Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 301 del 09/01/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 301 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: CECCHERINI ALDO

ORDINANZA

sul ricorso 26708-2011 proposto da:
SOCIAL WELFARE, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamenLe domiciliato in ROMA, VIA
ORAZIO 10, presso lo studio dell’avvocato TESORIERH
2012

OTTAVIO, che lo rappresenta e difende, per delega

584

margine del ricorso;

a

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 09/01/2013

COMUNE DI CARFIZZI, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO
SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocar_o ZIMATORE
VALERIO, che lo rappresenta e difende, per delega in
calce alla copia notificata del ricorso;
controricorrente

per regolamento di giurisdizione in relazione

al

giudizio pendente n. 49/2071 del TRIBUNALE di Crotone
– SEDE DISTACCATA di STRONGOLI;
udito l’avvocato Valerlo ZIMATORE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI.

ORDINANZA
1. è stata depositata la seguente relazione:
– l’associazione Social Welfare, ricorrente in regolamento preventivo
di giurisdizione ex art. 41. c.p.c., assume che:
– essa ha avuto in locazione dal Comune di Carfizzi, con durata trentennale, un immobile comunale, per la sua ristrutturazione e la destinazio-

pulato il 9 dicembre 2006;
– con deliberazione n. 39 del 2010, il consiglio comunale ha revocato
la precedente deliberazione autorizzativa n. 20 del 2006;
– l’associazione ha citato l’ente davanti il comune di Carfizzi davanti al
Tribunale di Strangoli, chiedendo accertarsi l’inefficacia nei suoi confronti
della predetta revoca, il suo diritto di compensare il canone di locazione
dovuto all’ente con le spese affrontare dall’associazione per ristrutturare
l’immobile in conformità con quanto concordato tra le parti, la limitazione
dell’aggiornamento del canone di locazione nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT, il suo diritto al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria sostenute nell’inerzia del locatore, e la condanna dell’ente al risarcimento di tutti i danni cagionati con la deliberazione n. 39
del 2010, oltre agli accessori;
– il comune ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione, sul presupposto che si tratta di concessione contratto dell’uso di beni pubblici a
fini di pubblica utilità.
– nel controricorso depositato, il Comune di Carfizzi sostiene che la
controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il comune, con deliberazione 18 agosto 2006 n. 20, aderendo alla
proposta dell’associazione di gestione del centro polivalente di proprietà
del comune per la realizzazione di una rete di operatori in prevalenza no
profit destinata a soddisfare i fabbisogni dei cittadini nel campo sociosanitario sia nel campo dei servizi che in quello educativo, aveva disposto
di affidare all’associazione la gestione del progetto integrato per l’utilizzo
della struttura agrituristica di proprietà comunale e aveva individuato gli
interessi pubblici che intendeva perseguire. In esecuzione di questa deliberazione il 23 gennaio 2008 era stato ipulato un contratto non già di locaI! coiy .j el. est.

dr. AIW

echerini

3

ne a palestra di riabilitazione e assistenza anziani, in forza di contratto sti-

zione, ma di concessione della gestione di un progetto integrato per
l’utilizzo della struttura agrituristica, denominato Centro polivalente per la
riabilitazione psicomotoria, con la concessione dell’uso dei locali delle attrezzature e degli arredi; si trattava pertanto di concessione contratto, che
obbligava la concessionaria ad eseguire tutte le prestazioni dei servizi oggetto del contratto, indicava gli obiettivi della gestione, prevedeva
l’obbligo della rendicontazione;

aveva deliberato la realizzazione di un centro per lo svolgimento di servizi
pubblici con l’uso di locali, attrezzature e arredi di proprietà del comune,
seguito dalla stipulazione di un contratto. Secondo la giurisprudenza di
questa corte, in tali casi si è in presenza non già di locazione, bensì di concessione contratto, con la conseguenza che la revoca della concessione
incide sul presupposto di legittimità della convenzione.
– la società ricorrente non agisce per il risarcimento dei danni cagionati dalla revoca dell’atto amministrativo presupposto alla concessione,
bensì per la manutenzione del contratto e il regolamento della sua esecuzione alla stregua di un comune contratto di locazione. Secondo quanto
già affermato da queste sezioni unite, la norma dell’art. 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di
impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità pubblica, purché la
controversia, promossa per il rifiuto dell’autorità stessa di riconoscere il
diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell’atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell’Amministrazione e del concessionario
(Cass. Sez. un. 2 febbraio 2011 n. 2518);
– deve pertanto trovare applicazione l’art. 133 lett. b del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici;
– si propone, pertanto, di affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 133, comma 1 lett. b d.lgs. 2 luglio
2010 n. 104.

4

Il coi s
dr. Ald

1. est.
cherini

– dagli elementi sopra riportati risulta che nella fattispecie il comune

2. Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso e la relazione, e
ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.
3. Deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice amministratiVO.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,
liquidate in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compenso, oltre agli accessori di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della
Corte suprema di cassazione, il giorno 4 dicembre 2012.

P. q. m.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA