Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30099 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 799/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Novatex srl (già Novatex spa) in persona del legale rappresentante,

con l’avv. Guglielmo Guerra, l’avv. Ludovica Pesaturo e domicilio

eletto presso quest’ultima in Roma, alla via R. Romei n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per

l’Emilia Romagna, – Sez. 04 n. 82/04/10 depositata in data 09

novembre 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente reagiva avverso l’avviso di accertamento notificatole nel 2006 e relativo all’anno di imposta 2003, ove erano appuntati nove rilievi di irregolarità, alcuni con riguardo ad attività svolta con imprenditori residenti in Paesi a fiscalità agevolata (c.d. Black List);

che il giudice di prossimità apprezzava solo in parte le ragioni della contribuente, annullando i rilievi n. 1 (acquisti da Paesi a fiscalità privilegiata), n. 3 (deduzione di perdite su crediti), n. 4 (fondo svalutazione crediti), n. 6 (ammortamento accelerato), mentre per gli altri confermava l’operato degli Uffici;

che interponevano appello entrambe le parti, ciascuna avverso i capi di sentenza di propria soccombenza;

che la CTR confermava la sentenza di primo grado;

che insorge l’Avvocatura dello Stato, affidandosi a due articolati motivi di gravame, per i rilievi 1^, 3^ e 4^, mentre non viene coltivato il 6^;

che resiste la contribuente con puntuale controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che in via preliminare di rito occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente in ordine alla carenza di autosufficienza del motivo, per non aver riportato il patrono erariale la motivazione della sentenza di primo grado, cui la CTR rinvia;

che dagli atti riprodotti, dal testo della sentenza e dal tenore complessivo del ricorso soccorrono gli elementi necessari alla ricostruzione della fattispecie ai fini del decidere;

che dunque l’eccezione è infondata e va respinta, sicchè si può procedere all’esame del ricorso;

che con il primo motivo di gravame, relativo al primo rilievo dell’accertamento de quo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, della L. n. 296 del 2007, art. 1, commi 301, 302 e 303, tutto come vigente all’epoca dei fatti, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si contesta l’applicazione della correzione in presenza di avviato accertamento, nonchè l’alternatività delle condizioni richieste per fruire della deducibilità dei costi sostenuti in operazioni con Paesi c.d. Black List, sicchè -in ipotesi- anche averne ritenuta provata una, non affranca da provare la altre;

che, per quanto attiene al primo profilo del motivo all’esame, l’adempimento dell’annotazione in posta separata dei costi sostenuti in operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata è stato degradato a mero profilo formale dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 301, da intendersi con portata retroattiva ed il cui inadempimento comporta l’irrogazione di sanzione amministrativa (Cass. n. 4030/2015);

che, secondo l’indirizzo già espresso da questa Corte cui il collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene “in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore” (Cass. Sez. 6-5, n. 15798/2015; Sez. 5, n. 15015/2017; Sez. 6-5 28172/2017);

che trattasi non di interpretazione analogica vietata, ma interpretazione estensiva, ammessa anche per le norme eccezionali (art. 14 preleggi) qual è quella sul ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, secondo l’interpretazione sistematica e costituzionalmente adeguata resa dalla Consulta (cfr. Corte cost. ord. 392/2002);

che, pertanto, la rettifica alla dichiarazione dei redditi 2003 operata dalla contribuente (8 maggio 2006) a verifica tributaria conclusa (3 maggio 2006) è tardiva ed illegittima, sicchè i costi per operazioni con Paesi a fiscali privilegiata debbono ritenersi non deducibili;

che la fondatezza del primo profilo consente di assorbire il secondo, relativo alle condizioni per la deducibilità dei costi su operazioni con i precitati Paesi, peraltro svolto in via ipotetica nel ricorso dal paragrafo 1.4 in avanti;

che con il secondo motivo di gravame, relativo ai rilievi terzo e quarto dell’accertamento de quo, si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato e giustificato il comportamento imprenditoriale della contribuente relativamente a: 1) sussistenza di elementi da far ritenere non conveniente il recupero di crediti presso debitore straniero, anche senza adoperarsi per richiederne la formale dichiarazione di insolvenza; 2) ragionevolezza dell’abbandono di crediti minimi, per i quali i costi di recupero non renderebbero remunerativa l’operazione; 3) sufficienza della relazione dell’avvocato – che indica le difficoltà procedurali del recupero nell’abbandono di credito verso imprenditore cinese;

che gli argomenti addotti dalla difesa erariale impongono nel merito, richiedendo un’inammissibile riedizione di valutazione che resta inibita a questa Corte;

che il motivo è inammissibile e tale va dichiarato;

che, in definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti attinti dal primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui al primo motivo, cassa la sentenza impugnata rinvia alla CTR per l’Emilia Romagna, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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