Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3010 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PARCOS SRL IN LIQ (OMISSIS), in persona del Liquidatore pro tempore

Sig. C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEGLI ANGELI

GIOVANNI;

– ricorrente –

e contro

EUROIMM 2000 IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1526/2003 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 18 – 23 nov. 1991 la Parcos srl, deducendo che con scrittura privata del 1986 intercorsa con la societa’ Immobiliare 2000, ella aveva rinunziato a riscuote la somma di L. 80.000.000, quale residuo credito del prezzo d’appalto vantato nei confronti della predetta societa’ e la stessa si era impegnata a trasferirle una unita’ immobiliare nel territorio del Comune di (OMISSIS), ma che detto trasferimento non si era verificato, conveniva la stessa, davanti al Tribunale di Belluno, chiedendo che, previo accertamento dell’autenticita’ delle sottoscrizioni apposte alla predetta convenzione, si disponesse l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre il definitivo a sensi dell’art. 2932 c.c..

La convenuta, costituitasi, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della domanda, asserendo che ad essersi impegnata a tale trasferimento era tale L.M.F., in proprio e non nella veste di legale rappresentante della societa’ convenuta, soggiungendo che il bene in oggetto era stato precedentemente trasferito dalla stessa societa’ Parcos in favore del predetto L.M., per cui solo questi e non gia’ la societa’, poteva essersi obbligato al trasferimento del bene; spiegava, quindi, riconvenzionale di risarcimento del danno per l’avvenuta trascrizione della domanda.

L’adito Tribunale con sentenza n. 447/1999 condannava la convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attrice che liquidava in L. 206.000.000 oltre accessori rigettava le riconvenzionali e poneva le spese di lite a carico della convenuta.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1526/03, depositata il 16.10.03, in accoglimento dell’appello proposto dalla Euroimmobiliare 2000, in liquidazione, dichiarava inammissibile la domanda di condanna della Euroimmobiliare 2000 srl al risarcimento del danno e compensava le spese. Osservava la Corte di merito che l’eccezione di inammissibilita’ della domanda sollevata dalla Euroimmobiliare era infondata, emergendo elementi di fatto che inducevano a ritenere che il legale rappresentante della Euroimmobiliare aveva agito non in nome proprio, ma nella qualita’ di presidente della stessa societa’;

viceversa, andava riformato il capo della sentenza che condannava la convenuta – appellante al risarcimento del danno, in quanto la stessa domanda, avanzata solo in sede conclusionale, non era stata accettata.

Per la cassazione della decisione ricorre la societa’ Parcos affidandosi a un solo motivo. Nessuna difesa e’ stata svolta dalla societa’ intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’interpretazione data dalla Corte di merito al comportamento processuale tenuto dal difensore della convenuta in sede di precisazione delle conclusione, ove all’udienza del 14.4.1999, mentre la Parcos reiterava la domanda di risarcimento danni avanzata alla precedente udienza del 13.1.1999, il procuratore della controparte si rimetteva alla conclusioni presentate in comparsa di risposta.

Si sostiene che la difesa di controparte non avendo specificamente ribadito di non accettare il contraddittorio sulla domanda risarcitoria, ne abbia implicitamente accettato il contraddittorio.

La questione si pone perche’ trattandosi di causa introdotta precedentemente alla novella del 1990, entrata in vigore il 30 aprile 1995, trova applicazione la precedente normativa ex art. 189 c.p.p., che consentiva la mutatio libelli in sede conclusionale. Vale allora considerare che la giurisprudenza di legittimita’ limitava la mutatio libelli alla causa petendi, ma riteneva inammissibile la domanda completamente nuova (immutatio libelli), come nel caso in esame.

Appare, invece, evidente che, essendo nel frattempo entrata in vigore la novella del 1990 la difesa della convenuta, riportandosi alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta, abbia inteso ribadire che limitava le sue conclusioni a quelle enunciate nella prima difesa e, per cio’ stesso, di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda.

Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre la mancata costituzione dell’intimato esime dal decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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