Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3010 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. II, 07/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 07/02/2011), n.3010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato RACCUGLIA Tommaso, presso lo studio

del quale in Roma, Via Ruffini n. 2/A, è elettivamente domiciliato;

– ricorrenti –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERONO DI AREZZO, in persona del Prefetto

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n. 311 del 2009,

depositata in data 24 febbraio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24 febbraio 2009, il Giudice di pace di Arezzo ha rigettato l’opposizione proposta da S.A. avverso il verbale elevato nei suoi confronti dalla polizia Stradale di Arezzo per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il S., sulla base di un unico motivo;

che l’intimata amministrazione non ha resistito con controricorso;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile.

Infatti, a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, contrariamente alle ordinanze emesse ai sensi del comma 1 dell’art. 23 citato, che sono tuttora ricorribili, le sentenze del giudice di pace, emesse nei giudizi proposti ai sensi degli artt. 22 e 23 della citata legge, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto);

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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