Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 301 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 10/01/2011), n.301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18342-2006 proposto da:

Z.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’ACQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato

MAZZUCA CORRADO, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNA ROBERTO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO

IGOR, rappresentata e difesa dall’avvocato PELLEGRINO ANNA giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 10/6/2005, depositata il 17/06/2005, R.G.N.

1031/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20 gennaio 2000 A.F., che aveva concesso in locazione a Z.M. l’appartamento di sua proprietà, intimava al conduttore sfratto per morosità per mancato pagamento di canoni per l’importo di L. 3.500.000.

Il conduttore si opponeva alla domanda e contestava la morosità, eccependo che l’originario canone di L. 5.000.030 annue era stato successivamente ridotto a L. 2.500.000 in forza di altra scrittura privata, il cui originale registrato, tuttavia, risultava alterato con evidenti abrasioni.

L’adito tribunale di Marsala, ritenuto che a fronte del disconoscimento da parte del conduttore della scrittura privata prodotta non era stata avanzata istanza di verificazione della sottoscrizione, onde la domanda era rimasta senza prova, la rigettava e condannava la locatrice alle spese.

Sulla impugnazione di A.F. la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza quivi denunciata, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per l’inadempimento del conduttore; condannava il conduttore a pagare la somma di Euro 1.807,60 a titolo di canoni inevasi nel periodo dal (OMISSIS) al maggio del successivo anno (OMISSIS), oltre gli interessi legali dalla domanda; condannava il conduttore Z. a pagare le spese del doppio grado, valutatane la virtuale soccombenza.

I giudici dell’appello, a tal fine, consideravano che il tribunale in primo grado aveva errato negando efficacia probatoria alla scrittura privata prodotta, che non era stata disconosciuta ed in relazione alla quale, non avendone il conduttore disconosciuto la sottoscrizione, ma contestato il contenuto, non era stata proposta la querela di falso.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Z. M., che ha affidato l’impugnazione a quattro mezzi.

Ha resistito con controricorso A.F., la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 in relazione all’art. 329 c.p.c. – il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello non ha accolto la sua eccezione di inammissibilità ed improponibilità del gravame a seguito dell’acquiescenza, che la locatrice avrebbe fatto alla sentenza di primo grado.

Assume che, avendo la locatrice, successivamente alla pubblicazione della sentenza del tribunale, richiesto il pagamento del canone nella misura di Euro 1.291,14 ed avendo pure introdotto l’altro giudizio di rilascio dell’immobile per finita locazione alla prevista scadenza contrattuale (giudizio il cui esito positivo aveva determinato la pronuncia di cessazione della materia del contendere quanto alla pregressa domanda di risoluzione per inadempimento), detto comportamento complessivo dell’appellante A. sarebbe dovuto venire all’evidenza come inequivoca accettazione della pronuncia di primo grado, integrante, perciò, l’ipotesi dell’acquiescenza ex art. 329 c.p.c., comma 1.

La censura non è fondata.

L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell’accettazione della pronuncia, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita; in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass., n. 1551/2006; Cass., n. 4650/2006; Cass., n. 14489/2005).

Nella specie, in aderenza al suddetto principio, il giudice del merito ha fatto buon governo della legge e della logica, avendo la Corte territoriale, per un verso, spiegato bene come la locatrice abbia proposto l’appello a seguito del pagamento del canone in misura ridotta alla sua richiesta; per altro verso rilevato che non poteva ravvisarsi l’acquiescenza tacita nel comportamento successivo della stessa locatrice del tipo indicato.

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2719 c.c., artt. 215 e 216 c.p.c. – il ricorrente deduce che, essendovi stato da parte sua il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di istanza di verificazione della sottoscrizione al documento, non poteva assegnarsi nessuna valenza probatoria in suo pregiudizio.

Il motivo non è fondato.

Il convincimento del giudice del merito circa l’inidoneità di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento della scrittura privata costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass., n. 1300/2002;

Cass., n. 3409/80; Cass., n. 6475/79).

Nei caso all’esame la Corte di merito ha accertato che il convenuto conduttore non aveva denunziato una difformità della copia della scrittura privata prodotta in giudizio rispetto all’originale, ma aveva, piuttosto, denunciato una alterazione del documento originale medesimo, che,d’altra parte era stato redatto in unico esemplare rimasto in possesso cella locatrice e da questa consegnato al competente ufficio per la registrazione.

La sentenza, in particolare, indica che il convenuto conduttore, rivoltosi all’Ufficio del Registro per ottenere una copia della scrittura, aveva constatato che l’originale presentava non solo evidenti abrasioni in corrispondenza della cifra indicante il canone, che da L. 2.500.000 era stata modificata in L. 5.000.000, ma anche una modificazione, rispetto a quanto pattuito, della durata del contratto (da due a tre anni) e dell’importo semestrale della rata del corrispettivo.

Sul punto, la Corte di merito ha concluso nel senso che si era in presenza non di un disconoscimento da parte del conduttore della sua sottoscrizione in calce al documento, ma della denuncia da parte dello stesso dell’avvenuta falsificazione del contenuto della scrittura privata, per far valere la quale sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso.

La conclusione è del tutto congrua e coerente e non è quivi censurabile.

Con il terzo motivo – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2702 c.c., artt. 215 e 216 c.p.c. – il ricorrente critica la sentenza di secondo grado nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuto che incombeva al conduttore Z. proporre la querela di falso per contestare la genuinità del documento e renderne così a lui inopponibile l’apparente suo contenuto. Assume che nella specie il contenuto intrinseco del documento (diverso da quanto le parti avevano stabilito) poteva essere rimosse con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla querela di falso.

La censura è manifestamente infondata.

In disparte la considerazione che il motivo sostanzialmente finisce per attribuire inammissibilmente alla contestazione del contenuto del documento la stessa efficacia del disconoscimento della sottoscrizione, quanto alla sua inutilizzabilità come fonte di prova, occorre ribadire, secondo il risalente e del tutto logico ed unanime indirizzo di questo giudice di legittimità, che l’assunto che il testo della dichiarazione è stato modificato mediante sostituzione di clausole senza il consenso di colui che lo ha sottoscritto implica necessariamente la prospettazione dell’ipotesi di falso materiale (alterazione di scrittura privata vera, ai sensi dell’art. 485 cod. pen.) sicchè solo con la querela di falso è possibile togliere all’intera dichiarazione la forza probatoria che l’art. 2702 cod. civ. attribuisce alla scrittura privata riconosciuta (ex plurimis: Cass., n. 4618/98; Cass., n. 10665/90; Cass., n. 1583/82; Cass., n. 5162/81).

La giurisprudenza che il ricorrente richiama, circa la contestazione della veridicità delle dichiarazioni effettivamente rese mediante mezzi di prova diversi dalla querela di falso, è del tutto eccentrica rispetto alla questione che si è posta nel caso di specie.

Con il quarto motivo – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente il suo inadempimento anche sotto il profilo che egli aveva proceduto all’autoriduzione del canone adducendo una avvenuta falsificazione del contratto, di cui, tuttavia, non era stata data la prova.

Anche quest’ultima censura è infondata.

La valutazione dell’inadempimento risulta del tutto corretta, avendo il giudice di secondo grado, una volta accertate che dalla scrittura privata risultava la misura del canone in ragione di L. 5.000.000 annue, rispetto a detto importo, giudicato sussistente il comportamento di avvenuta ed indebita autoriduzione del corrispettivo.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 700,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011 Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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