Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30100 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6695-2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.E., nella qualità di socia della Robitex di d.E.

& C. sas, con l’avv. Elio Benigni e domicilio eletto presso il

suo studio in Roma, alla via Vittoria Colonna, n. 18;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania, Sezione staccata di Salerno, – Sez. 02 n. 546/02/11

depositata in data 05/12/2011 e notificata il 12/01/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

Che:

la contribuente reagiva avverso tre avvisi di accertamento per il proprio maggior reddito di partecipazione alla società sopra emarginata in premesse per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003;

che l’Ufficio resisteva nel merito ed in via pregiudiziale di rito eccepiva la tardività del ricorso introduttivo;

che la CTP accoglieva l’eccezione pregiudiziale, attestando la tardività del ricorso;

che spiccava appello la contribuente, affermando esser mancato il contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario derivante dal vincolo societario che lega tutti i soci e la società in unico giudizio, secondo gli insegnamenti di questa Corte; che l’appello era apprezzato favorevolmente dalla CTR ove, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, rimetteva le parti al primo grado perchè fosse disposta la rituale costituzione del litisconsorzio;

che insorge l’Avvocatura affidandosi ad unico motivo di ricorso;

che resiste la contribuente con puntuale controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dell’art. 2730 c.c.in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che, nella sostanza, si lamenta la violazione dell’ordine di esame delle questioni fissato dal codice di rito, poichè il giudice doveva prima verificare la tempestività dell’atto introduttivo, profilo che attiene cioè alla ricevibilità del ricorso e, solo successivamente, una volta superato positivamente questo vaglio, conoscere della fondatezza del litisconsorzio;

che la questione è già stata affrontata da questa Corte affermando come, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il motivo di ricorso suscettibile di assicurare la definizione del giudizio;

che infatti, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., sez. 6-L, n. 12002 dd 28/05/2014, n. 12002, Rv. 631058 – 01; da ultimo Cass., sez. 5, 11/05/2018, n. 11458, Rv. 648510 – 01 e Cass., sez. 5, 07/09/2018, n. 21825);

che, nel caso in esame, vi piena concordanza tra il predetto intervento giurisprudenziale delle Sezioni unite, il tenore dell’art. 276 codice di rito e l’orientamento di questa Corte sul punto specifico, poichè la tempestività del ricorso è poziore alla verifica del litisconsorzio, donde ha priorità nell’esame ai fini di economia processuale (cfr. Cass. n. 415/1970);

che tali principi non ha ben governato la sentenza gravata;

che, in definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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