Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30100 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Palermo, con provvedimento depositato il 14.4.2010, nel procedimento

n. R.G. 1261/2010 promosso da:

C.E. e S.G. per la nomina di un

amministratore di sostegno in favore di B.E.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SORRENTINO

Federico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il giudice tutelare del Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 28 marzo 2010 – pronunciando sul ricorso presentato da C.E. e da S.G. per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di B.E.G., nata a (OMISSIS) – dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il giudice tutelare del Tribunale di Palermo, in quanto dal ricorso l’amministranda risultava risiedere di fatto a (OMISSIS) e tale circostanza doveva prevalere ai fini della competenza territoriale, tenuto conto che l’interessata aveva stabile domicilio in luogo diverso dalla residenza anagrafica e non era in grado di presenziare all’udienza davanti al tribunale adito per l’amministrazione di sostegno, come emergeva dalla documentazione medica in atti;

1.1. il giudice tutelare del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 aprile 2010, ravvisava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Termini Imerese, sul presupposto che la beneficiaria dell’amministrazione di sostegno aveva la residenza anagrafica in (OMISSIS) e non risultando in atti da quali elementi il giudice tutelare di Termini Imerese avesse tratto il convincimento che la beneficianda avesse stabile domicilio in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, tenuto anche conto che nessuna attività d’indagine era stata svolta per ritenere che la beneficianda avesse il proprio centro di interessi in (OMISSIS) e comunque per superare la presunzione di coincidenza della residenza con quella anagrafica, e considerato altresì che la B. era titolare di numerosi cespiti immobiliari in (OMISSIS) e che non costituivano decisivi elementi di prova la certificazione resa da una Asl di Palermo, risalente all’8 giugno 2004, dalla quale risultava che l’amministranda era residente in (OMISSIS), nè i bollettini postali relativi al pagamento di servizi idrici ed elettrici relativi a immobili di (OMISSIS); il Tribunale di Palermo, pertanto, richiedeva d’ufficio alla Corte di cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Palermo sembra possa risolversi con l’affermazione della competenza del giudice tutelare del Tribunale di Termini Imerese;

2.1. infatti, a norma dell’art. 404 c.c., novellato dalla L. n. 6 del 2004, art. 3 e degli artt. 720 bis e 712 c.p.c., è competente alla nomina dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio; di conseguenza, stante l’alternatività di detto criterio, per radicare la competenza è sufficiente la prova che in un determinato luogo l’interessato abbia la residenza o il domicilio (Cass. 2008/588);

2.2. a norma dell’art. 43 c.c., la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, facendosi così riferimento ad un dato oggettivo, mentre, relativamente al domicilio, l’art. 43 c.c. fa riferimento al dato, non solo oggettivo, ma anche soggettivo, del volontario stabilimento in un determinato luogo della sede principale dei propri affari ed interessi;

2.3. nel caso di specie, gli elementi probatori tenuti in considerazione dal giudice tutelare del Tribunale di Termini Imerese e in precedenza richiamati non appaiono decisivi per considerare superata la presunzione di coincidenza della residenza con la residenza anagrafica e per ritenere che l’amministranda abbia trasferito il proprio centro di interessi in (OMISSIS), con la conseguenza che il suddetto giudice tutelare avrebbe dovuto ritenersi competente per territorio in ordine alla nomina dell’amministratore di sostegno;

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate memorie nè conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere annullato il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese in data 28 marzo 2010 e va dichiarata la competenza di detto Tribunale;

considerato infine che, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali (Cass. 2004/21737; 2007/1167; 2011/7596).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Termini Imerese e annulla l’ordinanza dello stesso Tribunale in data 28 marzo 2010.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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