Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30101 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30101 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 228-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, CI’. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
EREDI DI BENI VENTO GIOVANNI;

– intimati avverso la sentenza n. 2148/34/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 19/05/2015;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 87/2/14 della
Commissione tributaria provinciale di Lodi che aveva accolto il ricorso
di Benevento Giovanni contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA
ed altro 2008. La Cf R osservava in particolare che non era applicabile
nel caso di specie l’art. 14, comma 4 bis, L. 537/1993, come novellato
dall’art. 8, comma 1, DL 16/2012, in quanto i costi de quibus non
riguardavano attività penalmente illecite.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Gli intimati credi del contribuente non si sono difesi.
Considerato che:
All’adunanza del 2 febbraio 2017 con ordinanza interlocutoria si è
disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nel termine di giorni
60 dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, con rinvio a nuovo
ruolo.
L’ordinanza è stata comunicata in via telematica il 29 marzo 2017 e
non è stata peraltro ottemperata (v. certificazione di cancelleria in atti).
Ne consegue dunque l’improcedibilità del ricorso (in questo senso,
Sez. U, Ordinanza n. 26225 del 02/12/2005, Rv. 585407 — 01 e
successive conformi).
Nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati.

Ric. 2016 n. 00228 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

Con sentenza in data 19 maggio 2015 la Commissione tributaria

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).

La Corte dichiara improcedibi e il ricorso.
Così deciso in Roma, 8 nove re 201

PQM

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