Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3010 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3010 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 07/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 23444-2016 proposto da:
COMUNE DI AIROLA, in persona del Sindaco elettivamente

c. u.

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DAVIDE BEATRICE;

– ricorrente contro
DI SANTO 1GINIO, E0131TALIA SUD SPA 11210661002;

– intimati avverso la sentenza n. 2419/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO,

tri

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 2419/8/2016, depositata il 10 marzo 2016, non
notificata, la CTR della Campania accolse l’appello proposto dal sig.
Eugenio Di Santo nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., nel
contraddittorio anche con il Comune di Airola, avverso la sentenza
della CTP di Caserta che, pronunciando sul ricorso in riassunzione, ivi
proposto, a seguito di declaratoria d’incompetenza per territorio
dell’adita CTP di Benevento, avverso avvisi d’intimazione di
pagamento per ICI per gli anni dal 1995 al 2003, escluso l’anno 1997,
aveva dichiarato inammissibile il ricorso stesso.
Avverso la sentenza della CTR il Comune di Airola ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Con il primo motivo l’ente locale ricorrente denuncia violazione c/o
falsa applicazione dell’art. 21 del d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui
la decisione impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha
fatto decorrere il dies a quo per la proposizione dell’impugnazione dal
18-28 giugno 2012 anziché dal primo giugno 2012, come la sentenza
di primo grado, sul presupposto, errato, che l’intimazione gravata fosse
stata notificata ex art. 140 c.p.c.
Con il secondo motivo il Comune di Airola lamenta violazione c/o
falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e 26 del d.P.R. n. 602/1973, nella
Ric. 2016 n. 23444 sez. MT – ud. 23-11-2017
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i:n[4

parte in cui ha ritenuto l’inesistenza della notifica delle prodormiche
cartelle di pagamento perché notificate a mezzo di posta privata.
Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Era onere del ricorrente, che contesta l’assunto del giudice d’appello,
che la notifica dell’atto d’intimazione sia avvenuta ex art. 140 c.p.c.,
riprodurre il contenuto della relativa notifica (cfr., più di recente Cass.
sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185) e, in ogni caso, evidenziare luogo e
tempo del relativo deposito nel giudizio di merito, al fine di
consentirne l’esame da parte del giudice di legittimità onde porlo in
condizione di potere esercitare il sindacato richiesto.
A detto onere il Comune ricorrente è venuto meno.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, nel ritenere inesistente e, quindi, non
suscettibile di sanatoria, la notifica delle cartelle per il tramite di posta
privata, ha giudicato, infatti, al consolidato indirizzo espresso dalla
giurisprudenza di questa Corte in materia, che ha chiarito che l’art. 4 1°
comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione
della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce
pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via
esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane
S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta
degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5,
ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n.
5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio
2008,n. 11095).

Ric. 2016 n. 23444 sez. MT – ud. 23-11-2017
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Né, avuto riguardo al tempo della pretesa notifica delle cartelle tramite
posta privata, possono operare retroattivamente le nuove disposizioni
in tema di concorrenza che hanno disposto la liberalizzazione del
settore (cfr., al riguardo, più diffusamente, Cass. sez. 6-5, ord.11
ottobre 2017, n. 23887), aventi natura innovativa e non interpretativa.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non
avendo gli intimati svolto difese.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2017

runzionarì o Qìudjzie-

Il ricorso va pertanto rigettato.

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