Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30100 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30100 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 25334-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GOVERNATORI ENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 596/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
30/03/2016;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 15 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da Governatori
Enzo avverso la sentenza n. 496/3/14 della Commissione tributaria
provinciale di Arezzo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di
accertamento IRPEF ed altro 2008. La CTR osservava in particolare
che il contribuente aveva dato adeguata prova contraria della
presunzione ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 600/1973 (c.d.
redditometro) posta a fondamento della pretesa fiscale portata dall’atto
impositivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 38, quarto, quinto, sesto comma, d.P.R.
600/1973 (nella versione vigente

ratione temporis),

2697, cod. civ.,

poiché la CTR ha affermato che il contribuente ha assolto il proprio
onere contro probatorio della presunzione legale “redditometrica” di
cui alle evocate disposizioni del TU sull’accertamento delle II.DD..
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto
Ric. 2016 n. 25334 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

Rilevato che:

in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova
documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente
“ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o
di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche

circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata
sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta» (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv.
633514 — 01; successive conformi Sez. 6-5, 1332-916/2016, 2294414885/2015).
Come denunciato dalla ricorrente, la CTR non ha ponderato
adeguatamente il requisito della “durata” del possesso delle somme,
asseritamente esenti da tassazione reddituale o già tassate, limitandosi a
constatare che nell’annualità fiscale de qua vi era stato il possesso di una
somma ingente proveniente da fonte già tassata (vendita di valori
mobiliari).
Tale statuizione è chiaramente contrastante con il principio di diritto di
cui al citato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, appunto nella
parte in cui ha svalutato la valenza “contro presuntiva” del rapporto
causale tra “durata” del possesso di somme di denaro non
tassabili/tassate e capacità di spesa “redditometrica”, quale indice
legale di (maggiore) capacità contributiva.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, che dovrà in
particolare riguardare detto requisito di assolvimento dell’onere contro
probatorio del contribuente, in relazione alle, non considerate, puntuali
correlative contestazioni in fatto dell’Ente impositore.
PQM
Ric. 2016 n. 25334 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 23 novembre 2017

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