Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 301 del 10/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 10/01/2020), n.301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26197/2015 proposto da:

A.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell’avvocato FABIO SCATAMACCHIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CREA, FRANCESCO

GENTILE;

– ricorrente –

contro

ALENIA AERMACCHI S.P.A., (già Alenia Aeronautica S.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA LUNGOTEVERE MARZIO N. 3, presso lo studio dell’Avvocato

RAFFAELE IZZO, rappresenta e difende dall’Avvocato FRANCESCO

CASTIGLIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1606/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/08/2015 R.G.N. 10545/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1606/2015, pronunciando in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 3363/2008 della stessa Corte, rigettava l’appello principale di A.G.A. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Alenia Aermacchi s.p.a. (già Alenia Aeronautica s.p.a.) avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Nola che aveva pronunciato sui ricorsi riuniti aventi ad oggetto una serie di domande proposte dal predetto A..

2. Il Giudice del lavoro aveva ritenuto l’illegittimità dei primi due trasferimenti e la sussistenza di un danno patito dal ricorrente; aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alle domande ripristinatorie relative ai predetti due trasferimenti e condannato la convenuta al risarcimento del danno, quantificato come da dispositivo; aveva altresì ritenuto la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente, che si era rifiutato di svolgere le mansioni da ultimo affidategli.

2.1. La sentenza di primo grado era stata impugnata in via principale dall’ A., che aveva censurato la pronuncia nella parte in cui aveva rigettato l’impugnativa dell’intimato licenziamento e nella parte relativa alla quantificazione del danno operata dal primo giudice; era stata impugnata in via incidentale dalla società per ottenere il rigetto di tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado.

3. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sulle opposte impugnazioni, aveva statuito, in accoglimento dell’appello incidentale, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall’ A. e la conferma della pronuncia gravata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il licenziamento.

4. La sentenza rescindente n. 16780/2011 di questa Corte, investita dal ricorso del solo A., aveva accolto il quinto e il settimo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il quarto, inammissibile il sesto e rigettato tutti gli altri; aveva cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

4.1. In ordine al quinto motivo, vertente sull’accertamento della giusta causa del licenziamento e sull’eccezione di inadempimento opposta dal lavoratore, la sentenza rescindente aveva osservato che la Corte di appello di Napoli si era limitata a porre l’accento sul rifiuto del lavoratore a svolgere le mansioni a lui assegnate dopo l’ennesimo trasferimento, ritenendo tali ultime mansioni non dequalificanti e affini a quelle originariamente svolte. La pronuncia del giudice di appello, tuttavia, non aveva attribuito alcun rilievo alle motivazioni del suddetto rifiuto, trascurando di considerare la sentenza penale che aveva accertato l’omissione datoriale di adempimenti relativi alla formazione specifica da impartire al dipendente, come pure era mancato un adeguato accertamento della compatibilità delle mansioni con la “grave patologia psichiatrica” da cui l’ A. era risultato affetto. Il settimo motivo, del pari accolto, verteva sull’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale sollevata in secondo grado dall’ A..

5. In sede rescissoria, la Corte di appello di Napoli, per quanto ancora rileva nella presente sede, osservava, in merito all’impugnativa del licenziamento, in sintesi, quanto segue:

– il giudicato penale atteneva alla pericolosità delle mansioni di “specialista in ingegneria della manutenzione” affidate al ricorrente in data 29 maggio 2000; la mancata formazione riguardava le medesime mansioni; la condotta del medico competente, consistita nell’aver omesso la dovuta vigilanza sanitaria nei confronti dell’ A., affetto da psicosi dissociativa, con conseguente pericolo per lui stesso e per altri lavoratori, era riferita sempre al medesimo periodo e alla medesima adibizione alle mansioni di “specialista in ingegneria della manutenzione”; tali elementi di fatto erano stati puntualmente ricostruiti dal giudice di primo grado sulla base della documentazione e delle testimonianze assunte; anche gli ispettori del lavoro avevano rilevato l’inidoneità delle ricorrente rispetto alle mansioni di “specialista in ingegneria della manutenzione”, tanto da determinare prescrizioni specifiche nei confronti dell’azienda; il giudice penale aveva delimitato l’oggetto del giudizio di pericolosità con riguardo, appunto, alle mansioni affidate all’ A. il 29 maggio 2000;

– il giudicato penale restava dunque ininfluente sulla diversa fattispecie in esame e, con certezza, non riguardava le mansioni rifiutate dal ricorrente; il licenziamento era stato intimato per avere il lavoratore rifiutato di svolgere le mansioni di “Addetto all’Ufficio Rifornimento dei materiali di produzione”, a lui assegnate dal gennaio 2002;

– il rifiuto era da considerare illegittimo, in quanto il trasferimento del lavoratore alle mansioni di “Addetto all’Ufficio Rifornimento dei materiali di produzione” era avvenuto proprio in quanto tali mansioni erano state ritenute più confacenti allo stato di salute del lavoratore;

– la pretesa del ricorrente di svolgere le mansioni di approvvigionatore era priva di valido fondamento, tenuto conto della affinità categoriale delle due mansioni, quella pretesa e quella attribuita, entrambe finalizzate agli acquisti di materiale di produzione, anche con un certo margine di discrezionalità con riferimento ai fabbisogni aziendali, tale da non deporre per una perdita di capacità professionale con riguardo al disposto trasferimento;

– inoltre, ponendo a confronto le reciproche condotte, a fronte del pieno adempimento dell’obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, della legittimità formale del provvedimento avente ad oggetto la variazione delle mansioni del ricorrente perchè imposta da prescrizioni degli ispettori e da esigenze aziendali e della affinità qualitativa e quantitativa alle mansioni in precedenza disimpegnate, il lavoratore aveva opposto un totale inadempimento della propria prestazione lavorativa, contraria a qualsivoglia spirito collaborativo e infine alla buona fede e correttezza che, anche da parte del lavoratore, sono esigibili nell’ambito del rapporto di lavoro e nell’esecuzione dello stesso;

– comportamento conforme a buona fede sarebbe stato quello di assumere l’incarico affidato, non nocivo nè immediatamente lesivo della professionalità ed eventualmente far valere le proprie ragioni in giudizio, come d’altronde il ricorrente aveva già fatto in precedenti occasioni, se necessario anche mediante l’esercizio di un’azione cautelare.

6. Quanto alla distinta domanda risarcitoria, accolta in primo grado, osservava che si era formato il giudicato interno sul quantum della liquidazione, determinata in Euro 59.000,00, stante l’inammissibilità dell’appello incidentale e l’infondatezza dell’appello principale dell’ A..

6.1. In particolare, riteneva infondato l’appello principale, in quanto la quantificazione del danno era stata operata mediante scissione in varie componenti in “applicazione di un non meglio identificato programma (OMISSIS) di creazione – a quanto pare – dottrinale”; la richiesta di duplicazione di voci di danno in relazione a identici pregiudizi era avvenuta senza esplicitare alcuna specifica censura in ordine ai criteri di calcolo seguiti dal primo giudice e proponendo in modo generico l’applicazione del predetto programma (OMISSIS).

7. Per la cassazione di tale sentenza A.G.A. ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso Alenia Aermacchi.

7.1. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia nullità per tardiva costituzione dell’Alenia Aermacchi nel giudizio di rinvio, nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 155 c.p.c., n. 4.

Si assume che la memoria di costituzione di parte resistente nel giudizio di rinvio era stata depositata in cancelleria il 22 giugno 2013 per l’udienza di discussione del 3 luglio 2013. Poichè il giorno 22 giugno 2013 era un sabato, il deposito sarebbe dovuto avvenire il venerdì precedente, in quanto l’adempimento avvenuto il giorno di scadenza del termine di dieci giorni anteriore all’udienza del 3 luglio aveva compresso il termine a difesa ex art. 416 c.p.c., a soli otto giorni.

2. Il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, addebita alla sentenza di non essersi attenuta al dettato di tale norma, secondo cui la sentenza deve recare la “concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisione”, mentre la pronuncia impugnata aveva applicato il testo precedente della stessa norma, secondo cui la decisione deve recare la “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e in diritto della decisione”.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3, per non avere la sentenza trascritto completamente le conclusioni rassegnate dalle parti, con specifico riferimento a quelle rese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata.

Si assume che, a norma dell’art. 394 c.p.c., comma 3, nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto porre in comparazione delle conclusioni delle parti.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per motivazione illogica, omessa o contraddittoria là dove ha affermato che il rifiuto opposto dal ricorrente doveva essere ritenuto illegittimo e, di conseguenza, legittima era la sanzione espulsiva comminata dal datore di lavoro.

Si assume che tale giudizio era già stato “vanificato” dalla sentenza della Corte di cassazione n. 16780/2011, “immodificabile per legge, anche perchè la sentenza è stata oggetto di correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.”.

5. Il quinto motivo di ricorso denuncia “vizi di motivazione per il ragionamento quale risulta dalla sentenza impugnata per essere illogico e o insufficiente e/o inconcludente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si sostiene che la decisione del giudice di rinvio si sarebbe posta in dissenso rispetto alla decisione rescindente di questa Corte.

6. Il sesto motivo denuncia “nullità della sentenza” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui aveva rigettato il motivo di appello avente ad oggetto la liquidazione dei danni operata dal primo giudice.

Si sostiene che la sentenza impugnata si era limitata ad affermare che il ricorrente aveva proposto “un criterio di calcolo di conio dottrinale (programma (OMISSIS))”, mentre neppure la controparte aveva contestato tale criterio di calcolo, essendosi limitata a chiedere in primo grado l’espletamento di una c.t.u. contabile.

7. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità/nullità del controricorso sollevata dal ricorrente in sede di memoria difensiva ex art. 380-bis c.p.c., muovendo dal rilievo che tale atto reca una procura speciale alle liti conferita all’avv. Francesco Castiglione dall’avv. Donatella Caruso con la seguente dicitura: “…nella qualità di procuratore speciale di Alenia Aermacchi s.p.a. (già Alenia Aeronautica s.p.a.) giusta i poteri conferitimi dall’Amministratore delegato con procura per atto Notaio D.F.I…..”.

Si sostiene che, di regola, è l’atto costitutivo a sancire quale persona assume il ruolo di legale rappresentante della società e, se niente è stabilito, il legale rappresentante coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.1. Rileva il Collegio che dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta che l’atto notarile prodotto da parte controricorrente comprova che all’avv. Donatella Caruso furono conferiti i poteri di procuratore speciale dal Dott. G.G., “nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Alenia Aermacchi s.p.a in virtù dei poteri attribuitigli per la carica con Delib. Consiglio di Amministrazione della società 20 settembre 2013”.

8. In ordine al primo motivo, va rilevata l’inammissibilità della censura.

8.1. La tesi di parte ricorrente si basa sul principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 1, “almeno dieci giorni prima della udienza”, è da considerare come dies a quo il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e come dies ad quem il decimo giorno precedente l’udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero. Segnatamente, il ricorrente richiama il principio, che trova fondamento in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui dell’art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f) e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso”, ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.

Secondo tale orientamento, l’operatività di tale regola deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

8.2. Tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta che fosse stata sollevata in giudizio da parte dell’ A., ricorrente in riassunzione, alcuna eccezione in merito alla costituzione di parte resistente, nè il ricorrente ha chiarito in questa sede da quali eccezioni la parte resistente fosse decaduta, nè quale attività processuale gli fosse stata preclusa e neppure, invero, quale sia il suo concreto interesse a rilevare tale prospettato vizio processuale, atteso che la sentenza rescissoria ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Alenia Aermacchi.

8.3. Giova ribadire il principio per cui la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass. n. 19759 del 2017, n. 26157 del 2014, n. 3024 del 2011, n. 4340 del 2010).

9.11 secondo motivo è infondato.

9.1. Il requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 22845 del 2010)

9.2. Nel caso in esame non è stato in alcun modo chiarito dal ricorrente per cassazione per quale motivo la sentenza avrebbe violato l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La censura si incentra su un’affermazione apodittica vertente su un rilievo meramente formale, neppure esplicitato compiutamente e comunque privo di autonoma valenza.

10. Anche il terzo motivo è infondato.

10.1. L’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte. Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l’omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass. 12864 del 2015). La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (Cass. n. 4208 del 2007).

10.2. Anche in questo caso non è stato chiarito quale sarebbe l’interesse della parte ad ottenere la completa trascrizione comparativa delle conclusioni rassegnate dalle parti in grado di appello e quelle formulate nel giudizio di rinvio, nè tanto meno come questa si sarebbe tradotta in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa.

11. In ordine al quarto motivo, la censura, pur scarsamente intelligibile, sembra appuntarsi principalmente sul rilievo dato dalla Corte di appello al giudicato penale in senso sfavorevole all’attuale ricorrente.

11.1. Va osservato, al riguardo, che, in base al generale principio processuale tempus regit actum ed a quello secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, integra una nuova ed autonoma fase processuale di natura rescissoria, se la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio è stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dal giorno 11 settembre 2012, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L. (Cass. n. 26654 del 2014, n. 10693 del 2016).

11.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, pubblicata il 18 agosto 2015, è regolata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel nuovo testo, come modificato dalla L. n. 134 del 2012.

L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta una sensibile, ed ulteriore, restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Con esso si è invero avuta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili, mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti.

11.3. Sulla scorta di tali premesse, il motivo è inammissibile, in quanto sussiste una congrua ricostruzione del fatto e la decisione non è affetta dai vizi appena indicati, come soli ormai rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale formulazione.

12. Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni del precedente. Inoltre, non è chiarito quali sarebbero i profili che il ricorrente avrebbe sottoposto all’esame della Corte d’appello e che questa avrebbe trascurato di considerare.

13. Anche il sesto motivo è inammissibile. La sentenza rescissoria ha chiarito le ragioni per le quali era stato rigettato il motivo di appello svolto dall’ A. in ordine alla liquidazione del risarcimento dei danni. Ha affermato, da un lato, che era erronea la duplicazione delle voci di danno in relazione ad identici pregiudizi e, dall’altro, che era mancata una specifica censura alla sentenza di primo grado, essendosi l’appellante limitato a riproporre genericamente l’applicazione del c.d. programma (OMISSIS) (v. pag. 21 sent. imp.).

13.1. Nessuna di tali proposizioni, in cui si articola la motivazione, ciascuna delle quali costituente un’autonoma ratio decidendi, è stata oggetto di una specifica impugnazione: non la prima che, in punto di diritto, ha escluso la possibilità di duplicare le voci di danno in relazione allo stesso pregiudizio; non la seconda con cui si è affermata, sostanzialmente, la genericità dell’impugnazione in ordine al capo della sentenza di primo grado che aveva statuito sul punto.

13.2. Il motivo è dunque privo di specificità al decisum, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

14. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020

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