Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 301 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 16/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 21289-2015 proposto da:

V.A., domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ADOLFO

BARATTO, ROSELLA BARTOLETTI, SOMA MARIAN, giusto mandato a margine

dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

ISOLA VERDE S.RL., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NICOLA STANGOLINI, giusta procura speciale

in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore dott.

G.R., domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE, DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO

MONTI, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

– resistente –

e contro

CONSORZIO AGRARIO DI MILANO E LODI – MONZA BRIANZA IN C.P. E

LIQUIDAZIONE;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Finocchi

Ghersi Renato, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale

di Forlì, con i conseguenti provvedimenti di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FORLI’, emessa il 29/06/2015 e

depositata l’1/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo, nei confronti di Isola Verde S.r.l., Vittoria Assicurazioni S.p.a. e Consorzio Agrario di Milano e Lodi – Monza Brianza in c.p. e liquidazione e avverso l’ordinanza depositata il 1 luglio 2015, con cui il Tribunale di Forlì ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere della controversia promossa dal V., nei confronti di Isola Verde S.r.l., con la chiamata in causa delle altre suddette parti, ritenendo alternativamente competenti i Tribunali di Bologna, di Fermo e di Macerata.

Isola Verde S.r.l. e Vittoria Assicurazioni S.p.a. hanno depositato distinte memorie difensive nonchè distinte memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Il Consorzio già indicato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’ordinanza impugnata si fonda sul presupposto che l’azione proposta dinanzi al Tribunale di Forlì dal V., allenatore e driver di cavalli trottatori, e volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura di mangime per cavalli da parte di Isola Verde S.r.l., abbia natura aquiliana, in quanto dipendente da fatto illecito e, conseguentemente, il predetto Giudice ha individuato nell’ordinanza in parola, in alternativa, quali fori competenti, il Tribunale di Bologna, quale foro generale delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., avendo la società convenuta sede in Bologna, il Tribunale di Fermo e di Macerata, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., quali fori alternativi, insistendo nei loro circondari gli ippodromi in cui si sono verificati gli effetti dannosi lamentati dall’attore (ippodromi di (OMISSIS)), ovvero ancora il Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, avendo in quella città la propria sede la debitrice dell’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio.

2. Come rappresentato dal ricorrente e come pure rilevato dal P.G., il provvedimento censurato si fonda su un presupposto errato.

Nell’atto di citazione, infatti, l’attore ha dedotto di aver acquistato, “su insistenza dell’agente di Isola Verde S.r.l…. una fornitura di mangime Pegus Supplement K come da fattura n. (OMISSIS)” e ha chiesto, nelle conclusioni, di accertare che la società appena indicata “ha fornito al sig. V.A. una fornitura per mangime Pegus Supplement K per cavalli trottatori come risulta da fattura n. (OMISSIS) contenente sostanze ritenute dopanti” e che “tale illecito fatto ha causato all’attore i danni in premessa descritti”, con la condanna della società convenuta al pagamento della somma di 100.257,00 Euro a titolo di risarcimento danni”.

2.1. Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata non ha però valutato l’atto di citazione nel suo complesso ma ha dato, invece, particolare rilievo all’espressione “fatto illecito” quale causa di danno e ha, pertanto, qualificato la domanda come azione di responsabilità extracontrattuale, senza considerare che, nella premessa dell’atto introduttivo del giudizio, si fa espresso riferimento al contratto relativo alla fornitura del mangime in questione quale fonte di obbligazioni tra le parti, sul cui inadempimento, quindi, è fondata l’azione proposta.

Così operando il Tribunale di Forlì non si è attenuto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità, secondo cui il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. 7/01/2016, n. 118; Cass. 12/12/2014, n. 26159; Cass. 14/11/2011, n. 23794).

2.2. Alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta fondato l’unico motivo del ricorso proposto, con cui il V. censura l’errata qualificazione della domanda, operata dal Tribunale di Forlì, come pretesa ex art. 2043 c.c. da fatto illecito, essendo essa, invece, fondata su un inadempimento contrattuale, e lamenta, altresì, la violazione dell’art. 20 c.p.c. nell’individuazione del Tribunale territorialmente competente, sul rilievo che, per le cause relative a diritti di obbligazioni, la norma appena richiamata individua “quale foro speciale facoltativo, il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi”.

Risulta, infatti, pacifico che nell’ambito territoriale di competenza del Tribunale di Forlì, presso l’ippodromo di (OMISSIS), è sorta l’obbligazione di cui si lamenta l’inadempimento contrattuale, derivante dal contratto di acquisto dei mangimi risultati dopati.

3. Il ricorso, sulla base delle argomentazioni che precedono, va accolto e va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Forlì, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

4. Spese emesse.

5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Forlì; spese rimesse; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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