Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30099 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.L. (c.f. (OMISSIS)), C.T. (c.f.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA
MELORIA 52, presso l’avvocato IMPROTA GENNARO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati VINCENZO IMPROTA, LUCIA MANCUSI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO ITAL.CO.CER.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1011/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato IMPROTA GENNARO che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 settembre-18 novembre 2008 la Corte d’Appello di Salerno dichiarava il Consorzio Ital.co.cer. tenuto a corrispondere in favore di C.C., in proprio e quale erede di C. N., e di C.L. e C.T., quali eredi di C.N., la somma di L. 71.589.000, pari ad Euro 36.972,63, a titolo di indennità di espropriazione e ne ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto l’importo già versato, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del decreto di esproprio sino all’effettivo deposito sulla differenza tra l’importo dell’indennità, come determinato in questa sedere quello depositato presso la Tesoreria Provinciale di Salerno; dichiarava il Consorzio tenuto a corrispondere in favore degli attori la somma di Euro 17.459,30 a titolo di indennità di occupazione e ne ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre agli interessi, nella misura legale, dalla scadenza di ciascuna annata sino allo effettivo deposito; dichiarava congrua l’indennità di asservimento di L. 4.315.950, pari ad Euro 2.229,00, deposita dall’espropriante;
rigettava ogni altra domanda degli attori.
Avverso detta sentenza C.L. e C.T. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
L’intimato Consorzio Ital.co.cer. non ha spiegato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione di legge (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90 – della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1 e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 25 – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 32 e succ. modif.; il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3). In sub.ne, illegittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90 e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32.
Deducono i ricorrenti, in sintesi, che la corte d’Appello avrebbe errato nel valutare i fondi, oggetto di esproprio, come agricoli, quando invece secondo lo strumento urbanistico da prendersi in considerazione avrebbe dovuto valutarli come edificatori. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza della Corte d’Appello è stata depositata in epoca in cui era ancora vigente l’art. 366 bis c.p.c., il quale prevedeva che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, e 4, l’illustrazione di ciascun motivo doveva, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.
I ricorrenti hanno omesso di formulare a conclusione del motivo di ricorso il quesito di diritto, il che comporta la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi controparte difesa in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011