proposto da M.S. e da M.N., rispettivamente madre e nonna materna del minore.

2. Le appellanti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; le parti intimate non hanno svolto difese.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere rigettato per manifesta infondatezza.

3. La Corte di appello ha posto a fondamento della propria decisione il seguente principio di diritto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte: la condizione di abbandono atta a legittimare la dichiarazione di stato di adottabilità del minore ricorre ogni qualvolta si verifichi una situazione di carenza di assistenza materiale e morale nei confronti del minore stesso, che, anche a prescindere dagli effettivi intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in grave e stabile pericolo la sua sana evoluzione nella crescita (v. Cass. 2006/88677; 2008/10809).

La Corte di merito ha altresì ritenuto in diritto che il fondamento dell’adottabilità risiede in uno stato di abbandono del minore tale non poter essere prevedibilmente superato e che può essere escluso solo quando le circostanze accertate siano tali da dimostrare che detto stato di abbandono – da valutare all’epoca della dichiarazione di adottabilità – abbia avuto carattere transitorio e contenga perciò “in nuce l’elemento della reversibilità”.

Applicando tali principi alla fattispecie dedotta, la Corte di merito, sulla base di motivazione esauriente e immune da vizi logici e alla stregua delle risultanze probatorie acquisite e specificamente indicate nel provvedimento impugnato, ha rigettato l’appello, confermando lo stato di abbandono del minore e la dichiarazione dello stato di adottabilità.

4. Con i primi due motivi le ricorrenti, denunciando la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 come modificata dalla L. n. 149 del 2001, nonchè vizio di motivazione, non hanno offerto elementi idonei a modificare l’enunciato orientamento di questa Corte, ma hanno sollevato doglianze, non consentite in sede di legittimità, in ordine all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle risultanze probatorie compiuti dalla Corte territoriale, senza dedurre specifici vizi di motivazione, ma prospettando soltanto una diversa interpretazione dei fatti accertati ed una differente valutazione delle risultanze processuali. Ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

5. Il terzo motivo, con le quali le ricorrenti lamentano la loro mancata audizione personale nel giudizio di impugnazione, è manifestamente infondato in quanto, in tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17 nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, disponendo che la sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi alla corte d’appello dal P.M. e dalle altre parti e che la corte d’appello decide “sentite le parti e il P.M. ed effettuato ogni altro accertamento”, fa riferimento alle parti in senso processuale ed al P.M. presso la corte d’appello; quest’ultima può peraltro invitare le parti, ed in particolare i genitori, a comparire personalmente al fine di “ogni opportuno accertamento” e salva la facoltà di queste di comparire per rendere dichiarazioni, rimanendo, comunque, priva di conseguenze giuridiche la loro mancata audizione, sanzionata solo con riguardo al giudizio di primo grado, L. cit., ex art. 15, comma 1, lett. a), ove il tribunale non l’abbia disposta (Cass. 2010/7959)”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che la natura della causa giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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