Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30101 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13884/2012 R.G. proposto da:

M.F., con l’avv. prof. Stefano Loconte e domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Marzia Paolella in Roma, alla via

Giovan Battista Martini, n. 14;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Puglia, – Sez. 08 n. 47/08/11 depositata in data 13/04/2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente era destinatario di un controllo tramite “studio di settore” e reagiva avverso la rideterminazione del proprio reddito imprenditoriale per l’anno di imposta 2003, ove l’Ufficio aveva accertato ricavi per Euro 357.016,00 (rispetto a Euro.298.370,00 dichiarati) e reddito per Euro 58.646,00 (rispetto a zero euro dichiarati);

che il giudice di prossimità rigettava il ricorso, argomentando sulla carenza di produzione documentale contabile ed extracontabile capace di giustificare gli scostamenti e di vincere la presunzione dello studio di settore, di cui verificava la corretta applicazione;

che eguale sorte aveva l’appello interposto dal contribuente avverso la pronuncia di primo grado, ove la CTR rinviava sinteticamente per relationem alla pronuncia di primo grado;

che insorge la contribuente affidandosi ad un unico articolato motivo di ricorso;

che resiste l’Avvocatura dello Stato con puntuale controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta omessa ed insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto assoluto di motivazione in ordine ad eccezioni di diritto e di merito introdotte in primo grado e ribadite in appello;

che, nella sostanza, sotto un primo profilo, si lamenta non siano stati apprezzati gli apporti collaborativi e le emergenze probatorie fornite dalla contribuente e che in questo senso la sentenza impugnata non dia conto dell’iter logico che la conduce al dispositivo;

che questa Corte ha indicato il riparto nell’onere della prova, ponendo in capo all’Amministrazione la dimostrazione della corretta applicazione dello strumento statistico ed in capo al contribuente il dovere di allegare elementi e circostanze che denotino una situazione particolare che giustifichi lo scostamento dallo studio di settore (cfr. Cass. S.U. 26635/2009; Cass. 5, 13/07/2016, n.14288; 5, 30/06/2011, n. 14365, Cass. 5, 19/10/2018, n. 26436);

che la motivazione dell’impugnata sentenza, come autonomo apprezzamento e sunto di quella di primo grado, riportata nel controricorso erariale, ben governa tali principi ritenendo non fornita dal contribuente la prova contraria che gli era richiesta in ordine allo strumento automatizzato, nonchè ai rilievi sulla contabilità aziendale per la pluriennale antieconomicità e, quindi, inattendibilità delle scritture contabili (cfr. p. 3 e 4 controricorso);

che il primo profilo del motivo è quindi infondato e va disatteso;

che con il secondo profilo si lamenta assoluta carenza di motivazione su eccezioni di fatto e di diritto introdotto in primo grado e riprodotte in appello;

che, anche riqualificato come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il profilo di gravame non supera la soglia dell’autosufficienza richiesta dalla disciplina del giudizio di legittimità, non rinvenendosi all’interno dell’atto di parte i punti degli atti di primo e secondo grado ove le censure sarebbero state sollevate (v. Cass. n.17049/2015; n. 29368/2017);

che il secondo profilo del motivo è pertanto inammissibile;

che, quindi, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato;

che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 4000,00 oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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